(massima n. 1)
La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2233 c.c., che prevede, nell'ipotesi di determinazione giudiziale del compenso del professionista, il previo «parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene», essendo finalizzata a garantire le parti che all'organo giudicante siano fornite le pił opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo, ha carattere inderogabile quanto al modus procedendi, anche se non vincola al suddetto parere l'esercizio del potere determinativo del giudice.