(massima n. 1)
Il potere del giudice di determinare discrezionalmente il compenso del professionista, incontra il duplice limite della richiesta obbligatoria del parere non vincolante dell'associazione professionale cui il professionista appartiene e della necessitā di adeguare la misura del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione: l'esercizio di tal potere, inoltre, č subordinato alla mancanza di un'intesa fra gli interessati circa la misura del compenso.