(massima n. 1)
L'art. 2233 c.c., nel disporre che, nei rapporti di prestazione d'opera intellettuale, il compenso del professionista č determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale di appartenenza, nel caso in cui le parti non lo abbiano pattuito ed esso non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, si applica agli incarichi scaturenti da un contratto tra il professionista e il cliente, non anche a quelli che derivano da un atto di investitura di natura giudiziaria.