(massima n. 1)
In tema di liquidazione dei compensi dell'avvocato e nell'ottica di garantire il decoro della professione di cui all'art. 2233 c.c., il limite massimo di riduzione rispetto ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014 deve essere individuato attraverso lart. 4 della legge n. 794 del 1942, che al comma 2 prevede la possibilitą di riduzione fino alla metą dei minimi degli onorari per le cause di particolare semplicitą.