(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale, alla stregua delle norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata nelle forme di legge, o, alternativamente, degli usi eventualmente vigenti nella materia, mentre solo subordinatamente alla accertata impossibilità di applicazione di tali criteri può venire in rilievo la valutazione equitativa del giudice, svincolata dal rispetto dei limiti tariffari. Peraltro, la situazione di impossibilità di reperimento della fonte regolatrice della determinazione del compenso non può ritenersi integrata per il solo dato di fatto della omessa allegazione, da parte del professionista, del parere del competente organo professionale, ove il giudice, a sua volta, abbia omesso di provvedere alla acquisizione dello stesso, in conformità al disposto del citato art. 2233 c.c.; in tale ipotesi, è, pertanto, illegittima la determinazione del compenso liquidata in base ai minimi tariffari, in quanto operata al di fuori delle condizioni cui la predetta norma codicistica subordina l'esercizio di tale potere da parte del giudice.