(massima n. 1)
L'aleatorietą del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equitą ai fini disciplinari, in quanto l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l'accordo quotalizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessitą della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248).