I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Cass. civ. n. 16620/2013
Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari c.c.) comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli "status" e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto viziata da inefficacia sopravvenuta, per effetto della normativa introdotta dall'art. 22 della legge reg. Sicilia 10 gennaio 1993, n. 22, la clausola, presente in due disciplinari di incarico a professionisti precedentemente stipulati, che subordinava il pagamento del corrispettivo all'avvenuto finanziamento dell'opera).Cass. civ. n. 23827/2012
La natura interpretativa di una disposizione normativa, comportando una deroga al principio della irretroattività della legge, nel senso di determinare l'applicazione della nuova disposizione anche al passato, principio senz'altro valido anche nel diritto comunitario, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve non solo enunciare il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre questa interpretazione, escludendone ogni altra. (Nella specie, la S.C., respingendo la proposta di impugnazione, non ha ravvisato, nell'art. 24 del Reg. CEE n. 479 del 29 aprile 2008, il carattere di norma interpretativa dell'art. 19 del Reg. CEE 17 maggio 1999, n. 1493, in tema di organizzazione comune del mercato vinicolo, mancando, nel primo, entrambi i descritti requisiti).Cass. civ. n. 2433/2000
Il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sè stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una fattispecie relativa alla ripetizione dei ratei dell'indennità di accompagnamento indebitamente versati, aveva ritenuto di attribuire valore retroattivo all'art. 4, commi terzo ter e terzo nonies, del D.L. n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996, che hanno abrogato l'art. 11, comma quarto, della legge n. 537 del 1993 stabilendo che la revoca delle provvidenze a favore degli invalidi civili ha effetto a decorrere dalla data della visita medica di verifica dell'insussistenza dei requisiti sanitari e, quindi, non più dall'anno precedente la data dell'accertamento in sede amministrativa dell'insussistenza dei requisiti stessi).Cass. civ. n. 5369/1997
Il principio della irretroattività della legge (sancito dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) deve ritenersi applicabile anche alle norme di ordine pubblico, e non trova, pertanto, deroga nel disposto della legge 6 agosto 1967, n. 765, il cui art. 18, prevedendo lo specifico obbligo di riservare appositi spazi condominiali a parcheggio, fa esplicito riferimento alle «nuove costruzioni», con la conseguenza che deve ritenersi affetta da invalidità la delibera condominiale, adottata a maggioranza, che abbia autorizzato il parcheggio degli autoveicoli nelle aree comuni di un edificio, costruito anteriormente all'entrata in vigore della citata normativa, nonostante una espressa previsione contraria contenuta nel regolamento condominiale contrattuale.Cass. civ. n. 7905/1996
Il principio generale di irretroattività stabilito dall'art. 11 prel. c.c., in base al quale l'eventuale retroattività di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie, ed è quindi applicabile al D.M. 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative modalità di applicazione); ne consegue che la disposizione di cui agli artt. 13 e 14 di tale decreto ministeriale, secondo cui il provvedimento di rettifica, adottato dall'Inail d'ufficio o su istanza del datore di lavoro, ha effetto dalla data in cui deve essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, è applicabile solo a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.Cass. civ. n. 4334/1989
La norma dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, nel sancire (con formulazione identica a quella accolta dall'art. 2 del c.c. del 1865 e costituente, a sua volta, la traduzione letterale dell'art. 1, n. 2, delle preleggi del codice napoleonico) che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, non detta un principio inderogabile in tema di efficacia della legge nel tempo, ma — nonostante l'espunzione, dal testo originario della norma, dell'inciso «di regola» — si limita ad indicare un canone interpretativo nel senso della normale irretroattività, senza escludere che la legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione esplicita o implicita, secondo una indagine che è riservata al giudice del merito e che non può prescindere dall'intenzione del legislatore quale manifestata dai lavori preparatori.
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