Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30428 del 26 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della liquidazione del compenso da riconoscersi ad un professionista per l'opera prestata occorre, per principio generale, avere riguardo innanzi tutto all'attivitą effettivamente svolta.

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