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Articolo 520 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Custodia dei mobili pignorati

Dispositivo dell'art. 520 Codice di procedura civile

(1)L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento(2). Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari(3), mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina [disp. att. 166].

Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole in un luogo di pubblico deposito o affidandole a un custode [521, 522, 546, 559; disp. att. 159] diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice(4).

Note

(1) Articolo modificato dal D. Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, con decorrenza dal 31 ottobre 2021.
Il testo dell'art. 520 c.p.c. in vigore dal 31/10/2021 è il seguente:
"L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del giudice di pace il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice."
(2) L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale in denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Dal momento della loro asportazione e fino alla consegna al cancelliere, di tali beni è custode l'ufficiale giudiziario; in seguito, fino alla definitiva destinazione degli stessi è custode il cancelliere.
(3) Il deposito del denaro avviene su libretto postale infruttifero, che a sua volta va depositato in cancelleria.
(4) Tale comma è stato così modificato dalla Legge 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Spiegazione dell'art. 520 Codice di procedura civile

Della custodia dei beni mobili pignorati si occupano, oltre alla disposizione in commento, i successivi art. 521 del c.p.c. (relativo alla nomina e agli obblighi del custode, l’art. 522 del c.p.c. (sul compenso del custode), nonché l’art. 65 del c.p.c. e l’art. 67 del c.p.c..

L’individuazione di un custode dei beni pignorati risponde all’esigenza di dover conservare e amministrare tali beni nel periodo di tempo intercorrente tra il pignoramento e l'atto satisfattivo finale (vendita o assegnazione).
Inoltre, tale necessità sorge in maniera precipua quando oggetto di pignoramento sono beni mobili, ossia beni che possono essere acquistati a titolo originario ex art. 1153 del c.c..

Secondo quanto chiaramente disposto dall’art. 65 del c.p.c., il custode dei beni pignorati rientra a tutti gli effetti tra gli ausiliari del giudice, al quale viene affidato l'esercizio di una pubblica funzione.

La norma prevede diverse modalità di custodia a seconda del tipo di bene che viene colpito dal pignoramento.

Così, nel caso del denaro se ne dispone l'asporto da parte dell'ufficiale giudiziario, la successiva consegna al cancelliere e il deposito da parte di quest’ultimo nelle forme dei depositi giudiziari (ossia su libretto postale infruttifero intestato al debitore ex artt. 3 e 13, R.D. 10.3.1910, n. 149 (il libretto postale è quello che viene materialmente inserito nel fascicolo dell'esecuzione).

Stesso discorso vale per i titoli di credito e gli oggetti preziosi, in quanto anche questi devono essere asportati dall'ufficiale giudiziario, per essere custoditi dal cancelliere nei modi che il giudice dell'esecuzione stabilirà con decreto.

Per quanto concerne, invece, la custodia delle "altre cose" mobili, va detto che, mentre prima era sempre rimessa alla valutazione discrezionale dell'ufficiale giudiziario la scelta circa il trasporto dei beni in un luogo di pubblico deposito o il loro affidamento ad un custode diverso dal debitore, a seguito della riforma del 2006, invece, per il trasporto o l'affidamento ad un custode diverso dal debitore è richiesta un'espressa richiesta da parte del creditore (nel qual caso il trasporto o la nomina di custode diverso dal debitore costituiscono attività obbligate per l'ufficiale giudiziario).

In mancanza di tale richiesta del creditore, i beni possano restare presso il debitore, il quale ne assume la custodia.

Deve ritenersi possibile che, in caso di pignoramento che colpisca una pluralità di beni aventi diversa destinazione, i beni possano essere affidati a più custodi.

L’ultima parte del secondo comma della norma, richiamando l’art. 159 delle disp. att. c.p.c., prevede che nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario può affidare le altre cose pignorate agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto, prescindendo, quindi, dalla richiesta del creditore.

Può costituire ragione di urgenza, ad esempio, quella di evitare il rischio della deperibilità dei beni ovvero la loro sottrazione ad opera del debitore.

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