(massima n. 1)
In materia di compensi dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, cod. civ., l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullitą, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della L. n. 247 del 2012.