(massima n. 2)
Il parere dell'associazione professionale di appartenenza, ai fini della determinazione giudiziale, ai sensi del primo comma dell'art. 2233 c.c., del compenso dovuto al professionista può sia essere richiesto d'ufficio dal giudice - ai sensi dell'art. 213 c.p.c., applicabile anche per le informazioni richieste ad enti diversi dalla pubblica amministrazione - sia essere prodotto direttamente dal professionista, esplicando in tal caso identità di effetti, sempreché sia certa l'autenticità del parere stesso e questo sia successivo all'effettuazione della prestazione professionale del cui compenso si discute.