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Articolo 1219 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Costituzione in mora

Dispositivo dell'art. 1219 Codice Civile

Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943](1) mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; 160](2).

Non è necessaria la costituzione in mora(3):

  1. 1) quando il debito deriva da fatto illecito(4);
  2. 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione [1460](5);
  3. 3) quando è scaduto il termine [1183], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore(6). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta(7).

Note

(1) La mora deve essere distinta dal semplice ritardo, il quale produce conseguenze giuridiche, quale, ad esempio il diritto al risarcimento del danno, diverse da quelle che derivano dalla mora.
La mora può seguire diverse vicende, provocate dal comportamento delle parti: la mora può essere purgata, cioè eliminata, in caso di adempimento; interrotta, se il creditore rifiuta, senza motivo, l'adempimento; cancellata se il debitore ottiene un nuovo termine per estinguere l'obbligazione; sospesa se il creditore, dopo averla provocata, la tollera.
(2) Presupposti della mora sono: il ritardo nell'adempimento, la sua imputabilità al debitore, l'intimazione, ove questa sia necessaria, per iscritto. L'intimazione per iscritto configura la "mora ex persona".
(3) In questo caso si ha "mora ex re".
(4) Se l'obbligazione sorge da illecito prevale l'esigenza di una riparazione immediata.
(5) La dichiarazione del debitore rende superflua l'intimazione.
(6) Nel caso di obbligazioni portabili (1182 c.c.) il creditore deve limitarsi a ricevere la prestazione al proprio domicilio per cui sarebbe superflua ogni sua ulteriore iniziativa. Diverso è il caso di obbligazione chiedibile, in cui il creditore deve agire per ottenere l'adempimento (1182 c.c.).
(7) In questo caso si presume che gli eredi possano non sapere dell'obbligazione: pertanto devono ricevere l'intimazione formale ed hanno un breve ulteriore periodo di tempo per poter adempiere senza incorrere nella mora.

Ratio Legis

La mora costituisce una situazione ben precisa a cui il legislatore ricollega determinati effetti. Presupposto affinché si verifichi è il ritardo del debitore nell'adempiere: contro questo ritardo il creditore può tutelarsi provocandone la mora, al fine di far gravare sul debitore le conseguenze negative del ritardo, fermo restando che il debitore rimane obbligato ad eseguire la prestazione.
In taluni casi, poi, il legislatore stabilisce che la costituzione in mora non è nemmeno necessaria, a causa del comportamento del debitore o in considerazione del fatto costitutivo dell'obbligazione.

Brocardi

Dies interpellat pro homine
Emendatio morae
Fur semper moram facere videtur
In illiquidis non fit mora
In omnibus causis pro facto accipitur id, in quo per alium mora fit quominus fiat
Interpellatio
Mora
Mora est iniusta dilatio in adimplenda obligatione
Mora fieri videtur, cum postulanti non datur
Non omne quod differendi causa optima ratione fit, morae adnumerandum est
Nulla mora ibi fieri potest, ubi nulla petitio est

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

99 La costituzione in mora debendi avviene mediante intimazione o altra richiesta scritta (art. 118): con questa norma si è voluto attenuare il formalismo sia pure apparente, dell'art. 1223 cod. civ. ed evitare il perpetuarsi delle discussioni, fino ad ora svoltesi, sul concetto di atto equivalente all'intimazione.
La costituzione in mora non occorre quando il debito deriva da atto illecito: la mora, in tal caso, comincia nel momento stesso del fatto delittuoso, perché in quell'istante nasce nell'autore, il dovere di riparare o di restituire. La tradizione giuridica romanistica è in questo senso (L. ,§ 1 D. 13, 1; L. 20 D. 13, 1); e del principio già il codice civile fa applicazione negli articoli 1710 cpv. e 1750 (art. 559 e 601 di questo progetto), così come fa la opinione prevalente in tema di delitti.
Il progetto del 1936, se non aveva contemplato questa ipotesi, aveva invece, considerato la fattispecie di prestazione divenuta impossibile per fatto del debitore; ma questa impossibilità, più che alla mora, adduce all'estinzione dell'obbligazione, in modo che il richiamo è stato soppresso.
II progetto aveva, infine, abbandonato la regola dies interpellat pro homine (salvo il caso di un termine essenziale), seguendo l'indirizzo della scuola francese, che vi era nettamente contraria. Il principio per cui nelle obbligazioni a termine il debitore rimane costituito in mora andava, invece, ripristinato in un sistema come quello a cui vuole uniformarsi la revisione del progetto del 1936, che intende non consentire inutili agevolazioni al debitore. Quando la convenzione ha un termine (essenziale o non) il debitore conosce già quale sia il momento preciso dal qual deve adempiere, ed è superfluo esigere una richiesta specifica alla scadenza.
Ma poiché se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del debitore, e in re il bisogno di una richiesta di pagamento, l'interpellazione non si è imposta nel solo caso in cui l'obbligazione è portabile. Analogamente, in relazione all'articolo 1223 cod. civ., si è affermata la necessità dell'interpellazione nel caso di successione ereditaria.
569 La mora del debitore consegue all'intimazione o alla richiesta fatta per iscritto (art. 1219 del c.c.). La necessità della intimazione è esclusa per le obbligazioni a termine, se la prestazione deve portarsi al creditore (art. 1219 del c.c., secondo comma, n. 3). La prestazione che deve chiedersi al debitore reca invece in sé l'esigenza di una interpellazione; se questa non avviene, la mora non può verificarsi. Non occorre la richiesta nemmeno per le obbligazioni da delitto (art. 1219 del c.c., secondo comma, n. 1), né per quelle che il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere adempiere (art. 1219 del c.c., secondo comma, n. 2). La prima esclusione viene dal diritto romano, ed è stata sempre presa in considerazione dalla pratica e dalla scienza; la seconda si giustifica considerando che è inutile rivolgere la richiesta a chi ha già preventivamente dichiarato di non volere adempiere.

Massime relative all'art. 1219 Codice Civile

Cass. civ. n. 39376/2021

Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto - e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2016).

Cass. civ. n. 39028/2021

In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum". (Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 08/02/2016).

Cass. civ. n. 15140/2021

Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l'invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell'altrui pretesa, manifestando, altresì, la propria volontà di pronto adempimento). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/03/2017).

Cass. civ. n. 12182/2021

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem" e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici; pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., senza che l'elemento formale mancante possa essere integrato, "ex post", e con efficacia "ex tunc", attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell'atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall'autore dell'atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2017).

Cass. civ. n. 10599/2021

La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/04/2018).

Cass. civ. n. 11416/2018

In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi, con la conseguenza che tale attività interpretativa si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell' "iter" logico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all'atto in esame - ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto quale valido atto di costituzione in mora un'impugnativa stragiudiziale di licenziamento con contestuale offerta di prestazioni lavorative). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/10/2015).

Cass. civ. n. 16797/2016

In ambito tributario, in caso di ritardato rimborso d'imposta, la mora dell'Amministrazione finanziaria, da cui può decorrere, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto del contribuente al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., si realizza, ex art. 1219, comma 1, c.c., in conseguenza, da un lato, della richiesta di rimborso presentata nella dichiarazione e, dall'altro, della scadenza del termine di novanta giorni concesso all'Amministrazione per procedere alla liquidazione, non essendo condizione imprescindibile la sua liquidità, sicché è irrilevante che il credito sia o possa essere contestato.

Cass. civ. n. 6549/2016

L'atto di costituzione in mora non richiede l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sicché l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora.

Cass. civ. n. 9510/2014

La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora". Ne consegue che sussiste la mora del debitore, quando la mancata o ritardata liquidazione derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, dal suo fatto doloso o colposo, quale l'illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, legittimamente la sentenza che liquida il debito fa decorrere gli interessi moratori dalla data della "interpellatio".

Cass. civ. n. 21340/2013

Con riguardo ai debiti pecuniari della P.A., la costituzione in mora è un elemento costitutivo della pretesa avente ad oggetto gli interessi e l'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare la ricezione della intimazione scritta di pagamento da parte del debitore, anche in mancanza di specifiche eccezioni o allegazioni di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 15762/2013

L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento - e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

Cass. civ. n. 10058/2010

L'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza).

Cass. civ. n. 29662/2008

In riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.A., la nullità della clausola contenuta nell'accordo integrativo al ccnl del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, comporta che l'esecuzione di detta clausola ad opera di entrambe le parti del rapporto non costituisce, di per sé, un rifiuto del datore di lavoro di adempiere alla prosecuzione del rapporto lavorativo, da cui potrebbe discendere, in favore del dipendente, il diritto al risarcimento dei danni senza necessità di costituzione in mora del debitore, ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., essendo comunque necessario che il dipendente medesimo offra anzitutto la propria prestazione lavorativa, sicché l'inadempimento contrattuale insorge ove il datore la rifiuti.

Cass. civ. n. 5836/2007

Anche per i crediti derivanti da fitti e pigioni non è necessaria — ai fini della decorrenza degli interessi — la costituzione in mora quando il termine per pagare è scaduto e la prestazione deve essere effettuata nel domicilio del creditore.

Cass. civ. n. 10849/2006

L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazione — sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento —, sicché solo a seguito di contestazione del destinatario sorge l'onere, per il mittente di provare il ricevimento, né è censurabile il provvedimento del giudice di appello che consenta alla parte di produrre la ricevuta di ritorno di una raccomandata già ritualmente prodotta con gli atti introduttivi del giudizio.

Cass. civ. n. 5681/2006

In tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese; e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di «pagamento delle competenze» rivolta da un professionista al proprio cliente).

Cass. civ. n. 13970/2005

Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera per la messa in mora, il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, primo comma, c.c. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto articolo, che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle arti anche posteriore alla conclusione del contratto.

Cass. civ. n. 11016/2005

Con riguardo ai debiti della P.A., poiché le norme generali sulla contabilità pubblica e in particolare le norme speciali di cui all'art. 68 della legge della Regione Puglia n. 17 del 1977 stabiliscono, in deroga al principio sancito dall'art. 1182, terzo comma, c.p.c., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice sulla base di regolari mandati quietanzati dal creditore, la natura quèrable dell'obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento, ove pure per l'adempimento fosse stabilito un termine, non determina automaticamente gli effetti della mora ex re ai sensi dell'art. 1119, secondo comma, n. 3, c.c., occorrendo invece la costituzione in mora, mediante l'intimazione scritta di cui all'art. 1219, primo comma, c.c. ed anteriormente al pagamento stesso, affinché insorga la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e dell'eventuale maggior danno ; né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.

Cass. civ. n. 12266/2003

L'inutile scadenza del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa, secondo la previsione dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, è idonea a costituire in mora, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 2, c.c., anche il Ministero dell'Interno in ordine alle prestazioni assistenziali obbligatorie in favore degli invalidi civili, con la conseguente decorrenza degli interessi, atteso il carattere generale della regola dettata dal suindicato art. 7.

Cass. civ. n. 12078/2003

Per l'atto di messa in mora, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all'infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari di trasmissione, essendo solo sufficiente che l'atto, contenente l'intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.

Cass. civ. n. 17997/2002

Ai fini di una efficace costituzione in mora per conto del rappresentato, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto inidoneo ad interrompere la prescrizione un atto proveniente da un istituto di patronato, in quanto non risultava documentato l'avvenuto conferimento di un espresso mandato con rappresentanza da parte del lavoratore al patronato; la S.C. ha in proposito rilevato che lo "specifico mandato" al patronato è necessario solo per conciliare o transigere la lite).

Cass. civ. n. 2000/2001

In tema di interpretazione di un atto di costituzione in mora, la sua natura di atto giuridico in senso stretto (nonché recettizio) non consente l'applicabilità diretta ed immediata dei principi sui vizi del volere e della capacità dettati in tema di atti negoziali, ma legittima, purtuttavia, il ricorso, in via analogica, alle regole di ermeneutica, in quanto compatibili, degli atti negoziali stessi (per essere questi ultimi, comunque manifestazioni di volontà i cui effetti sono direttamente determinati dalla norma che li disciplina), con la conseguenza che anche l'attività interpretativa dell'atto di costituzione in mora si traduce in una indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione — tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da detto giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto (e di una certa significazione) all'atto in esame — ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto.

Cass. civ. n. 3032/2000

L'impugnabilità e l'avvenuta impugnazione di una pronunzia esecutiva di condanna al pagamento di una somma di denaro non esimono il debitore, anche pubblico, dall'ottemperarvi, in quanto una tale pronuncia, pur non ancora consolidata nel giudicato, presuppone comunque la liquidità del credito, ossia la sua esistenza e la determinazione del suo ammontare, e l'esigibilità del medesimo, che consegue all'accoglimento della domanda giudiziale. Ciò appunto autorizza il creditore — oltre a pretendere gli interessi corrispettivi dalla data stessa del deposito della sentenza esecutiva o, nel caso di lodo pronunciato in arbitrato rituale, dalla data della dichiarazione pretorile di esecutività — a mettere, ove lo ritenga, anche in mora il debitore, agli effetti di cui all'art. 1224 c.c. Ad un tal riguardo va precisato che i maggiori danni maturati dopo la pronuncia degli arbitri — conseguendo ad un fatto diverso da quello considerato dal lodo stesso ai fini della condanna alla somma capitale (dei relativi interessi e del danno anteriore alla pronuncia) — ben possono essere chiesti dal creditore in separato giudizio.

Cass. civ. n. 1692/2000

La costituzione in mora per esplicare i suoi effetti presuppone che il debito sia scaduto; conseguentemente, non costituisce atto valido alla messa in mora della P.A. l'atto di citazione con cui si richieda il pagamento di interessi moratori in relazione a indennità di requisizione ancora da scadere.

Cass. civ. n. 10511/1999

La costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. non è richiesta in presenza di una clausola penale per l'adempimento o per il ritardo ai sensi dell'art. 1382 c.c., per effetto della quale la penale è automaticamente dovuta a seguito del concreto verificarsi di detti eventi.

Cass. civ. n. 535/1999

L'art. 1182, comma terzo, c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trova applicazione non solo nel caso in cui l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare, ma anche quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta. Ne consegue che in tali casi, alla scadenza del termine in cui il pagamento deve essere eseguito, si verifica la mora del debitore senza bisogno di intimazione (mora ex re), a norma dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., e per effetto della mora sono applicabili le disposizioni in tema di interessi e di obbligo di risarcimento del maggior danno dettate dall'art. 1224, commi primo e secondo. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei riportati principi, ha ritenuto, riguardo al debito di un agente di assicurazione nei confronti della compagnia mandante, relativo alle somme incassate per conto della stessa, che, a seguito dell'assoggettamento della mandante a liquidazione coatta amministrativa, il pagamento del debito dovesse avvenire nei confronti del commissario liquidatore, presso il suo domicilio, a far tempo dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in l.c.a. della società, e che quindi dalla stessa data decorressero gli obblighi accessori ex art. 1224 c.c.).

Cass. civ. n. 1124/1998

Presupposto indispensabile per la legittima costituzione in mora del debitore è che il debito pecuniario del quale si invochi l'adempimento risulti, oltre che già quantificato, anche fornito di una scadenza certa conosciuta o conoscibile dall'obbligato.

Cass. civ. n. 97/1997

L'inequivoca manifestazione della intenzione di non adempiere un'obbligazione equivale ad inadempimento pur se non è stato fissato o non è ancora scaduto il termine di adempimento ovvero dovrebbe eseguirsi dopo la prestazione della controparte, non ancora avvenuta.

Cass. civ. n. 8180/1996

Nel caso in cui l'intimazione di pagamento idonea a realizzare la costituzione in mora — non soggetta a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali — venga inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, l'attestazione della sua spedizione con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione, anche in mancanza di avviso di ricevimento, in considerazione dei particolari doveri che la spedizione di una raccomandata impone all'ufficio postale in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario. Trattasi peraltro di una presunzione semplice di ricezione, che può essere vinta da elementi contrari offerti dalla controparte, la quale può fornire la prova di non aver avuto notizia dell'intimazione senza sua colpa, ovvero che il plico raccomandato non conteneva alcuna lettera al suo interno o che non conteneva alcuna intimazione di pagamento.

Cass. civ. n. 9980/1994

La disposizione del comma 3 dell'art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392 — la quale fa obbligo al conduttore di pagare gli oneri condominiali entro due mesi dalla loro richiesta — delimita entro il medesimo periodo il termine massimo entro il quale il conduttore può esercitare il suo diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi. Ne consegue che, non essendovi, in mancanza di una siffatta istanza del conduttore, alcun onere di comunicazione del locatore, il conduttore stesso, decorsi i due mesi dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, deve ritenersi automaticamente in mora alla stregua del principio dies interpellat pro homine e non può, quindi, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento degli oneri accessori, adducendo che la richiesta del locatore non era accompagnata dall'indicazione delle spese e dei criteri di ripartizione.

Cass. civ. n. 6887/1994

La formale costituzione in mora del debitore non è necessaria se il termine, anche non essenziale, di adempimento della obbligazione sia scaduto e la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore o, in altri termini, in un luogo lato sensu riferibile alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, in modo che l'iniziativa dell'adempimento spetti solo al debitore e non sia necessaria altra collaborazione del creditore che quella, meramente passiva, di ricevere la prestazione.

Cass. civ. n. 5021/1994

Il termine di adempimento — la cui scadenza, a norma dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, c.c., rende non necessaria la formale costituzione in mora del debitore, come prevista dal primo comma del citato art. 1219, in forza del principio dies interpellat pro homine — è anche quello che il creditore — il quale, in mancanza della determinazione del tempo dell'adempimento, può, di norma, esigere immediatamente la prestazione (art. 1183, primo comma, prima parte, c.c.) — conceda unilateralmente al debitore, al di fuori di un'apposita pattuizione.

Cass. civ. n. 2628/1994

L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici.

Cass. civ. n. 4561/1993

Sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito — non essendo stato accolto nel nostro ordinamento il principio secondo cui in illiquidis non fit mora — è necessario, affinché sia configurabile colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista la certezza del suo ammontare, o perché determinato dalle parti o perché facilmente determinabile in base a criteri convenzionalmente o normativamente previsti. Ne consegue che, quando la determinazione del contenuto di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice (fattispecie in tema di appalto), la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice.

Cass. civ. n. 3654/1987

Anche in presenza di termine non essenziale il ritardo del debitore nell'adempimento produce gli effetti della mora, tra i quali il trasferimento a carico del debitore stesso del rischio della prestazione, senza che la circostanza che il creditore non agisca immediatamente per ottenere dall'obbligato l'esecuzione dell'obbligazione possa importare la rinunzia, da parte del creditore, ad ogni effetto del termine originariamente convenuto. Pertanto, nel caso di contratto preliminare, ove sia convenuto che la stipulazione della vendita definitiva debba seguire entro un certo termine e sia inadempiente il promissario acquirente, gli effetti dell'inadempimento ricadono sul medesimo, compreso il trasferimento dei rischi inerenti alla cosa promessa.

Cass. civ. n. 1019/1986

Al fine della costituzione in mora del debitore, mediante intimazione o richiesta scritta effettuata stragiudizialmente, qualora il creditore, come gli è consentito, ricorra alla notificazione del relativo atto a mezzo di ufficiale giudiziario, la notificazione medesima resta soggetta alle ordinarie regole fissate dal codice di rito. Pertanto, ove si tratti di notificazione a società munita di personalità giuridica, che venga invalidamente eseguita, a mani di persona diversa dal legale rappresentante, in un ufficio della destinataria che non sia qualificabile come sede, né legale, né effettiva, l'atto stesso deve ritenersi inidoneo al fine indicato, se il creditore non deduca e dimostri che è pervenuto ugualmente a conoscenza di detta destinataria.

Cass. civ. n. 3096/1985

La costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, postula l'estrinsecazione della pretesa creditoria, con richiesta d'adempimento, e, pertanto, non può essere ravvisata in una generica riserva di far valere il diritto o di agire a sua tutela in un momento successivo.

Cass. civ. n. 2727/1984

In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, la reiezione, da parte dell'Inps, della domanda della prestazione (reiezione cui è legalmente equiparato il silenzio-rifiuto) configura un'ipotesi di mora ex re, ai sensi della previsione dell'art. 1219, n. 2 c.c., che dispensa dall'onere della costituzione in mora; ne consegue che sul credito avente ad oggetto la prestazione pensionistica, riconosciuta dovuta in sede giudiziaria, decorrono gli interessi moratori dalla data della reiezione della domanda amministrativa o dall'inutile scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della medesima (artt. 46 e 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e art. 7, L. 11 agosto 1973, n. 533), salvo che l'istituto debitore dimostri, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che «l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».

Cass. civ. n. 1944/1984

Allorché l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio (in senso lato) del debitore — come nel caso di pagamenti da effettuarsi dalla pubblica amministrazione, ai quali non possono parificarsi gli ordinativi — non si applica la norma contenuta nel n. 3 dell'art. 1219 c.c., ispirata al principio dies interpellat pro homine, bensì la norma generale del primo comma dello stesso articolo, per cui il debitore non è costituito in mora se non mediante intimazione o richiesta per iscritto.

Cass. civ. n. 3380/1983

L'intimazione scritta di pagamento, poiché gli effetti tipici ad essa collegati sono indipendenti dalla volontà dell'intimante diretta a produrli, non rientra fra gli atti negoziali ma fra i meri atti giuridici, nei confronti dei quali, non operando il richiamo della disciplina dei contratti effettuato (per i negozi giuridici unilaterali) dall'art. 1324 c.c., le regole di ermeneutica contrattuale sono estensibili solo per analogia, nei limiti di ammissibilità ed operatività della medesima. Consegue che, nell'interpretazione di detta intimazione, mentre va esclusa l'applicazione analogica dell'art. 1362 c.c., stante l'irrilevanza dell'intento perseguito dall'autore dell'atto, è invece ammissibile il ricorso (in via analogica) alla disposizione dell'art. 1363 dello stesso codice, con la precisazione, peraltro, che la considerazione dell'atto nel suo complesso non è finalizzata alla ricerca dell'intento perseguito dal suo autore ma all'oggettiva riconoscibilità dell'atto medesimo da parte del destinatario.

Cass. civ. n. 1618/1982

La costituzione in mora, pur se svincolata da precise formalità, deve contenere l'intimazione o richiesta precisa di pagare e deve essere effettuata per iscritto salvo, per il creditore, la facoltà di provare con ogni mezzo, e perciò anche per testi o presunzioni, che lo scritto stesso è stato effettivamente trasmesso al debitore e da questi ricevuto.

Cass. civ. n. 1734/1978

L'art. 1219, n. 3 c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine e la prestazione dev'essere eseguita nel domicilio del creditore, si applica soltanto quando l'adempimento non richieda alcuna collaborazione del creditore stesso. Pertanto esso non si applica (e non è dovuto il risarcimento dei danni da ritardo, se non vi sia stata costituzione in mora) quando si tratti di eseguire un contratto preliminare.

Cass. civ. n. 959/1978

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto, il quale non va compreso nella nozione di «atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale» di cui all'art. 1324 c.c., riferibile ai soli negozi giuridici unilaterali. Pertanto, la forma scritta, prevista per la costituzione in mora dell'art. 1219 c.c., non può ritenersi prescritta anche per la procura conferita per il compimento della costituzione medesima, non operando, in tale ipotesi, il principio fissato dagli artt. 1324 e 1392 c.c.

Cass. civ. n. 4664/1976

La disposizione dell'art. 1219, n. 3, c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, è ispirata alla ratio di ammettere la mora ex re ogni qualvolta la collaborazione del creditore nell'adempimento sia limitata al compito meramente passivo di ricevere la prestazione e l'iniziativa di adempiere competa quindi soltanto al debitore, che diventa perciò moroso per la sola scadenza del termine se rimane passivo. In particolare, nella compravendita, poiché, ove non sia diversamente stabilito, il venditore e il compratore sono tenuti ad adempiere contestualmente al pagamento e alla consegna della cosa venduta, se la solutio non avviene al momento della traditio, decorrono da quello stesso momento gli interessi moratori sul prezzo dovuto.

Cass. civ. n. 185/1976

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del verificarsi del danno trova applicazione soltanto in materia di responsabilità extracontrattuale, in quanto, ai sensi dell'art. 1219 secondo comma n. 1 c.c., il debitore del risarcimento del danno cagionato da fatto illecito deve essere ritenuto in mora (mora ex re) dal giorno dell'illecito stesso. Quando invece, l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, i medesimi interessi decorrono solo dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, anche se, a quella data, il credito non sia ancora liquido ed esigibile; l'accertamento nel corso del giudizio della sussistenza dell'ammontare del credito ha, infatti, effetto retroattivo dalla data della domanda.

Cass. civ. n. 95/1972

L'art. 1219 c.c., dopo aver nel primo comma premesso che il «debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto», nel secondo comma stabilisce che «non è necessaria la costituzione in mora» tra l'altro «quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione». Dalla lettera della legge, e ancor più dall'interpretazione logica della stessa, appare chiaro che non è sufficiente al fine di escludere la necessità di una formale messa in mora il semplice fatto che il debitore abbia riconosciuto di non essere in condizioni di adempiere nel termine previsto. Infatti, vi è differenza tra dichiarazione di non voler più adempiere e riconoscimento dell'impossibilità di adempiere nel termine, implicando la prima un'esplicita intenzione del debitore di non effettuare la prestazione; mentre la seconda presuppone invece la volontà di adempiere, anche se la prestazione non possa essere effettuata nel termine.

Cass. civ. n. 1050/1969

L'intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore (costituzione in mora) presuppone l'inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato, mentre essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.

Cass. civ. n. 3591/1968

La preventiva messa in mora non avrebbe scopo al fine di legittimare la domanda di risoluzione per inadempimento quando questo è di non scarsa importanza, perché a tal fine è sufficiente il fatto obiettivo di un simile inadempimento, mentre la necessità della messa in mora può concepirsi soltanto se la domanda di risoluzione si basi su un inadempimento temporaneo, quale può essere un semplice ritardo nell'eseguire la prestazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1219 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Angelo M. chiede
giovedì 24/09/2015 - Molise
“Salve, ho questo problemino.
il 17/9/2015 ho ricevuto una raccomandata dall'avvocato della sig.ra Tizia.
La lettera è così articolata:
Scrivo la presente in nome e per conto della sig.ra Tizia, titolare dell'unità abitativa sita in ......, alla Piazza .... ed attigua all'immobile di vostra comune proprietà, per invitarvi alla ricollocazione della grata da inveterato tempo apposta sulla apertura posta al primo piano del Vostro fabbricato e solo di recente rimossa.
La situazione attuale è connotata da una irregolarità della luce di cui la mia assistita rivendica la modifica nel senso del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge.
Vogliate provvedere a quanto sopra entro e non oltre 15 gg dal ricevimento della presente.
Resto in attesa di cortese riscontro ed invio distinti saluti.
N.B. ieri mi sono recato allo studio dell'avv. per chiedere di che cosa si trattasse.
Nel parlare chiedevo di che cosa si trattasse perché non riuscivo a capire che disturbo avevo recato alla signora.
Parlava di una grata, ma parlava di primo piano.
Io gli ho detto che non esisteva nessuna grata. Una era stata tolta, ma si trattava del piano terra. Era stata rimossa 4 anni fa in fase di ristrutturazione di tutto l'immobile post terremoto Molise del 2002 facente parte di un PEU.
La grata (siccome si montava una finestra nuova e con vetro antisfondamento a me non aveva più nessuna utilità, per lo più rovinava l'estetica) era posizionata sulla mia porta della seconda entrata, ad una altezza da terra circa 2,5 metri parte inferiore, finestra altezza circa un metro (non essendoci finestre buone serviva a protezione del mio immobile).
L'immobile della sig.ra è situato a fianco al mio immobile sulla six a 90 gradi, ma è un palazzo composto da 3/ 4 famiglie, lei abita all'ultimo piano altezza circa 10 metri e distante 10 metri.
Ci sta un pezzo di strada 3,7 x 4 metri in comune e penso proprietà del Comune.”
Consulenza legale i 29/09/2015
La richiesta ricevuta dall'avvocato della vicina di casa appare, in effetti, poco chiara.
Innanzitutto, la lettera non è precisa nello specificare all'intimato quale sarebbe l'oggetto della richiesta (quale finestra?) e su quale fondamento giuridico si basa la domanda stessa.
Si fa riferimento a fatti avvenuti addirittura anni prima (rimozione della grata) e non si specifica in base a quale norma sarebbe stato vietato, per il proprietario, effettuare l'operazione di rimozione.
Allo stato attuale, quindi, la richiesta non appare meritevole di replica, fino a che non verrà ulteriormente specificato quale sia la lamentela della signora. Si ritiene che la lettera sia inidonea a produrre alcun effetto giuridico, poiché non individua con precisione quale comportamento illecito sarebbe stato messo in atto dal vicino di casa.

In merito alle "luci", può dirsi che, dal punto di vista giuridico, si tratta di finestre o altre aperture sul fondo del vicino che danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino.
Si può ipotizzare che la vicina contesti che, con la rimozione della grata, si sia attuata la trasformazione della luce in "veduta", cioè un'apertura che consente di affacciarsi sul fondo finitimo comodamente e che permettono di sporgere il capo oltre l'apertura stessa per vedere in tutte le direzioni.
Tuttavia, nel caso di specie:
- anche se vi fosse un cortile comune su cui affaccia la nuova finestra, si ritiene in giurisprudenza che quando un cortile è comune a due corpi di fabbrica e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso è assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 del c.c., primo comma, in base al quale ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti. L’apertura di finestre su area di proprietà comune ed indivisa tra le parti costituisce, pertanto, opera inidonea all’esercizio di un diritto di servitù di veduta, sia per il principio nemini res sua servit, sia per la considerazione che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, ben sono fruibili a tale scopo dai condomini, cui spetta anche la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in tema di luci e vedute, a tutela dei proprietari dei fondi confinanti di proprietà esclusiva (vedi tra le altre Cass. civ., sez. II, 26.2.2007, n. 4386 e Cass. civ., sez. II, 19.10.2005, n. 20200);
- la finestra posta sopra la porta non sembra rivestire le caratteristiche di una vera e propria veduta, visto che comunque la sua funzione rimane quella di consentire il passaggio di luce e aria e non consente al proprietario di casa di affacciarsi. Quindi, sarebbe rimasta una "luce" e non sarebbe stata trasformata in veduta.

In conclusione, è arduo fornire una risposta precisa alla richiesta della vicina di casa, posto che la sua domanda è imprecisa e non consente di cogliere quale è il fondamento giuridico della doglianza.

Giuseppe R. chiede
sabato 20/09/2014 - Abruzzo
“Buona sera, il mio è un problema che da molto tempo non riesco a ordinare. Abito in un condominio ed ho posseduto da molto tempo più di 20 anni, un camper motorhome che il 19.02.2014 mi hanno bruciato entro l'area condominiale recintato e pertanto custodito. Da molto tempo più di dieci anni ho subito diversi danni con rottura vetri e furti
all'interno a causa della recinzione che permette lo scavalcamento e l'entrata abusiva (Violazione di domicilio) e conseguenti danni. Ogni volta ho sempre provveduto a fare le denunce ai CC a carico di ignoti e conseguente avviso con visione dell'accaduto all'amministratore con richiesta verbale di provvedere a sistemare la recinzione per evitare detti danni ed anche avvisarlo che in presenza di danni gravi, avrei provveduto a denunciarlo con relativa richiesta di risarcimento del danno. Il 19 febbraio scorso questo danno grave è accaduto con la perdita oltre 60.000 € ed adesso non riesco a mettere in pratica la
promessa fatta all'amministratore e i legali non mi aiutano perché ancora ne trovo uno che si dia da fare. Adesso dopo tante richieste all'amministratore che si è rivolto ad un avvocato e mi ha fatto scrivere dicendomi tante falsità: Non ha potuto fare nulla perché non gli ho fatto la richiesta scritta, non ha potuto sottrarre le somme dalla cassa condominiale per fare dei lavori per mia sola utilità perché dice, che ero solo io ha sopportare danni e che il mezzo ha preso fuoco da solo.
Insomma tante falsità per il suo comodo per non rispondere del danno.
Si è anche messo d'accordo con l'assicuratore che con questa affermazione pensa di non intervenire con l'assicurazione condominiale.
Allo scopo mi occorrerebbe come penso, una perizia che dopo l'incendio non ho fatto ma in previsione di ciò ho tante foto che all'occorrenza posso anche inviare. Vorrei conoscere tutto quanto posso attuare anche ad iniziativa personale per risolvere il problema.
Grazie infinite.”
Consulenza legale i 25/09/2014
La situazione tratteggiata nel quesito fa intuire una certa trascuratezza dell'amministratore di condominio nella gestione della vicenda subita dal condominio, ma non sembra far sorgere una sua responsabilità diretta per quanto accaduto al condomino.
Analizzando la risposta dell'amministratore tramite il suo legale, sembra che: non sia stata mandata alcuna raccomandata con la denuncia del fatto (purtroppo le richieste verbali, e quelle fatte con altri mezzi che non consentono di provare la ricezione, sono di lieve rilevanza in un eventuale giudizio, in quanto non si possono provare, se non con testimoni); non è stato deciso in autonomia dall'amministratore di cambiare la recinzione con i soldi "del condominio", in assenza di una deliberazione dell'assemblea.
Il primo fatto non agevola purtroppo la prova per il condomino che l'amministratore sia stato tempestivamente avvisato del danno e posto nelle condizioni di rimediarvi.
Il secondo fatto non configura una responsabilità dell'amministratore, in quanto è l'assemblea condominiale a dover decidere quali opere intraprendere nel condominio (es. rifacimento recinzione), potendo l'amministratore solo adeguarsi alle decisioni dei condomini. Casomai, volendo ravvisare una negligenza nell'amministratore, vi sarebbe quella di non aver indetto un'assemblea straordinaria per consentire ai condomini di decidere come comportarsi rispetto all'atto di vandalismo avvenuto nell'edificio.

Naturalmente, che il camper abbia preso fuoco da solo è una congettura dell'amministratore non provata, e quindi una tale affermazione non ha alcun valore. L'amministratore non potrà quindi impedire che il condomino attivi la polizza condominiale, sempre che in effetti essa sia operante nel caso di specie (nulla vieta che il condomino si rivolga direttamente alla compagnia assicuratrice, anzi, avrebbe già dovuto denunciare il sinistro).

Per concludere, nel caso in esame si ravvisa solo la possibilità di chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria all'amministratore: ai sensi dell'art. 66 disp. att. del codice civile, l'amministratore deve convocare l'assemblea straordinaria quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
In occasione di tale assemblea, si dovrà proporre agli altri condomini di affrontare la questione dell'inadeguatezza della recinzione, presentando eventualmente preventivi di diverse ditte per il rifacimento della stessa.
Se l'assemblea non delibera i lavori, il condomino può chiedere comunque il consenso degli altri per effettuarli a proprie spese.
Sarà poi facoltà del condomino proporre la revoca dell'amministratore presentando altro nominativo, ma sarà necessario che la nuova nomina venga deliberata dall'assemblea con le prescritte maggioranze di legge.

Dal punto di vista giudiziale, non sembra si possano intraprendere azioni legali contro l'amministratore (per sua responsabilità nell'accaduto) con alta probabilità di successo.
Al più, si può ipotizzare l'esperimento di una azione di danno temuto ex art. 1172 del c.c.: "Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo".
Con questa azione, il condomino potrebbe denunciare che l'inadeguatezza della recinzione potrebbe causargli ulteriori danni (vandalismo, furto), dando prova di ciò, e chiedere che il condominio sia obbligato a prendere provvedimenti. Naturalmente sarà necessario verificare la sussistenza dei presupposti nella fattispecie concreta: il danno minacciato deve essere grave, tale da danneggiare notevolmente la cosa in pericolo, e prossimo (deve potersi verificarsi da un momento all'altro con un alto grado di probabilità), senza contare che non deve esistere una corresponsabilità del proprietario stesso nel verificarsi di eventuali furti o atti vandalici (negligenza nel tenere custodite le proprie cose, ad es. perché lascia la sua vettura non chiusa a chiave). Anche questa è quindi un'azione dall'incerto esito.

William R. chiede
martedì 15/04/2014 - Veneto
“La messa in mora per obbligazioni derivanti dalla sentenza (spese processuali - dei CTU - dei canoni riconosciuti - dell'obbligo di risistemare l'immobile con interventi non esattamente riportati sulla CTU, essendo incompleti ) può essere fatta prima che la sentenza divenga esecutiva? Circa i lavori sull'immobile, bisogna chiedere un impegno scritto all'esecuzione degli stessi, dando un tempo massimo per l’esecuzione ? Nel caso non vi sia risposta entro un termine di 5gg, si può ritenere che le parti siano state messe in mora chiedendo i danni per la mancata esecuzione degli interventi ? Bisogna riportare i danni derivanti dal mancato adempimento dell’obbligo sulla lettera di messa in mora ? Quali danni si possono richiedere ?
Vi è alternativa all'obbligo del fare, nel caso non si abbiano le risorse economiche per porlo in essere, visto che le spese sono anticipate da chi lo richiede ? Si possono pignorare i beni anticipatamente a fronte anche dell’obbligazione dell’obbligo del fare ?
La lettera di messa in mora va diretta al legale o ad ogni singolo erede e altre parti ?”
Consulenza legale i 18/04/2014
La sentenza di secondo grado è esecutiva per quanto concerne i capi di condanna. Difatti, l'art. 373 del c.p.c. sancisce espressamente che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Solo su istanza di parte e solo qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
Pertanto, in difetto di un provvedimento di sospensione, in relazione alla sentenza di secondo grado è possibile fare ricorso all'esecuzione forzata.
Ciò significa che non è necessaria alcuna messa in mora, bensì un diverso atto di avvio del processo di esecuzione: il precetto (art. 480 del c.p.c.). Con il precetto, che di regola verrà notificato insieme al titolo esecutivo, cioè la sentenza munita di formula esecutiva (che si chiede alla cancelleria competente) si intima al debitore di pagare quanto stabilito in sentenza entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dell'atto, trascorsi i quali il creditore ha diritto di chiedere il pignoramento dei beni del debitore. Il creditore può agire sui beni mobili del debitore, provocandone la vendita all'asta e soddisfandosi poi sul prezzo ricavato; oppure, può pignorare beni o crediti presso terzi, ad esempio stipendi, pensioni o conti bancari; infine, può chiedere un pignoramento immobiliare sui beni del debitore (se questi ne possiede).
Il precetto deve essere notificato anche per la richiesta di adempimento dell'obbligo di fare.
Il titolo esecutivo (sentenza munita di formula esecutiva) e il precetto vanno notificati a colui che risulti obbligato in base alle risultanze del titolo stesso oppure al successore a titolo particolare o universale.
Trascorsi inutilmente i 10 giorni (termine dilatorio minimo previsto per legge) concessi al debitore per attivarsi, il creditore procedente dovrà depositare ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. ricorso presso il competente Giudice dell'Esecuzione, chiedendo di determinare le modalità di esecuzione dell’obbligo e di designare l’ufficiale giudiziario e le persone che vi debbono provvedere.

Quanto alle spese da esborsare per l'esecuzione delle opere spettanti al debitore inerte, l'art. 614 del c.p.c. consente al creditore che le abbia anticipate di chiedere al giudice dell'esecuzione, al termine della procedura o nel corso di essa, l'emissione di un vero e proprio decreto d'ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo immediato per il pignoramento dei beni del debitore.
Nel caso di specie, il creditore dell'obbligo di fare non ha le risorse economiche per anticipare le spese di esecuzione delle opere. Non essendovi possibilità di chiedere anticipazioni ad altri soggetti (se il debitore continua a rimanere inadempiente), è consigliabile procedere prima all'esecuzione forzata volta ad ottenere i canoni stabiliti in sentenza e con tali somme dare avvio alle opere. Poi, mano a mano che vi sono degli esborsi nel corso del procedimento, sarà possibile chiedere al G.E. l'emissione di decreti ingiuntivi per procedere immediatamente con pignoramento nei confronti del debitore.

Franco N. chiede
giovedì 09/05/2013 - Lombardia
“Salve, ad oggi in data 9-5-2013 sono in attesa di circa 2000€ dal mio datore di lavoro.
Sono stato assunto con contratto a progetto in data 17-09-2012 e mi sono licenziato il 31-03-2013. Fino a questo momento mi sono stati corrisposti gli stipendi di settembre ottobre novembre e metà dicembre. Mancano ancora 3 mesi e mezzo di stipendio. Cosa posso fare? Posso procedere con una messa in mora?
eventualmente potrò esigere in aggiunta dei soldi che mi devono interessi e danni morali?

come mi consigliate di procedere?

grazie”
Consulenza legale i 11/05/2013
Nel caso di specie, si consiglia di procedere con un'intimazione di pagamento in nome proprio o anche per il tramite dell'associazione sindacale nell'ipotesi in cui si sia iscritti ad un sindacato relativo alla categoria di specie, conferendo apposito mandato.
Nell'intimazione dovranno essere richieste le retribuzioni arretrate non ancora pagate, e tutte le spettanze di fine rapporto, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento relativa ai danni patiti a causa del ritardo del datore di lavoro nel corrispondere le somme dovute si precisa che è necessario dar prova di averli effettivamente subiti. Nella prassi tale domanda può essere sì inserita nell'intimazione di pagamento, anche se la sede più opportuna per valutare effettivamente i danni subiti è quella giudiziale.

Antonio C. chiede
mercoledì 16/02/2011 - Lazio

“Il mio condominio, dove ci sono 8 proprietari, dovrà effettuare una manutenzione straordinaria. Che fare se al momento di pagare un proprietario non versa la sua quota stabilita in riunione condominiale ?”

Consulenza legale i 16/02/2011

Qualora in sede di assemblea condominiale sia stata adottata deliberazione in ordine ad un intervento di manutenzione straordinaria e alla quantificazione delle spese pro quota a carico di ciascun condomino, il condomino dissenziente ha l'onere di impugnare davanti all’autorità giudiziaria detta deliberazione entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla sua comunicazione. In caso contrario, egli dovrà sottostare al provvedimento deliberato e, in mancanza di pagamento della sua quota di spese, il condominio potrà adire l’autorità giudiziaria.


C. B. chiede
lunedì 27/11/2023
“Egregi Avvocati, sono vincitore di una causa di demansionamento per il periodo dal 1/09/2009 al 10/04/2019.
La Giudice, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, dice: "poiché la responsabilità, derivando dalla violazione dei doveri di cui all'art. 2103 e 2087 c.c., per le ragioni esposte ha carattere contrattuale, non opera il meccanismo della mora automatica di cui all'art. 1219 c.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 20.4.2009, n.9338, tra le altre). Pertanto, in considerazione dell'atto di costituzione in mora pervenuto alla società resistente in data 17.09.2018 (cfr. all. n. 29), gli accessori di legge decorreranno dalla medesima data".
Vi chiedo se sia corretta questa notevole penalizzazione degli accessori di legge, oppure,
il calcolo degli accessori di legge non andrebbero fatti partire dalla data di inizio del demansionamento riportata nel ricorso come già riportato in un'altra sentenza per un analogo caso di demansionamento di un mio collega?
Grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 04/12/2023
Il danno da demansionamento è un danno contrattuale dal momento che si verifica nel contesto del rapporto di lavoro subordinato. Infatti, le parti (l'impresa e il dipendente) sono legate da un contratto di lavoro. Il demansionamento rappresenta una violazione delle condizioni contrattuali pattuite inizialmente, che regolano il ruolo, le mansioni e le condizioni di lavoro del dipendente.

La normativa di riferimento per la disciplina del demansionamento può essere rintracciata negli articoli 2103 e 2087 del Codice Civile. L'articolo 2103 stabilisce che il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore mansioni adeguate alle sue capacità professionali, mentre l'articolo 2087 stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La qualificazione del danno come contrattuale influenza diversi aspetti, comprese le modalità di calcolo degli interessi.

Come rilevato dalla Cassazione, sentenza 20.4.2009, n. 9338 “il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, il debitore del risarcimento del danno è in mora (mora ex re) dal giorno della consumazione dell’illecito. Invece, se l’obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l’atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda”. Trattasi di principio costante della giurisprudenza della Cassazione: sul punto vedasi anche Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 185 del 22 gennaio 1976.


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