(massima n. 1)
Nella disciplina delle professioni intellettuali, poiché il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c., solo in assenza di pattuizioni al riguardo, le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali, sicché sono illegittime, e vanno disapplicate dal giudice, le disposizioni regolamentari che prevedano l'inderogabilità dei minimi tariffari in mancanza di delega legislativa. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari in mancanza di delega legislativa. Ne consegue che va esclusa l'inderogabilità dei minimi tariffari previsti dall'art. 3 del D.P.R. 22 ottobre 1973, n. 936, che ha approvato la tariffa dei dottori commercialisti, mancando una espressa previsione al riguardo nella relativa legge di delega (legge 28 dicembre 1952, n. 3060).