Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16383 del 9 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compensi dell'avvocato, ove il giudice accerti l'assenza di un accordo vincolante tra professionista e cliente, legittimamente va applicato il terzo comma dell'art. 2233 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modif. dalla L. n. 248 del 2006 che ha imposto a pena di nullità la forma scritta per l'accordo di determinazione del compenso professionale tra l'avvocato e il suo cliente. Sul punto, invero, la norma indicata non può ritenersi abrogata con l'entrata in vigore dell'art. 13, comma 2, della L. n. 247 del 2012, lì dove ha stabilito che "il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale", poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell'art. 2233, ult. comma, cod. civ., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma soltanto il momento in cui stipularlo. Conseguentemente, la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi dal documento e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di sua perdita incolpevole ex artt. 2724 e 2725 cod. civ., perché l'osservanza dell'onere formale ad substantiam non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere.

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