1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.(1)
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
sabato 29/08/2020 - Toscana
Prima di tutto vi ringrazio per l'aiuto che fornite,già in passato mi avete aiutato per un altra questione e spero anche in questa fate altrettanto.
DESCRIVO I FATTI: nel 2018 dinanzi al tribunale ordinario di Arezzo mia sorella cita me e mia madre per la divisione ereditaria di mio padre. Io e mia madre veniamo seguiti dallo stesso avvocato e mia madre richiede il patrocinio gratuito a spese dello stato. Nell'atto di citazione mia sorella non specifica l'importo di cui sostiene essere lesa, ma fa solo l'elenco dei beni appartenuti a mio padre richiedendo al tribunale che gli sia retribuito un 1/3 del valore di tutti i beni, tra l'altro conteggiando nella citazione beni già suddivisi in precedenza.
Dopo 1 anno chiudiamo il procedimento con una conciliazione che riconosce a mia madre 4/6 dei beni perchè era in comunione dei beni con mio padre , a me un 1/6 e a mia sorella un 1/6 meno sette mila euro che mia sorella aveva già prelevato indebitamente 1 anno prima da un libretto condiviso di mio padre, per un totale netto retribuito a mia sorella di diciotto mila euro.
Subito dopo firmato la conciliazione il nostro Avvocato ci convoca nel suo studio per riconsegnare tutta la nostra documentazione e ci presenta una nota pro forma ciascuno identiche da sei mila e cinquecento euro ciascuna, spiegando che quella di mia madre è già in incasso a spese dello Stato e la mia e da saldare. Da subito gli faccio presente che mi sembra spropositata dato il breve decorso temporaneo del procedimento fatto solo da 6 rinvii e terminato con la conciliazione e tra l'altro gli riferisco che ho pensato io ha procurare il 95% di perizie successioni e documenti vari utili, ma lui si giustifica che sta applicando le tabelle di legge inerenti al valore della nostra causa. In seguito mi reco in tribunale per visionare copia del decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Giudice della nostra causa e da questo documento mi rendo conto che l'avvocato ha avanzato richiesta ed è stata liquidata per l'assistenza di mia madre a spese dello Stato un compenso di euro 2716,75 oltre rimborso 15% e CAP. In seguito ritorno nel suo studio sostenendo di dovergli pagare solo 2716,75 euro oltre rimborso e cap come richiesto per la parte di mia madre, ma lui sostiene che l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato per legge riduce della metà l'importo della parcella e dato che io non ho il patrocinio a spese dello Stato devo raddoppiare l'importo per un totale di 6498 euro, invitandomi ad effettuare il pagamento o diversamente agirà giudiziariemente. Compreso il comportamento fuorviante e disonesto, voglio procedere con una contestazione davanti al consiglio dell'ordine degli avvocati di Arezzo, visto che l'avvocato non sente ragioni, consultando parametri e tabelle forensi 55/2014 noto che in parcella non viene applicato assolutamente l'art. 4 comma 2 e oltre questo noto che la parcella riporta un valore "indeterminabile" ed è stata applicata la tabella da 52001€ a 260.000€ per redigere le 3 fasi dei compensi, come risulta dall' art. 10 c.p.c per la determinazione del valore della causa deve avvenire con esclusivo riferimento alla domanda proposta con l'atto introduttivo, ma dato che la richiesta iniziale di mia sorella era spropositatamente esagerata non tenendo conto della comunione dei beni di mia mamma e tra l'altro aggiungendo beni già suddivisi LA DOMANDA CHE VI RICHIEDO PER LA CONSULENZA E' QUESTA: sulla base di quanto predetto, come o quali articoli espongo nella contestazione al consiglio dell'ordine degli Avvocati per poter richiedere di applicare alla parcella la tabella dei parametri da 5201 a 26000€ che è quella inerente alla retribuzione di 18000€ ricevuta da mia sorella??
GRAZIE”
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