Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13211 del 19 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale si presume oneroso, anche se non essenziale, pertanto spetta al professionista provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, mentre č onere del committente dimostrare un eventuale accordo sulla gratuitā della prestazione.

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