(massima n. 1)
Gli avvisi di parcella non sono sufficienti per provare l'adempimento delle prestazioni professionali, ma è necessaria la forma scritta 'ad substantiam' del contratto tra avvocato e cliente, ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, D.L. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 248 del 2006. La scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi tranne nei casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.