Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 693 del 9 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvocato anche nel caso in cui il contratto da lui redatto su incarico del cliente non sia formalmente stipulato dai relativi contraenti, ha il diritto, come in generale accade per il caso di mancato completamento dell'incarico stragiudiziale affidatogli, di ricevere il relativo compenso, il quale, in mancanza di accordo tra le parti, dev'essere determinato avendo riguardo a quanto isolatamente previsto per le singole prestazioni professionali effettivamente svolte, alle singole voci della relativa tariffa o, in mancanza, in via equitativa ai sensi dell'art. 2233 c.c.

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