Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3457 del 7 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità; tale accordo può essere formato anche da documenti separati, costituenti proposta e accettazione, purché recanti la sottoscrizione rispettivamente del proponente e dell'accettante.

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