(massima n. 1)
Con riguardo ai minimi tariffari relativi ai compensi in favore degli spedizionieri doganali, previsti dal D.M. 6 luglio 1988, che, all'art. 5 dell'allegata tariffa, sancisce la nullità di ogni patto contrario, va radicalmente esclusa — a prescindere dall'indagine sulla legittimità della introduzione, per via regolamentare, della sanzione della nullità, attesa la mera inderogabilità delle tariffe approvate dal Consiglio nazionale dell'ordine, disposta dall'art. 11 della legge n. 1612 del 1960 — non solo la nullità dei patti derogatori dei minimi stessi, ma altresì la stessa inderogabilità di questi ultimi, dí cui al citato art. 11, per contrasto con gli artt. 5 e 85 del Trattato CEE in tema di libera concorrenza; e ciò in armonia con il deliberato della sentenza della Corte di giustizia CEE in causa C - 35/96, dalla quale il giudice non può discostarsi, neppure nella semplice attività di interpretazione della normativa nazionale.