Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4758 del 22 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice č tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi e deve rispettare l'art. 2233 comma 2 cod. civ., che preclude la liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

(massima n. 2)

In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

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