(massima n. 1)
Il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attivitą asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entitą delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso, senza potersi giovare della parcella da lui stesso unilateralmente proposta, essendo questa priva, in detta sede, di rilevanza probatoria.