(massima n. 1)
In tema di determinazione dei compensi sulla base di tariffe professionali (nella specie, tariffa degli ingegneri ed architetti approvata con legge 4 marzo 1958, n. 143), non integra vizio di violazione o falsa applicazione di legge la mancata osservanza dei criteri previsti da una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici (nella specie, n. 6979 del 1° dicembre 1969), non essendo quest'ultima una fonte normativa di primo o secondo grado integrativa della legge, ma trattandosi di un atto della P.A. proponente criteri non obbligatori.