Cass. civ. n. 28274/2024
Allo scopo di qualificare come autonome o subordinate le prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, la subordinazione deve essere verificata alla luce dell'intensità dell'etero-organizzazione della prestazione e stabilire se essa è funzionale al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio oppure se eccede le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio. (Nella fattispecie - riguardante un avvocato presso uno studio legale multidisciplinare, strutturato in associazione professionale della quale egli non era socio - la subordinazione è stata esclusa, essendosi accertato che al legale era lasciato spazio per il libero esercizio della professione, nei suoi contenuti tecnici e nelle sue modalità temporali e gestionali, pur in presenza di regole necessarie al coordinamento della sua attività con quella dello studio).
Cass. civ. n. 18116/2024
L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, L. Fall., e s'inquadra invece in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale; il relativo compenso dev'essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali.
Cass. civ. n. 3367/2024
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, è richiesta al professionista una diligenza peculiare, speciale e rafforzata. In caso di inadempimento da parte dell'advisor, scaturiscono la dichiarazione di risoluzione del contratto e l'accoglimento delle domande di restituzione e risarcimento dei danni proposte dalla controparte.
Cass. civ. n. 36123/2023
In tema di appalti pubblici, il momento rilevante al fine di individuare la disciplina applicabile al compenso incentivante è quello del conferimento dell'incarico, secondo la generale disciplina di cui agli artt. 2230 e 2233 c.c.
Cass. civ. n. 21761/2023
Il rapporto tra paziente e odontoiatra si colloca, infatti, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. In generale il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, e, in caso di colpa in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., con perdita del diritto al compenso. (Nella specie, la Corte d'Appello sulla base dell'erronea premessa sopra riportata ha del tutto omesso ogni indagine sulla gravità dell'inadempimento del B., attribuendo erroneamente rilevanza ad una presunta idoneità dell'opera rispetto allo scopo cui era destinata e nonostante la perdita di almeno due impianti fosse certamente da attribuire alla errata prestazione del B.).
Cass. civ. n. 1792/2017
Il rapporto di prestazione d’opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull’attore l’onere di dimostrarne l’avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante.
Cass. civ. n. 18450/2014
In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio è un negozio bilaterale col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera secondo lo schema del mandato. Pertanto, come presupposto di riconoscimento del compenso per le prestazioni svolte dal difensore nel giudizio, occorre accertare, anche d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale.
Cass. civ. n. 4705/2011
Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e comunque di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero "ad probationem", potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice - nella specie in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare - tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l'inopponibilità, per difetto di data certa
ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, pertanto il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall'ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso.
Cass. civ. n. 22233/2004
Nel contratto di prestazione di opera professionale la qualità di cliente può non coincidere con quella del soggetto a favore del quale l'opera del professionista deve essere svolta, di tal che chiunque può, per le più svariate ragioni, dare incarico ad un professionista affinché questi presti la propria opera a favore di un terzo, con la conseguenza che il contratto si conclude tra il committente ed il professionista, il quale resta obbligato verso il primo a compiere la prestazione a favore del terzo, mentre il primo resta obbligato al pagamento del compenso.
Cass. civ. n. 8850/2004
Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti; né, sotto altro profilo, la prova dell'attività asseritamente svolta in esecuzione del medesimo può ritenersi assolta mediante la dichiarazione unilaterale dal professionista resa, ai fini dell'emissione del parere di congruità sull'emessa parcella, al Consiglio dell'Ordine, attesa la mancanza in capo a quest'ultimo di alcun potere di accertamento al riguardo.
Cass. civ. n. 11922/2000
Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.
Cass. civ. n. 7309/2000
Cliente del professionista non è necessariamente il soggetto nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista ed è, conseguentemente, tenuto al pagamento del corrispettivo
Cass. civ. n. 1244/2000
Il rapporto di prestazione d'opera professionale la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ció comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, ma colui che stipulando il relativo contratto ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore.
Cass. civ. n. 2345/1995
Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.