(massima n. 1)
Lo studio associato che intende insinuare un credito professionale al passivo fallimentare deve fornire prova della titolaritā del credito stesso. Se l'incarico professionale č stato conferito personalmente a uno dei membri dello studio, e il compenso č stato pattuito tra la societā fallita e il singolo professionista, lo studio associato non risulta legittimato all'insinuazione del credito basandosi esclusivamente sugli accordi interni tra gli associati.