(massima n. 1)
In materia di liquidazione degli oneri degli avvocati, nel vigore della disciplina dettata dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e prima della abrogazione delle tariffe professionali ad opera del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cliente-curatore ed il professionista possono concordare, sia prima che dopo l'espletamento della prestazione professionale, un compenso in deroga ai minimi di tariffa; in assenza di tale accordo, il giudice delegato deve liquidare il compenso spettante al professionista sulla base della tariffa professionale ed avendo riguardo al valore della causa, determinato secondo le norme del codice di procedura civile; soltanto in presenza del parere obbligatorio del competente Consiglio dell'Ordine il giudice delegato può liquidare il compenso in misura inferiore ai minimi di tariffa, se ritiene sussistente una manifesta sproporzione tra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto.