(massima n. 1)
Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attivitą svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex artt. 2230 e ss. c.c. č di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso dą luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del secondo comma dell'art. 1224 c.c., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualitą personali del creditore e dell'attivitą dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilitą di attuare specifici investimenti programmati odi procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto.