Cass. civ. n. 14357/2019
L'art. 102 della legge 7 marzo 1938, n. 141 limita il valore probatorio dell'estratto di saldaconto (costituente documento diverso dagli estratti conto veri e propri) al procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo siffatto documento può assumere rilievo solo come documento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Cass. civ. n. 20843/2013
Al fine di ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l'istante non è tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione dell'esistenza dell'obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione propria, cui l'esigibilità dell'altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagni l'offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.
Cass. civ. n. 5071/2009
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Cass. civ. n. 8038/2006
La mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito fondato su cambiali, sul presupposto che i titoli erano privi di efficacia cambiaria, in quanto emessi oltre cinque anni prima del ricorso).
Cass. civ. n. 18650/2003
Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di questi estratti.
Cass. civ. n. 8915/2003
Nessuna preclusione si pone alla possibilità, per il creditore il quale disponga di una sentenza di condanna «generica» alla prestazione, di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo (nel concorso con altri elementi documentali aventi valore «specificante» della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza), a fondare la prova del credito dal lui vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva.
Cass. civ. n. 12388/2000
Ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente — per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l'emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. — la produzione di detto assegno in fotocopia.
Cass. civ. n. 12169/2000
Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce «trasmissione» ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione.
Cass. civ. n. 9232/2000
Ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.
Cass. civ. n. 5086/2000
L'onere del deposito in cancelleria della cambiale di cui all'art. 66, comma terzo, del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte; conseguentemente, e tenuto conto che l'attore può assolvere l'onere fino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado, l'omesso deposito delle cambiali non impedisce l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Cass. civ. n. 740/2000
La fattura prodotta dall'imprenditore nei confronti del cliente relativa alla fornitura di pezzi di ricambio ha valore, ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo, solo con riferimento al credito vantato per detta fornitura, non rivestendo efficacia, ai fini della «prova scritta del credito» richiesta ex lege, relativamente a quello per prestazione di servizi. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha precisato che la novella dell'art. 634 secondo comma c.p.c., così come introdotta dalla legge 432/95, nel ritenere idonee le scritture contabili dell'imprenditore anche per i crediti relativi a prestazioni di servizi, contiene una disciplina innovativa, efficace per il futuro e, pertanto, non applicabile ai decreti ingiuntivi emanati, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore).
Cass. civ. n. 195/1999
L'art. 634, secondo comma c.p.c. che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 8, terzo comma del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. nella L. 20 dicembre 1995, n. 534, prevede che costituiscono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo le scritture contabili dell'imprenditore anche per i crediti relativi alle prestazioni di servizi, ha carattere innovativo e, dunque, ha efficacia solo per il futuro e non è applicabile ai decreti emanati prima della sua entrata in vigore.
Cass. civ. n. 6879/1994
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Cass. civ. n. 6707/1994
Ai sensi dell'art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 il valore probatorio dell'«estratto dei saldaconti» è limitato al procedimento monitorio, esonerando l'istituto di emissione nonché le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante; mentre non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione (ivi compreso quello introdotto da domanda di insinuazione al passivo fallimentare), nei quali il detto documento — diverso dall'estratto conto vero e proprio la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell'art. 1832 c.c. ed è, dall'art. 50 della nuova disciplina della materia, dettata dal D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del «saldaconto» — può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.
Cass. civ. n. 9512/1993
A norma degli artt. 1832 e 1857 c.c., gli effetti dell'approvazione dell'estratto del conto corrente si producono in relazione a tutte le operazioni bancarie regolate nel conto stesso, con la conseguenza che, anche in relazione al credito derivante da anticipazione su pegno di merci, regolata in conto corrente, una Cassa di risparmio può chiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto dei propri «saldaconti» redatti a norma dell'art. 102, R.D.L. n. 375 del 1936 e successive modifiche ed integrazioni.
Cass. civ. n. 6660/1982
L'estratto di una scrittura contabile ancorché non soggetta obbligatoriamente a bollatura e vidimazione (nella specie, estratto di conto corrente presso una banca privata), integra prova scritta al fine dell'emanazione di decreto ingiuntivo, a norma dell'art. 634 secondo comma c.p.c., solo quanto detta scrittura sia stata sottoposta a quelle formalità.
Cass. civ. n. 2336/1980
L'art. 102 della legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) il quale accorda gli istituti ivi previsti la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, il quale deve dichiarare che il credito è vero e liquido, ha carattere estensivo e non limitativo delle facoltà degli istituti, i quali, rinunciando ad avvalersi della disposizione speciale, possono sempre produrre a sostegno della domanda di ingiunzione la prova scritta richiesta in via generale e dall'art. 634 c.p.c. (Nella specie la documentazione prodotta a base del ricorso per decreto ingiuntivo comprendeva copie autentiche delle schede originali di conto corrente, con espressa attestazione notarile che le operazioni contabili in esse riportate erano contenute nei libri contabili dell'azienda di credito, regolarmente tenuti e vidimati).
Cass. civ. n. 3261/1979
...Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.
Cass. civ. n. 3090/1979
Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio.
Cass. civ. n. 615/1979
Poiché la prova scritta, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce, di regola, nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione dell'ingiunto, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori ed il relativo onere incombe sul creditore.
Cass. civ. n. 5304/1978
Se il prenditore di una cambiale, nel chiedere il decreto ingiuntivo contro l'emittente, fa riferimento alla cambiale anche come prova documentale del suo credito, deve ritenersi che egli abbia dedotto in giudizio non solo il credito cambiario, ma anche il sottostante rapporto fondamentale, del quale, ai sensi dell'art. 1988 c.c., non è tenuto a provare l'esistenza. Ne consegue che, anche se l'azione cambiaria sia prescritta, il possessore del chirografo può agire usando il titolo come promessa di pagamento.
Cass. civ. n. 3150/1977
La prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all'autenticità, onde una simile prova può anche non avere efficacia probatoria assoluta, quanto all'esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti, restando salvo, peraltro, nel giudizio di opposizione, che è di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore. La comune ricognizione del debito, agli effetti della procedura monitoria e della relativa prova scritta, prescinde dalla necessità di una dichiarazione formale, potendo essa desumersi implicitamente dal contenuto del documento che la contiene ed, in particolare, anche da un'addizione di cifre datata e sottoscritta senza altre aggiunte, la quale ben può rappresentare una ricognizione debitoria.
Cass. civ. n. 1625/1976
Prova scritta del credito, idonea al rilascio del decreto ingiuntivo, non è soltanto quella costituita da scritture che provengono dal debitore, ma anche quella fornita da scritture provenienti da terzi, quando siano pur esse idonee a dimostrare il diritto fatto valere. (Nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto come prova scritta del credito le bolle di consegna della merce sottoscritte dal socio accomandante di una società in accomandita semplice, nei confronti di quest'ultima. La Suprema Corte ha confermato la decisione enunciando il principio di cui in massima).
Cass. civ. n. 2383/1975
Gli assegni bancari posti a fondamento di un decreto ingiuntivo, quando siano privi dell'indicazione del luogo di emissione e delle altre indicazioni suppletive, sono ex art. 2 ultimo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, invalidi come tali e valgono unicamente come chirografi, per cui l'azione proposta va qualificata come causale e non cartolare. In tal caso, vertendosi in una ipotesi di cessione del credito qualora il cessionario non abbia notificato al debitore ceduto l'avvenuta cessione (e quest'ultimo, comunque, non ne sia venuto a conoscenza), non si determina lo spostamento del forum destinatae solutionis di cui all'art. 1182, terzo comma, c.c. dal domicilio del cedente a quello del nuovo creditore.
Cass. civ. n. 1588/1972
La prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è quella che può trarsi, in ordine ai fatti giuridici costitutivi di un diritto di credito, da qualsiasi documento meritevole di fede quanto all'autenticità; non occorre, quindi, all'uopo una scrittura privata proveniente dal debitore, ma è sufficiente una qualsiasi prova scritta, anche se proveniente da terzi, che sia autentica ed idonea a dimostrare l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Ciò, con specifico riferimento ai crediti per le contribuzioni cui sono tenuti i condomini, è espressamente sancito dall'art. 63 delle disp. att. c.c., il quale abilita l'amministratore del condominio ad ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base del solo stato di ripartizione approvato dall'assemblea nonostante opposizione. La valutazione del giudice di merito, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, circa l'idoneità del verbale di un'assemblea di condominio a dimostrare nella fase ingiunzionale l'esistenza e la liquidità del credito fatto valere in giudizio si sottrae al sindacato della cassazione se immune da vizi logico-giuridici.
Cass. civ. n. 311/1965
Prove scritte idonee alla concessione del decreto ingiuntivo, ex art. 634, secondo comma c.p.c., sono gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate. L'estratto per copia autentica di un conto corrente bancario, certificato conforme alle scritture contabili della banca da un notaio e non da un dirigente dell'istituto (il quale ultimo soltanto, impegnando la propria responsabilità, può attestare, a norma dell'art. 102 R.D.L. 17 luglio 1938, n. 636, la verità e la liquidità del credito) non può costituire prova scritta idonea alla concessione del predetto provvedimento.