(massima n. 1)
In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale č obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, c.p.c., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessitā del parere non č in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma č dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che č indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere č necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attivitā non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.