Cass. civ. n. 756/2023
I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti.
Cass. civ. n. 17718/2019
Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione.
Cass. civ. n. 26264/2018
Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicché il relativo rapporto va inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anziché di appalto di servizi. (La S.C. ha enunciato il principio con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.).
Cass. civ. n. 10420/2013
Costituisce prestazione d'opera intellettuale ed è soggetta alle norme che il codice civile prevede per il relativo contratto quella espletata da un perito assicurativo, atteso che l'esercizio di tale attività è subordinata - come richiesto dall'art. 2229 cod. civ. - all'iscrizione in apposito albo o elenco, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166. Ne consegue l'applicazione della facoltà di recesso "ad nutum", prevista dall'art. 2237 cod. civ., in difetto di prova, da parte del prestatore di lavoro, circa la pattuizione, anche implicita, di una deroga convenzionale alla disciplina legale.
Cass. civ. n. 9844/2002
In tema di contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale invalidi per difetto di iscrizione del professionista all'albo, l'accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d'opera professionale il cui esercizio sia o meno riservato ad iscritti ad albi costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
Cass. civ. n. 5873/2000
La violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale (nella specie l'art. 16 R.D. 274/1929, che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili) determina la nullità del contratto di opera professionale
ex art. 1418 c.c. in relazione anche agli arti. 2229 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 163/1996
Per accertare la natura professionale di una prestazione che utilizzi sistemi di elaborazione elettronica come tale riservata non alle società di servizi, bensì a professionisti iscritti negli appositi albi professionali il giudice deve valutare la prevalenza dell'attività intellettuale su quella materiale, tenendo conto che possono esservi servizi in cui la prima ha una funzione ridotta rispetto all'elaborazione elettronica (come nel caso in cui l'elaborazione consista nel conseguire il risultato di un calcolo così complesso che sarebbe impensabile affidarlo alla sola mente umana) e servizi in cui, invece, l'attività intellettuale prevale, intervenendo con le proprie cognizioni specialistiche e trovando nell'elaboratore solo uno strumento che si limita a rendere più veloce, rispetto alla mano dell'uomo, la scritturazione dei calcoli. (Nella specie, la Suprema Corte, in base all'enunciato principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, senza spiegare perché l'attività intellettuale non dovesse ritenersi prevalente su quella materiale, aveva negato natura professionale all'attività svolta da una società di servizi, consistita nella preparazione dei modelli fiscali 101 e 102, nella redazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, nella compilazione dei modelli O1M e 03M e nella chiusura delle posizioni assicurative e contributive presso I'Inail e I'Inps, limitandosi ad affermare che essa s'era risolta nell'elaborazione di dati ed indicazioni forniti dai clienti ed, in minima parte, nello svolgimento di un'elementare contabilità).
Cass. civ. n. 9019/1993
Nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, primo comma, c.c.) sono tipizzate ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi; mentre, all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo.