Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 8311 del 29 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di recesso anticipato del difensore, sarą il contratto a stabilire se il compenso pattuito per l'intera prestazione si applichi anche in tale evenienza. In mancanza di una specifica disposizione contrattuale, il compenso dovrą essere determinato secondo i criteri di cui all'art. 2233 cod. civ., privilegiando inizialmente la pattuizione tra le parti, utilizzando le tariffe professionali o gli usi in caso di assenza di accordo, riservando infine al giudice la determinazione previo parere dell'associazione professionale.

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