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Articolo 1657 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Determinazione del corrispettivo

Dispositivo dell'art. 1657 Codice Civile

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo(1) né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

Note

(1) Il prezzo può essere stabilito a forfait, per l'opera nel suo complesso, ovvero a misura, ad esempio un tanto al metro quadro, o per singole partite, ad esempio per dieci consegne.

Ratio Legis

Poichè il prezzo è elemento essenziale della fattispecie (1346, 1325 c.c.), la cui assenza determina la nullità del contratto (1418 c.c.), il legislatore si preoccupa di dettare una norma supplettiva per la sua determinazione.

Spiegazione dell'art. 1657 Codice Civile

La determinazione del corrispettivo

Elemento essenziale del contratto di appalto è il prezzo dell'opera o del servizio che deve essere compiuto e il codice pone i corrispettivo in denaro come uno dei principali termini della definizione dell'appalto.
Il prezzo deve essere naturalmente fissato dalle parti, come per ogni contratto, al momento nel quale avviene l'incontro delle due volontà. Senonché, data la natura speciale del contratto d'appalto, rivolto al compimento di un'opera che ancora non esiste, il codice ha escogitato un sistema diverso ed ha permesso che il prezzo sia riferito a tariffe esistenti o ad usi; ed ha ancora consentito che sia addirittura fissato dal giudice.
La formula adottata dal codice ci sembra che possa dar luogo a gravi incertezze ed a serie contestazioni.
Riconosciamo in primo luogo un miglioramento rispetto alla norma dell'art. 1640 del cessato codice, sul punto che mentre l' ipotesi normale prevista dal detto articolo era quella di un compenso a corpo, oggi invece è ammissibile, più di prima, nei contratti tra privati, il compenso a misura, con una possibilità quindi di maggiore elasticità, più aderente alla natura di questo contratto. Sarà cura del committente di cautelarsi sia con la scelta dell'appaltatore sia con tempestive e regolari verifiche alle opere in corso, qualora in luogo del compenso a corpo preferisca adottare la liquidazione a misura, e la cautela puà anche consistere col nominare un tecnico di fiducia; ma quello che dal punto di vista del diritto dobbiamo rilevare è la più ampia possibilità accordata dal codice per il conferimento di appalti con la liquidazione a misura.

Tuttavia la formula dell'art. 1657 si presta a gravi dubbi perché lascia alle parti la liberta (che appare eccessiva) di non prefissare nel contratto l'ammontare del corrispettivo o quanto meno il modo come determinarlo. Ciò non si sarebbe dovuto ammettere, sia per ragione di tecnica contrattuale, sia per importanti considerazioni pratiche. Dal punto di vista della tecnica o dei principi che dir si voglia, essendo il prezzo un elemento essenziale del contratto non si può — per la contraddizione che nol consente — ad un tempo volerlo e non volerlo; vale a dire non si può contemporaneamente dichiarare che l'opera sarà pagata senza dire quanto o come sarà pagata. La mancanza della determinazione di un così importante elemento essenziale sembra tale da inficiare la validità del contratto e la legge non deve dare norme che si prestino ad interpretazioni dubbie o cavillose.
Dal punto di vista pratico poi leggermente si scorge in quale imbarazzo si deve trovare il giudice, anche col sussidio di periti che ammettiamo valenti, a determinare il prezzo di opere finite, con elementi che naturalmente vengono contestati da una parte e dall'altra e alle volte (forse più di quanto non sembri) senza la possibilità di efficaci controlli.

La predeterminazione del prezzo o del criterio con il quale determinarlo è tanto più necessaria ove si ponga mente alle disposizioni dell'art. 1467 dello stesso codice, il quale prevede l'ipotesi che, nei contratti ad esecuzione differita, la prestazione possa diventare eccessivamente onerosa oltre i limiti dell'alea normale del contratto. In questo caso il codice consente che la parte che deve la prestazione può chiedere la risoluzione del contratto, se l'altra parte non preferisce mantenerlo in vita, offrendo di modificarne equamente le condizioni. Ora noi non vediamo la possibilità di un coordinamento dei due articoli del codice se il contratto d'appalto sin dall'inizio manca del prezzo o del metodo come determinarlo. Con quale criterio si potrà ritenere sopraggiunta la onerosità eccessiva dell'appalto se noi non sappiamo qual è l'onere concordato?
Presumibilmente, le parti devono avere l'accuratezza di fissare preventivamente il prezzo ovvero il modo come determinarlo (riferimento a tariffe, a capitolati di enti e simili) ad evitare così contestazioni difficili per entrambe le parti.



Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

471 L'articolo 535 prevede, colmando una lacuna del codice e del progetto della Commissione reale, che le parti non abbiano determinato in alcun modo il corrispettivo dell'opera e fissa i criteri che devono seguirsi per integrare la volontà delle parti.
Bisognerà in tal caso aver riguardo ai prezzi stabiliti nelle tariffe se esistono o al prezzo usuale in mancanza spetterà al giudice di determinarlo, attraverso l'equa valutazione degli elementi dell'opera del costo dei materiali e della manodopera e di tutte le circostanze che riterrà utili.

Massime relative all'art. 1657 Codice Civile

Cass. civ. n. 26365/2022

Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.

Cass. civ. n. 33575/2021

L'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa.

Cass. civ. n. 21517/2019

Nel contratto di appalto stipulato tra privati, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d'opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell'appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2014).

Cass. civ. n. 26517/2018

Non costituiscono idonea prova del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse né le risultanze della misurazione della quantità di lavori già eseguiti, emergenti dal certificato sullo stato di avanzamento degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, nel negare valenza probatoria ai suddetti documenti, aveva quantificato il compenso dell'appaltatore sulla base di una scrittura privata intercorsa fra le parti e di una prova testimoniale acquisita al processo).

Cass. civ. n. 17959/2016

Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non ne abbiano pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.

Cass. civ. n. 19413/2014

Nel contratto di appalto, qualora le parti non abbiano dato esecuzione alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori, l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., non costituendo la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti.

Cass. civ. n. 13401/2008

Deve ritenersi a tutti gli effetti ricompresa nella liquidazione giudiziale del prezzo d'appalto, a seguito della domanda di una delle parti di determinarne la misura ai sensi dell'articolo 1657 c.c., la maggiorazione del 15% prevista per le spese generali d'impresa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata la censura dell'appaltatore, secondo cui la corte di merito fosse incorsa in violazione dell'articolo 112 c.p.c., per avergli negato, contrariamente al primo giudice, la suddetta maggiorazione, nonostante le deduzioni sul punto da parte del committente fossero state in appello tardivamente prospettate).

Cass. civ. n. 10860/2007

In materia di corrispettivo dovuto per l' appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica. 

Cass. civ. n. 17386/2004

In tema di appalto, la mancata determinazione del corrispettivo, in deroga alla disposizione generale di cui all'art. 1346 c.c., non è causa di nullità del contratto, giacché lo stesso può essere stabilito, ai sensi dell'art. 1657 c.c. in base alle tariffe vigenti o agli usi, e ciò anche quando le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo, non abbiano fornita la relativa prova ; peraltro, qualora le parti non vi abbiano fatto preciso riferimento, le tariffe del Genio Civile non sono vincolanti ed inderogabili, avendo valore meramente indicativo.

Cass. civ. n. 12609/2002

Qualora in un contratto di appalto le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati solo al decorso dell'unità di tempo prevista o alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantità di prestazioni previste nel contratto, e non anche alla accettazione dei lavori fino a quel momento eseguiti, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente alla obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbligazione di corrispondere i singoli acconti non può fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso art. 1460 c.c. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus salva l'ipotesi, nella specie non dedotta né comunque ricorrente, del pericolo di perdere la controprestazione.

Cass. civ. n. 9926/2000

In tema di appalto, il giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta, oppure quando l'appaltatore non abbia fornito la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della particolare natura e dell'entità dell'opera stessa.

Cass. civ. n. 3393/1999

L'obbligo del committente di pagare all'appaltatore il cosiddetto prezzo dell'appalto, ossia corrispettivo della sua prestazione, traendo la sua origine dal contratto d'appalto, si configura come debito di valuta, senza che tale natura muti nel caso di revisione del prezzo originariamente pattuito, sia per fatti non imputabili al committente, sia per le variazioni del progetto che egli ha la facoltà di disporre in corso d'opera, giacché il compenso supplementare per le maggiori spese derivanti dalla modifica del progetto in corso d'opera è dovuto all'appaltatore a titolo di corrispettivo contrattuale e non a titolo di indennità da atto lecito o di risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 7238/1998

Le tariffe in relazione alle quali l'art. 1657 c.c. prevede la determinazione del corrispettivo dell'appalto in mancanza di accordo fra le parti, sono non soltanto quelle di imperio, ma anche quelle che vengono formulate, in via indicativa e derogabile, da organi o collegi, pubblici o privati, indipendentemente dalla loro approvazione ad opera dell'autorità governativa.

Cass. civ. n. 9129/1993

Nel contratto d'appalto l'art. 1657 c.c. deroga alla disposizione generale dell'art. 1346, nel senso che la mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la determinazione avvenire «a posteriori» in base alle tariffe esistenti, ovvero agli usi o da parte del giudice. Detta norma trova applicazione anche nell'ipotesi in cui le parti, pur avendo pattuito il corrispettivo dell'appalto, non ne hanno provata la differente misura, rispettivamente dedotta.

Cass. civ. n. 1511/1989

Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., essendo integrativo della volontà negoziale, sussiste allorquando nel contratto non siano stati stabiliti specifici criteri di determinazione del quantum con riferimento a precisi prezzi unitari, mentre esso non opera nel caso in cui, essendo certi i detti elementi per essere stati indicati in contratto, debba sopperirsi all'inerzia probatoria dell'appaltatore in ordine all'entità delle opere che egli assume di aver compiuto e delle quali richiede il pagamento.

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