Cass. civ. n. 2788/2023
L'avvocato, in caso di mancato compimento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, ha diritto di ricevere il compenso relativo all'attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l'idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti. Tale compenso, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere determinato dal giudice di merito sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell'art. 2233 c.c.
Cass. civ. n. 717/2023
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.
Cass. civ. n. 38249/2021
L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso del professionista è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura giudiziaria.
Cass. civ. n. 17726/2018
In tema di compensi per prestazioni professionali di avvocato, il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006 (prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, l. n. 247 del 2012), può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al successivo comma 2, elimina in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente.
Cass. civ. n. 8539/2018
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore in materia civile, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito.
Cass. civ. n. 1900/2017
Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
Cass. civ. n. 23893/2016
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Cass. civ. n. 25012/2014
L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l'accordo quotalizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248).
Cass. civ. n. 20839/2014
In tema di compensi professionali, la disposizione di cui all'art. 2233, terzo comma, cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis" antecedente alla sostituzione operata dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), che prevede la nullità del cosiddetto patto di quota lite, è norma speciale a carattere tassativo e, come tale, non suscettibile di estensione analogica, sicché essa si riferisce esclusivamente all'attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all'attività amministrativo-contabile svolta da un consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi.
Cass. civ. n. 20131/2014
Il credito del professionista per il compenso a lui spettante in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. cod. civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente, sicché esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova del pregiudizio subito, salvo che dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Cass. civ. n. 6886/2014
Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela.
Cass. civ. n. 4081/2014
In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.
Cass. civ. n. 2863/2014
Nella determinazione degli onorari dell'avvocato deve tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, senza che tale valutazione costituisca violazione del principio per cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.
Cass. civ. n. 2769/2014
Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimità di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerosità, nemmeno "iuris tantum".
Cass. civ. n. 27919/2013
Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilità delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, all'attività svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attività del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).
Cass. civ. n. 11232/2013
In materia di liquidazione degli oneri degli avvocati, nel vigore della disciplina dettata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e prima della abrogazione delle tariffe professionali ad opera del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cliente-curatore ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l'espletamento della prestazione professionale, un compenso in deroga ai minimi di tariffa; in assenza di tale accordo, il giudice delegato deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa, determinato secondo le norme del codice di procedura civile; soltanto in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell'Ordine il giudice delegato può liquidare il compenso in misura inferiore ai minimi di tariffa, se ritiene sussistente una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto.
Cass. civ. n. 27919/2012
Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilità delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilità dei minimi tariffari, all'attività svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attività del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).
Cass. civ. n. 6519/2012
In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.
Cass. civ. n. 5619/2012
In tema di compensi professionali, non sussiste il patto di quota lite, vietato dal terzo comma dell'art. 2233 c.c. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alla sostituzione operante dall'art. 2, comma 2 bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 2006, n. 248), non solo nel caso di convenzione che preveda il pagamento al difensore sia in caso di vittoria che di esito sfavorevole della causa, di una somma di denaro (anche se in percentuale all'importo, riconosciuto in giudizio alla parte) non in sostituzione, bensì in aggiunta all'onorario, a titolo di premio (cosiddetto palmario), o di compenso straordinario per l'importanza e difficoltà della prestazione professionale, ma anche quando la pattuizione del compenso al professionista, ancorché limitato agli acconti versati, sia sostanzialmente, seppur implicitamente, collegata all'importanza delle prestazioni professionali od al valore della controversia e non in modo totale o prevalente all'esito della lite.
Cass. civ. n. 30590/2011
I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Cass. civ. n. 29837/2011
I criteri di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale sono dettati dall'art. 2233 c.c. secondo una scala preferenziale che indica al primo posto l'accordo delle parti, in subordine le tariffe professionali ovvero gli usi ed, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio, ma non vincolante, delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Cass. civ. n. 21934/2011
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c.; in tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso liquidata in base ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice.
Cass. civ. n. 21904/2011
In tema di determinazione dei compensi sulla base di tariffe professionali (nella specie, tariffa degli ingegneri ed architetti approvata con legge 4 marzo 1958, n. 143), non integra vizio di violazione o falsa applicazione di legge la mancata osservanza dei criteri previsti da una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (nella specie, n. 6979 del 1° dicembre 1969), non essendo quest'ultima una fonte normativa di primo o secondo grado integrativa della legge, ma trattandosi di un atto della P.A. proponente criteri non obbligatori.
Cass. civ. n. 21585/2011
In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 cit., applicabile "ratione temporis"), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite.
Cass. civ. n. 15963/2011
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia delle comunità europee con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, é legittima l'applicazione delle tariffe professionali (nella specie, dei notai) che fissano i minimi e i massimi degli onorari dei membri degli ordini professionali, qualora siano adottate con misura legislativa o regolamentare da parte di uno Stato membro dell'Unione Europea.
Cass. civ. n. 236/2011
In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.
Cass. civ. n. 20269/2010
Il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa. La prestazione d'opera del difensore può, infatti, essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza. Sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un diritto patrimoniale disponibile e la convenzione relativa può concretarsi, sul piano sostanziale, anche in un accordo transattivo, in quanto tale, pienamente lecito, rientrando esso nella libera autonomia dispositiva delle parti contraenti, alle quali è soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art. 24, e cioè quello di predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari. (Nella fattispecie, la Corte, confermando la pronuncia di secondo grado, ha escluso che la richiesta periodica di pagamento a "forfait" formulata sulla base di un preventivo accordo in violazione dei minimi fosse qualificabile come lecita rinuncia successiva).
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In materia di onorari e diritti di avvocato e procuratore, la disposizione dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 - che sancisce il principio dell'inderogabilità delle relative tariffe minime, con testuale riferimento alle "prestazioni giudiziali" - va interpretata nel senso dell'estensione di detto principio anche alle "prestazioni stragiudiziali", alla stregua sia della "ratio legis" (collegata ad esigenze di tutela del decoro della professione forense che si prospettano con identico rilievo nei riguardi di entrambi i tipi di prestazione), sia del criterio di adeguamento al precetto costituzionale di uguaglianza, sia, infine, di ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale, con analoghe prescrizioni di inderogabilità. Né la suddetta inderogabilità - cui, quando ne ricorrano i presupposti, si collega automaticamente il doveroso riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali di studio, introdotto dall'art. 15 della tariffa professionale approvata con d.m. 22 giugno 1982 - può soffrire eccezioni in considerazione della natura semplice o ripetitiva di alcuni affari, poiché la cosiddetta standardizzazione della pratiche, così come il carattere "routinario" delle medesimi possono, se mai, incidere sulla determinazione dei compensi tra il minimo e il massimo delle tariffe, ma non anche giustificarne la totale disapplicazione.
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L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto.
Cass. civ. n. 5415/2009
In tema di esercizio della professione forense, devono considerarsi prestazioni giudiziali, oltre quelle consistenti nel compimento di atti processuali veri e propri, anche quelle che, pur svolgendosi al di fuori del processo, siano strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa; tuttavia l'avvocato, ove richieda ulteriori compensi rispetto a quelli liquidati dal giudice, dei quali siano contestati i presupposti, ha l'onere di indicare quali ulteriori attività abbia svolto in favore del suo assistito e di fornire la prova di averle effettivamente svolte.
Cass. civ. n. 22087/2007
In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'articolo 2697 c.c., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti. (Fattispecie relativa alla liquidazione, con provvedimento monitorio del 25 giugno 1999, del compenso di avvocato, per attività giudiziaria, oltre il minimo tariffario, ma nei limiti del massimo della tariffa).
Cass. civ. n. 16134/2007
Premesso che il principio della retribuzione sufficiente di cui all'art. 36 Cost. riguarda esclusivamente il lavoro subordinato, in materia di lavoro autonomo, qualora il compenso sia stato pattuito tra le parti anche in riferimento a criteri fissati in un d.m., non è possibile invocare, in sede giudiziaria, l'applicabilità dei diversi criteri indicati dall'art. 2233 c.c. (importanza dell'opera, decoro della professione, tariffe, usi ), i quali possono assumere rilievo solo in difetto di espressa pattuizione.
Cass. civ. n. 7823/2006
L'inderogabilità dei minimi tariffari sancita dalla legge professionale non comporta l'invalidità della rinuncia, totale o parziale, al compenso che sia motivata da particolari esigenze etico-sociali o di liberalità. La rinuncia può essere anche tacita e desumibile da comportamenti non equivoci e concludenti, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del relativo diritto.
Cass. civ. n. 16132/2005
In tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente all'avvocato per prestazioni in materia stragiudiziale, la valutazione della straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica, che consente il raddoppio dei massimi degli onorari, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la cui discrezionalità si esplica già nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa; pertanto l'aver attribuito particolare rilevanza all'opera prestata a questo specifico fine non impone che detta rilevanza debba comportare un livello così elevato da giustificare il superamento dei massimi. In ogni caso il giudice deve motivare, trattandosi di un potere discrezionale
extra ordinem, soltanto l'eventuale esercizio della facoltà di superamento dei limiti tariffari e non anche il mancato uso di questo potere.
Cass. civ. n. 1063/2005
In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali è configurabile il diritto del professionista, oltre che agli interessi legali, anche alla rivalutazione monetaria, soltanto ove vengano allegati e dimostrati elementi di fatto dai quali si possa desumere un orientamento all'impiego di capitali tale da assicurare al creditore rendimenti superiori a quelli derivanti dalla percezione di interessi al tasso legale. Tale onere probatorio non può ritenersi assolto dalla mera dimostrazione di un determinato status professionale o sociale, non corredata da elementi atti ad evidenziare le relative propensioni economiche, atteso che solo queste ultime possono indicare la categoria di appartenenza del creditore medesimo e, quindi, giustificare presunzioni circa l'impiego del denaro dovutogli ove tempestivamente riscosso; nè è sostenibile l'equiparazione del credito del professionista a quello dell'imprenditore, nei cui confronti può essere applicata la presunzione dell'investimento delle somme percette nelle materie prime e nei macchinari necessari allo svolgimento dell'attività produttiva, e neppure a quello dei modesti consumatori, l'intero reddito dei quali è utilizzato per sopperire alle esigenze del quotidiano.
Cass. civ. n. 11080/2004
In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di determinare il compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. non può essere censurato, ove al tempo stesso non venga dedotto di aver prospettato al giudice di merito che il compenso non era stato oggetto di pattuizione tra le parti, atteso che è questo il primo presupposto normativo del suddetto potere dovere.
Cass. civ. n. 7764/2004
In tema di tariffe professionali degli avvocati, è valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilità dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, pronuncia vincolante per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che «gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari; inoltre, atteso che la stessa sentenza ha ritenuto che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana, il consiglio nazionale forense esercita solo un potere di proposta mentre la tariffa è emanata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di un proprio potere, deve escludersi che il D.M. n. 392 del 1990 integri un regolamento adottato da una autorità non statale in forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali.
Cass. civ. n. 5805/2004
La libera pattuizione con l'università del compenso spettante a un lettore di lingue straniere in relazione ad un rapporto di lavoro autonomo preclude al giudice il potere di determinare il compenso stesso per adeguarlo all'importanza dell'opera e al decoro della professione, ai sensi dell'art. 2233, comma secondo, c.c., essendo tale potere subordinato alla mancanza di un'intesa fra gli interessati.
Cass. civ. n. 12681/2003
Ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista ex artt. 1709 e 2225, il giudice di merito deve far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente; ne consegue che, se non può far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non ha fornito sufficienti elementi in proposito, dovrà necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi.
Cass. civ. n. 7538/2002
L'art. 6 della legge 1 luglio 1977 n. 404, che, interpretando autenticamente l'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340 — la quale ha fissato il principio dell'inderogabilità dei minimi delle tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti —, ne ha limitato l'applicazione ai rapporti intercorrenti tra privati, deve essere inteso nel senso che, nei rapporti tra ente pubblico e professionista privato cui il primo abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, sono validi gli accordi che prescindono dai limiti minimi stabiliti dalle tabelle, salvo comunque, ove sia certa la natura onerosa del rapporto, il diritto del professionista alla percezione di una somma a titolo di compenso (che, nel contrasto tra le parti, deve essere determinata dal giudice, prescindendo dalle tabelle degli onorari), in quanto solo siffatta interpretazione consente di non snaturare la causa della prestazione incidendo sul sinallagma contrattuale. Ne consegue che deve ritenersi nulla la clausola contenuta in un capitolato che subordini l'obbligo del pagamento del compenso per la prestazione resa a futuri ed incerti finanziamenti.
Cass. civ. n. 6224/2002
Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera
ex artt. 2230 e ss. c.c. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di attuare specifici investimenti programmati odi procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto.
Cass. civ. n. 3024/2002
Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente proposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.
Cass. civ. n. 8160/2001
La parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le «poste» o «voci» in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.
Cass. civ. n. 7003/2001
L'onerosità costituisce un elemento naturale ma non essenziale dei contratti di prestazione d'opera intellettuale essendo consentito alle parti sia di escludere senz'altro il diritto del professionista al compenso, sia di subordinarlo al verificarsi di una condizione.
Cass. civ. n. 247/2001
Quando un contratto d'opera professionale concluso da un ingegnere con un comune prevede l'alternativa tra il pagamento del compenso secondo tariffa ovvero la prestazione gratuita dell'attività professionale in caso di mancato finanziamento dell'opera si è fuori dall'ipotesi della violazione dei minimi tariffari e si versa nella fattispecie della prestazione gratuita dell'attività professionale. La rinunzia al compenso è valida tra le parti e non può, dunque, ritenersi in sé; cioè automaticamente, suscettibile di rilievo disciplinare, occorrendo invece che il comportamento del professionista, per la particolarità del caso concreto, sia idoneo ad incidere negativamente sulle norme di deontologia professionale
Cass. civ. n. 14516/2000
Con riguardo ai minimi tariffari relativi ai compensi in favore degli spedizionieri doganali, previsti dal D.M. 6 luglio 1988, che, all'art. 5 dell'allegata tariffa, sancisce la nullità di ogni patto contrario, va radicalmente esclusa — a prescindere dall'indagine sulla legittimità della introduzione, per via regolamentare, della sanzione della nullità, attesa la mera inderogabilità delle tariffe approvate dal Consiglio nazionale dell'ordine, disposta dall'art. 11 della legge n. 1612 del 1960 — non solo la nullità dei patti derogatori dei minimi stessi, ma altresì la stessa inderogabilità di questi ultimi, dí cui al citato art. 11, per contrasto con gli artt. 5 e 85 del Trattato CEE in tema di libera concorrenza; e ciò in armonia con il deliberato della sentenza della Corte di giustizia CEE in causa C - 35/96, dalla quale il giudice non può discostarsi, neppure nella semplice attività di interpretazione della normativa nazionale.
Cass. civ. n. 10185/2000
In tema di determinazione degli onorari dovuti agli avvocati, ove il legale chieda il pagamento di compensi ulteriori rispetto a quelli liquidati dal giudice a favore della parte risultata vittoriosa, ha l'onere di fornire la prova delle ulteriori attività, da lui espletate e non considerate dal giudicante.
Cass. civ. n. 694/2000
Il potere del giudice di determinare discrezionalmente il compenso del professionista, incontra il duplice limite della richiesta obbligatoria del parere non vincolante dell'associazione professionale cui il professionista appartiene e della necessità di adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione: l'esercizio di tal potere, inoltre, è subordinato alla mancanza di un'intesa fra gli interessati circa la misura del compenso.
Cass. civ. n. 635/2000
La parcella predisposta dal professionista che agisca per ottenere soddisfacimento ai crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente (e che ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, che l'entità delle prestazioni eseguite), se può fondare una richiesta di ingiunzione ai sensi degli arti. 633 e ss. del codice di rito, è, tuttavia, priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 5111/1998
L'art. 2233 c.c., nello stabilire che la liquidazione del compenso spettante al professionista, in difetto di espressa pattuizione tra le parti, debba essere eseguita a termini di tariffa e, quando questa manchi (o non sia vincolante: cosiddetta tariffa obbligatoria, direttamente integrativa del contratto), essere determinata
ope iudicis, secondo un criterio discrezionale, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) della competente associazione professionale, impone al giudice l'obbligo della richiesta, e della conseguente acquisizione, del detto parere, dal quale egli può, poi, legittimamente discostarsi a condizione di fornire adeguata motivazione e di non ricorrere al criterio dell'equità.
Cass. civ. n. 3401/1996
Nella disciplina delle professioni intellettuali, poiché il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., solo in assenza di pattuizioni al riguardo, le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, sicché sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni regolamentari che prevedano l'inderogabilità dei minimi tariffari in mancanza di delega legislativa. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari in mancanza di delega legislativa. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari previsti dall'art. 3 del D.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, che ha approvato la tariffa dei dottori commercialisti, mancando una espressa previsione al riguardo nella relativa legge di delega (legge 28 dicembre 1952, n. 3060).
Cass. civ. n. 10393/1994
Al professionista è consentita la prestazione gratuita della sua attività professionale per i motivi più vari, che possono consistere nell'
affectio, nella
benevolentia, come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio. Al di fuori di questa ipotesi sono nulli i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale. (Nella specie, si è ritenuta la nullità del patto con cui il compenso professionale di un ingegnere per un progetto di lottizzazione era stato subordinato all'approvazione del comune).
Cass. civ. n. 6438/1994
La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2233 c.c., che prevede, nell'ipotesi di determinazione giudiziale del compenso del professionista, il previo «parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene», essendo finalizzata a garantire le parti che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, ha carattere inderogabile quanto al
modus procedendi, anche se non vincola al suddetto parere l'esercizio del potere determinativo del giudice.
Cass. civ. n. 4087/1990
Il principio dell'inderogabilità della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con L. 2 marzo 1949, n. 144, è vigente solo nell'ambito interno dell'ordine professionale, talché qualsiasi sua violazione determina una sanzione di carattere disciplinare a carico del professionista, ma non opera rispetto all'ambito esterno, e quindi nei rapporti contrattuali, per cui la suddetta tariffa ha unicamente valore suppletivo dell'autonomia contrattuale delle parti con la conseguenza che la determinazione del compenso non comporta la nullità del relativo patto che, ancorché contrario ai minimi tariffari, resta prevalente rispetto agli stessi.
Cass. civ. n. 4460/1985
Il parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della determinazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 2233 c.c., del compenso dovuto al professionista può sia essere richiesto d'ufficio dal giudice - ai sensi dell'art. 213 c.p.c., applicabile anche per le informazioni richieste ad enti diversi dalla pubblica amministrazione - sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti, sempreché sia certa l'autenticità del parere stesso e questo sia successivo all'effettuazione della prestazione professionale del cui compenso si discute.
Cass. civ. n. 1990/1985
In tema di compenso per prestazioni professionali, non è consentito all'interprete ipotizzare un nuovo tipo di prestazione professionale rispetto a quelle previste dalla legge, sulla base del disposto del secondo comma dell'art. 2233 c.c., per il quale «in ogni caso» la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro professionale, significando tale norma soltanto che, in caso di compenso convenzionale, un'eventuale deviazione dalle tariffe (che non siano inderogabili) è illegittima ove violi il suddetto criterio.