Cass. civ. n. 118/2023
In tema di crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, ai fini della decorrenza gli interessi corrispettivi presuppongono che il debito sia divenuto liquido all'esito del procedimento amministrativo culminato nel mandato di pagamento, dall'emissione del quale, viceversa, prescindono, ai medesimi fini, gli interessi moratori in ipotesi di colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di liquidazione.
Cass. civ. n. 27943/2022
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'accipiens. Per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende ex lege, senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del solvens di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Cass. civ. n. 14214/2022
In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale, che, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., confermando il "principio della sommatoria" applicato dal giudice delegato, aveva escluso dallo stato passivo tutte le somme richieste a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, dall'istituto di credito finanziatore).
Cass. civ. n. 5692/2022
In tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi maturati nel periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale disposta dall'autorità giudiziaria tributaria, l'applicabilità degli interessi discende dall'interpretazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, indipendentemente dalla novella del comma 8 bis ad opera del d.lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. r), n. 4), che ha inciso solo sulla misura dell'interesse, fondandosi la pretesa di interessi da parte dell'Amministrazione finanziaria sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.
Cass. civ. n. 41798/2021
In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non già da quella di presentazione della relativa istanza
Cass. civ. n. 39376/2021
Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2016).
Cass. civ. n. 36659/2021
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/03/2020).
Cass. civ. n. 34011/2021
L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento.
Cass. civ. n. 21906/2021
Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta - soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicchè quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/09/2015).
Cass. civ. n. 16548/2021
In tema di liquidazione coatta amministrativa, ai fini dell'insinuazione al passivo del credito per compensi professionali il "dies a quo" di decorrenza degli interessi moratori corrisponde con la data di costituzione in mora del debitore, rappresentata dalla richiesta di partecipazione al concorso per lo stesso credito in linea capitale. La prestazione principale, attinente dall'origine ad un debito di valuta, genera, infatti, interessi moratori in ragione dell'inadempimento ex art. 1282 c.c., con computo in misura legale ex art. 1224 c.c. sin dalla messa in mora costituita dalla domanda d'ammissione.
Cass. civ. n. 7687/2021
Il principio secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie della P.A. per le quali le norme della contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al criterio di cui al terzo comma dell'art. 1182 c.c., che i pagamenti si effettuino presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, il ritardo nel pagamento non determina gli effetti della mora "ex re", ai sensi dell'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c., non può trovare applicazione per gli interessi corrispettivi, in quanto destinati a sostituire i frutti civili che sarebbero stati prodotti dalla immediata disponibilità della somma di danaro costituente l'oggetto dell'obbligazione della P.A. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la statuizione del giudice di merito che, in un caso di obbligazione avente per oggetto la corresponsione di indennità di espropriazione spettante all'affittuario, aveva fatto decorrere gli interessi, non già dall'atto di acquisizione del fondo - che rende liquido ed esigibile il debito della P.A.- ma dalla domanda di indennità aggiuntiva dovuta ai sensi dell'art. 17 della l. n. 865 del 1971). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/06/2014).
Cass. civ. n. 3274/2021
Le obbligazioni di pagare l'indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima.
Cass. civ. n. 20361/2020
In materia tributaria, qualora il ricorso del contribuente sia accolto solo parzialmente e la sentenza di merito confermi la legittimità del titolo impugnato, l'intervenuta sospensione giudiziale della riscossione di cartelle di pagamento non determina la necessità di una nuova iscrizione a ruolo per gli interessi intanto maturati sull'importo dell'imposta dovuta, fondandosi tale pretesa sul principio generale di cui all'art. 1282, comma 1, c.c. secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente. Né la conclusione muta a seguito dell'introduzione, nell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, del comma 8-bis, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. r, n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015 - disposizione comunque inapplicabile "ratione temporis" al caso di specie - giacché l'innovazione introdotta da tale norma non consiste nell'aver essa previsto l'applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell'aver parificato il tasso di interesse applicabile in detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare laddove, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa disposta ex art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973.
Cass. civ. n. 11655/2020
I debiti dello Stato e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili e perciò produttivi di interessi corrispettivi, ai sensi dell'art. 1282 c.c., quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere alla scadenza il puntuale adempimento, a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione della spesa (cd. titolo di spesa), che, trattandosi di una regola di condotta interna della P.A., costituisce operazione esterna alla fattispecie costitutiva dell'obbligazione logicamente posteriore al suo perfezionamento. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2014).
Cass. civ. n. 18292/2016
In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte.
Cass. civ. n. 20868/2015
La domanda di corresponsione degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore, atteso che la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, è quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora "ex lege" del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale.
Cass. civ. n. 19266/2014
Il credito pecuniario che sia divenuto esigibile a causa della scadenza del termine di adempimento, ma sia illiquido, non produce interessi compensativi ex art. 1282 cod. civ.
Cass. civ. n. 19452/2012
La liquidità e l'esigibilità del credito, necessari perché questo produca interessi ai sensi dell'art. 1282 c.c., possono essere escluse anche da circostanze e modalità di accertamento dell'obbligazione in ragione della natura pubblicistica del soggetto debitore, così che, qualora ai fini della decorrenza degli interessi corrispettivi sia necessario stabilire il momento in cui il credito pecuniario verso la P.A. è divenuto liquido ed esigibile, l'accertamento di tale duplice requisito non può prescindere dal presupposto formale dell'emissione del titolo di spesa che, sia pure alla stregua di una regola di condotta interna della P.A. (che da una norma di legge ripete la sua efficacia vincolante interna), condiziona e realizza il requisito suddetto; tale principio non subisce deroghe quando le operazioni di verifica siano particolarmente semplici e consistano nella ricognizione della valutazione della perdita precedentemente effettuata e nella applicazione del coefficiente di riliquidazione.
Cass. civ. n. 28204/2011
Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, c.c. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui. (Nella specie, affermando il principio ed esercitando il potere "correttivo" ex art. 384 c.p.c., la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel condannare l'INPDAP al pagamento degli interessi legali su una buonuscita erogata in ritardo, aveva motivato dall'eccedenza della somma assoggettata a sequestro conservativo).
Cass. civ. n. 18150/2011
L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura, non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata.
Cass. civ. n. 8298/2011
Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto, sicché non c'è bisogno che il giudice pronunci un'apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall'efficacia esecutiva del titolo.
Cass. civ. n. 24821/2008
A norma dell'art. 336 c.p.c., la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente — in tutto o nei limiti dei capi riformati — dalla pronuncia di secondo grado; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello — determinando il nuovo assetto degli interessi — segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata.
Cass. civ. n. 4587/2008
Gli interessi compensativi sulla somma portata da una cambiale, ai sensi del primo comma dell'art. 1282 c.c., sono dovuti dalla data della sua scadenza, anche se la cambiale stessa non sia stata presentata per il pagamento né protestata, per il vantaggio che il debitore ritrae nel trattenere presso di sé le somme che avrebbe dovuto versare al creditore per i crediti liquidi ed esigibili; perciò, detti interessi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, senza che, contrariamente agli interessi moratori, sia necessaria alcuna indagine sulla colpevolezza o meno del ritardo nel pagamento e senza che occorra da parte del creditore alcun atto di messa in mora.
Cass. civ. n. 25365/2006
La liquidità del credito — e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge — è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza. Pertanto un credito (nella specie da deposito su libretto bancario) fornito di tale caratteristica produce interessi di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., ancorché sia contestato dal debitore.
Cass. civ. n. 9092/2004
L'art. 1182, terzo comma, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Ne consegue fra l'altro che, difettando il necessario presupposto della liquidità, in quest'ultimo caso non sono dovuti gli interessi corrispettivi
ex art. 1282 c.c., e, trattandosi di obbligazioni chiedibili, la mora del debitore si determina non già (come invece per le obbligazioni portabili), ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito (
mora ex re), bensì, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, mediante richiesta formulata per intimazione o atto scritto, solo da tale momento pertanto decorrendo gli interessi moratori.
Cass. civ. n. 5548/2004
Nelle società per azioni, il credito relativo alla liquidazione della quota del socio receduto, essendo liquido ed esigibile, è per ciò solo idoneo a produrre interessi di pieno diritto, a norma dell'art. 1282, primo comma, c.c., senza necessita di alcun atto di messa in mora.
Cass. civ. n. 1930/2003
Nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad attività commerciale, l'obbligazione gravante sul conduttore di rilasciare l'immobile alla scadenza e l'obbligazione gravante sul locatore di corrispondergli l'indennità di avviamento commerciale sono legate da un rapporto di reciproca dipendenza, tanto che ciascuna delle prestazioni non è esigibile in mancanza dell'adempimento, o dell'offerta di adempimento dell'altra; ne consegue che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di indennità di avviamento commerciale non iniziano a decorrere finché non è avvenuto il rilascio dell'immobile.
Cass. civ. n. 1265/2003
In relazione ad obbligazioni pecuniarie, l'obbligo accessorio di corresponsione degli interessi prescinde dalla fonte dell'obbligazione e richiede soltanto l'esistenza di un debito pecuniario liquido ed esigibile, qualunque ne sia l'origine, contrattuale o meno. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda volta ad ottenere la corresponsione degli interessi su una somma riconosciuta a debito fuori bilancio da un Comune, ritenendo che il debito per interessi potesse configurarsi solo in presenza di un'obbligazione principale
ex contractu).
Cass. civ. n. 10428/2002
Gli interessi corrispettivi su di una somma di denaro decorrono dalla data in cui il relativo credito abbia acquistato carattere di liquidità ed esigibilità, a nulla rilevando ogni eventuale indagine sulla colpevolezza dei ritardo nell'adempimento da parte del debitore, e senza che il creditore sia tenuto ad alcun atto di costituzione in mora, trovando l'obbligazione da interessi corrispettivi il proprio giuridico fondamento nella sola esigibilità della somma, e rappresentando la relativa decorrenza una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento di quanto dovutogli.
Cass. civ. n. 5463/2002
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, l'accordo con il quale, nonostante il verificarsi della
mora debendi, si escluda la spettanza degli interessi, in ragione della riconducibilità dell'inadempimento all'inosservanza di un terzo all'impegno di assicurare la necessaria provvista, integra una deroga convenzionale alla responsabilità del debitore
ex art. 1218 c.c., e come tale deve essere da quest'ultimo provato, con riferimento a tutte le circostanze di fatto che ne determinano l'operatività.
Cass. civ. n. 11871/1999
Con riguardo alle somme che le Unità Sanitarie Locali devono rimborsare ai farmacisti per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, poiché l'art. 10 dell'accordo nazionale USL-Farmacisti approvato con D.P.R. 15 settembre 1979 prevede che «l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente», il credito è liquido ed esigibile alla scadenza di tale termine da cui decorrono, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli interessi corrispettivi; dato il carattere
querable del debito in questione, gli interessi moratori decorrono invece soltanto dalla richiesta di pagamento mediante intimazione atta alla messa in mora.
Cass. civ. n. 3944/1999
Gli interessi corrispettivi sui crediti liquidi ed esigibili hanno, ai sensi dell'art. 1282 c.c., natura accessoria rispetto al credito vantato, sicché la relativa statuizione (diversamente da quella riguardante il maggior danno
ex art. 1224 c.c.) non presuppone un'indagine autonoma rispetto a quella relativa al credito stesso. Ne consegue che il creditore è privo di interesse a chiedere un nuovo ed ulteriore provvedimento che accerti e statuisca in ordine al suo diritto di conseguire detti interessi, in quanto lo stesso provvedimento giudiziale che condanna il debitore al pagamento di somma pecuniaria lo autorizza ad esigere dal debitore, in via esecutiva, anche gli interessi legali che accedono al capitale. (Nella specie, la P.A. era stata condannata al pagamento in favore di un avvocato — distrattore delle spese — di somme di danaro per spese, diritti ed onorari di causa. L'avvocato richiese ed ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento degli interessi corrispettivi su quelle somme. La P.A. rimase soccombente nel giudizio di opposizione. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo emesso).
Cass. civ. n. 3300/1998
In tema di contratto preliminare di vendita, quando la richiesta di esecuzione in forma specifica del negozio a mente dell'art. 2932, comma primo, c.c. (e quindi di pronuncia di sentenza produttiva degli effetti della programmata traslazione negoziale) venga azionata dal promittente venditore, l'ulteriore domanda a questa complementare di condanna del promissario al pagamento del prezzo concordato si configura come un'ordinaria azione di condanna intesa ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di ravvisata fondatezza ed accoglibilità di tale domanda, gli interessi sulla somma con la stessa rivendicata restano senz'altro dovuti, a mente dell'art. 1282 c.c., a titolo corrispettivo, con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato come divenuto liquido ed esigibile.
Cass. civ. n. 83/1996
La liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. La liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli interessi al saggio degli interessi legali.
Cass. civ. n. 5065/1993
Poiché la cosiddetta risoluzione del contratto per mutuo dissenso, a differenza dalla risoluzione per inadempimento, non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, l'effetto retroattivo che per questa ultima è invece previsto dall'art. 1458, primo comma, c.c., alla stessa non consegue il ripristino delle
status quo ante, che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all'atto dello scioglimento del contratto. Ne consegue che in caso di contratto di compravendita in difetto di contraria pattuizione gli interessi sulle somme dovute in restituzione dalla parte venditrice devono ritenersi compensati dal godimento della cosa che la parte compratrice abbia
medio tempore avuto (
ex art. 1282 ultimo comma c.c.).
Cass. civ. n. 11786/1990
La condanna al pagamento di somma anche a titolo di (rimborso di) spese processuali, contenuta in una sentenza esecutiva, ancorché non passata in giudicato, presupponendo un credito liquido ed esigibile, autorizza il creditore a pretendere gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.), dovuti dal debitore indipendentemente dalla sua messa in mora o dall'avvio dell'esecuzione. Tale principio trova applicazione anche con riguardo alla condanna per spese processuali disposta in un lodo pronunciato per un arbitrato rituale, con decorrenza di detti interessi dalla data di dichiarazione di esecutività con decreto del pretore (art. 825 c.p.c.), anche se sia stata proposta impugnazione per nullità del lodo stesso.
Cass. civ. n. 1904/1983
A seguito dell'accertamento in giudizio del credito originariamente illiquido, la decorrenza degli interessi (corrispettivi) va fissata — in linea di principio e salve ragioni diverse specificamente accertate — con riferimento alla data della domanda giudiziale, per l'effetto retroattivo della sentenza dichiarativa.
Cass. civ. n. 1663/1983
Gli interessi legali sui crediti pecuniari liquidi ed esigibili, quali sono i crediti di lavoro e quelli previdenziali, decorrono di pieno diritto, dalla maturazione di questi alla scadenza, indipendente dalla mora, in quanto sono determinabili attraverso un procedimento di mero calcolo sulla base di elementi aritmetici già noti o che comunque devono essere noti.
Cass. civ. n. 3135/1981
Gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni costituiti da spese occorrenti per riparazioni, non ancora erogate al momento della decisione, decorrono, non dalla data dell'effettivo esborso, bensì dalla pubblicazione della sentenza, perché in tale momento il credito del danneggiato diventa liquido ed esigibile e, quindi, produttivo di interessi.
Cass. civ. n. 1707/1975
Stante l'accessorietà dell'obbligazione di interessi rispetto all'obbligazione principale, qualora trattasi di obbligazione a prestazioni periodiche, quale quella di retribuire il lavoratore subordinato, e le singole prestazioni siano scadute nel corso del giudizio, i relativi interessi decorrono dalle singole scadenze e non dalla domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 2489/1974
I crediti riconosciuti da sentenze di primo grado, dichiarate provvisoriamente esecutive, producono, nonostante l'impugnazione, interessi di pieno diritto.
Cass. civ. n. 1244/1974
La richiesta di pagamento degli interessi corrispettivi sulle somme dovute in virtù di titoli di credito scaduti in base ai quali, come prova del credito, è chiesto decreto ingiuntivo, è legittima e ammissibile, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 c.c.); tale pretesa non può trovare ostacolo nel carattere cautelare della fonte dell'obbligazione, giacché il creditore non si avvale dei titoli di credito come tali, ma soltanto come chirografi o come documenti di prova della domanda accessoria degli interessi.
Cass. civ. n. 1667/1973
La norma dell'art. 1282 c.c., riguardante la decorrenza degli interessi di pieno diritto, è applicabile soltanto ai crediti originariamente liquidi ed esigibili di somma di danaro; cioè ai crediti determinati nel loro preciso ammontare o determinabili attraverso un processo di puro calcolo sulla base di elementi aritmetici.
Cass. civ. n. 2030/1971
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo gli interessi della somma liquidata dalla sentenza, definitiva del giudizio, decorrono dalla data di notificazione del decreto alla parte cui è ingiunto il pagamento e non dalla data del ricorso.
Cass. civ. n. 1510/1971
Affinché un credito possa ritenersi determinabile attraverso un puro calcolo aritmetico, e come tale liquido e produttivo di interessi, è necessario che siano certi ed incontroversi gli elementi da porre a base delle operazioni aritmetiche.
Cass. civ. n. 780/1971
Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma c.c., sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; e pertanto essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, e cioè da quando l'importo ne è determinato e il pagamento non è, o non è più dilazionato da termine o da condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui.
Cass. civ. n. 1769/1969
Soltanto i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto; i crediti riconosciuti da sentenze di primo grado, non dichiarate esecutive e gravate di appello, non sono esigibili perché non sussiste la possibilità di esercizio immediato del diritto di credito.