(massima n. 1)
Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attivitą tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari, e non possono essere, pertanto, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all'albo, alle prestazioni svolte nell'ambito di una commissione "mista", i cui atti siano imputabili esclusivamente all'organo collegiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'inapplicabilitą delle tariffe professionali di avvocato, e quindi del principio della inderogabilitą dei minimi tariffari, all'attivitą svolta dal legale nell'ambito di una commissione della P.A. composta da avvocati ed ingegneri, non valutabile all'esterno come attivitą del singolo componente, e, dunque, incompatibile con il principio del carattere personale della professione forense).