(massima n. 1)
La pattuizione del compenso ex art. 2233 c.c. in favore di un professionista incaricato di predisporre le relazioni ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, L. Fall. non č opponibile al fallimento se priva di data certa anteriore, secondo quanto previsto dall'art. 2704 c.c. La semplice menzione dell'incarico nel ricorso per concordato preventivo non attribuisce data certa alla pattuizione stessa se questa non č espressamente allegata al ricorso.