(massima n. 1)
In tema di tariffe professionali degli avvocati, č valida la disposizione statale che fissa il principio della normale inderogabilitą dei minimi degli onorari, atteso che la Corte di giustizia delle Comunitą Europee, con la sentenza 19 febbraio 2002, causa C-35/99, pronuncia vincolante per ogni organo giurisdizionale degli Stati membri, ha dichiarato che «gli artt. 5 e 85 del trattato CEE (divenuti artt. 10 Ce e 81 Ce) non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di norme che approvino, sulla base di un progetto stabilito da un ordine professionale, una tariffa che fissa dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine, a condizione che lo Stato stesso eserciti a mezzo dei suoi organi controlli nei momenti dell'approvazione della tariffa e della liquidazione degli onorari; inoltre, atteso che la stessa sentenza ha ritenuto che nel procedimento di approvazione della tariffa forense italiana, il consiglio nazionale forense esercita solo un potere di proposta mentre la tariffa č emanata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di un proprio potere, deve escludersi che il D.M. n. 392 del 1990 integri un regolamento adottato da una autoritą non statale in forza di un autonomo potere conferito da leggi speciali.