Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 479 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Dispositivo dell'art. 479 Codice di procedura civile

Se la legge non dispone altrimenti(1), l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto(4).

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione [133], entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170](2)(3).

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente [477].

Note

(1) Si vedano gli artt.480 2, 654 2, 677. Fatta eccezione per le suddette ipotesi, l'articolo in esame dispone la regola generale della notifica del titolo esecutivo (adesso in copia attestata conforme all'originale) e poi del precetto.
(2) Si confronti, art. 1 d.lgs.lgt. 1-2-1946, n. 122 (Competenze degli uscieri degli uffici di conciliazione); art. 111 d.P.R. 15-12-1959, n. 1229 (Ufficiali giudiziari); art. 11bis d.l. 7-10-1994, n. 571, conv. con modif. in l. 6-12-1994, n. 673.
(3) Il secondo comma stabilisce che il titolo esecutivo sia notificato al debitore personalmente ai sensi dell'art. 137 del c.p.c. e ss, e non al suo difensore costituito. La riforma ad opera della legge 80/2005 ha eliminato la possibilità di notificare la sentenza ai fini esecutivi ai sensi dell'art. 170 del c.p.c., modificando in parte il comma in esame. Pertanto, se il precetto viene notificato insieme al titolo, non potrà essere notificato al procuratore costituito, ma alla parte.
L'eventuale notifica presso il difensore rileva solamente ai fini dell'impugnazione.
(4) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 8) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023".

Ratio Legis

La norma in esame indica la regola in virtù della quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo che, al pari della notifica del precetto, costituisce una formalità preliminare indispensabile ossia una condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione esecutiva, la cui mancanza legittima il debitore ad opporsi ex art. 617 all'atto di pignoramento.

Brocardi

Vis esecutiva

Spiegazione dell'art. 479 Codice di procedura civile

Fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, per poter procedere ad esecuzione forzata occorre la previa notifica del titolo esecutivo e del precetto, atti per mezzo dei quali si dà avvio al processo esecutivo, in quanto valgono ad individuare il diritto da tutelare esecutivamente e le parti.
In particolare, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto non è necessaria:
a) nel caso di conversione del sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686 del c.p.c. e art. 156 delle disp. att. c.p.c.;
b) nell’esecuzione per credito fondiario ex art. 41 D.lgs. n. 385/1993;
c) nel caso di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex art. 654 del c.p.c. comma 2;
d) nell’esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639/1910: in questo caso la notificazione di titolo esecutivo e precetto è sostituita dalla notificazione dell’ingiunzione fiscale di pagamento.

Il titolo esecutivo va notificato alla parte personalmente (e non al suo procuratore) secondo le norme che lo stesso codice detta in materia di notificazione agli artt. 137 e ss. c.p.c.
In particolare, l’ufficiale giudiziario consegna alla parte una copia riproduttiva del documento nella sua integrità.
Destinatario della notifica è colui che sulla base del titolo esecutivo risulta obbligato alla prestazione in esso contemplata.

Tuttavia, se esso è costituito da una sentenza, è consentito, entro un anno dalla sua pubblicazione, effettuare la notificazione presso il procuratore costituito della parte ex art. 170 del c.p.c..

Qualora, invece, ci si intenda avvalere della facoltà prevista al terzo comma, ossia notificare il titolo insieme al precetto, la notifica dovrà essere indirizzata alla parte personalmente; l’eventuale notifica presso il difensore avrà rilevanza soltanto ai fini dell’impugnazione.

I vizi di notificazione del titolo esecutivo e del precetto debbono farsi valere con lo strumento dell’opposizione ex art. 617 del c.p.c.; la nullità della notificazione dell’atto di precetto, fin quando non sia dichiarata a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c., non è ostativa del pignoramento e l’ufficiale giudiziario è tenuto a procedere al pignoramento.

Anche questa norma è stata interessata dalla Riforma del processo civile ad opera del D.Lgs. 10.10.2022, n. 149.
In particolare, l’art. 479 fa parte del novero di quelle disposizioni collaterali all’art. 475 del c.p.c. ove, fino all’entrata in vigore della Riforma, si faceva riferimento alla spedizione del titolo con apposta la formula esecutiva.
La modifica apportata, dunque, risulta essere di mero coordinamento.
Va a questo proposito ricordato che la riforma adesso prevede il “potere” della formazione del documento utilizzabile come titolo esecutivo spetti al difensore del creditore procedente.

Massime relative all'art. 479 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1096/2021

Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 05/02/2018).

Cass. civ. n. 8150/2017

In tema di procedimento di esecuzione, ove il titolo esecutivo giudiziale si sia formato nei confronti del condominio, il creditore che intenda procedere nei confronti del singolo condomino quale obbligato “pro quota” deve preventivamente notificare a quest’ultimo il titolo esecutivo ed il precetto.

Cass. civ. n. 6022/2017

Per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.

Cass. civ. n. 10543/2015

In materia di circolazione intereuropea di titoli esecutivi, la notificazione di un titolo esecutivo italiano eseguita, in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (esclusa la Danimarca), a mezzo posta, è rituale in applicazione degli artt. 14 o 15 del regolamento comunitario del 13 novembre 2007, n. 1393/2007/CE (salva la facoltà di opposizione dello Stato membro prevista dal predetto art. 15), sicché, dovendosi ritenere integrato il requisito ex art. 18 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, è valido il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo intervenuto in relazione ad un decreto ingiuntivo italiano, notificato a mezzo posta ad un debitore di altro Stato membro dell'Unione europea, ove esso sia divenuto irrevocabile per inammissibilità dell'opposizione ex art. 648 cod. proc. civ. (Principio enunciato ex art. 363 cod. proc. civ.).

Cass. civ. n. 10327/2014

La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate.

Cass. civ. n. 19498/2013

Qualora l'esecutato denunci con l'opposizione, oltre alla nullità della notificazione del precetto o del pignoramento, anche vizi di merito, attinenti alla pignorabilità dei beni, la stessa proposizione dell'opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione annunciata o iniziata, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 6664/2013

In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione a un secondo precetto notificato da alcuni lavoratori in forza di un titolo esecutivo giudiziale già posto a base di altro precetto).

Cass. civ. n. 23914/2012

La notificazione di una sola copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva, da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di procuratore di entrambi, non comporta alcuna nullità, a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie riguardante un'unica sentenza di condanna, contenente statuizioni in relazione al credito vantato da due creditori, non legati da vincolo di solidarietà, nei confronti del medesimo debitore).

Cass. civ. n. 15361/2011

In tema di notificazione del titolo esecutivo ad enti pubblici, il legislatore non ha derogato espressamente al comma secondo dell'art. 479 c.p.c. in forza di quanto stabilito - con norma eccezionale e, dunque, non applicabile analogicamente - dall'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 1997, introdotto dall'art. 147 della legge n. 388 del 200 e sostituito dall'art. 44, comma 3, lett. b) del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, a mente del quale, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullità, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Ne consegue che non sussiste la nullità della notificazione del titolo esecutivo effettuata, ai sensi del citato art. 479, secondo comma, presso la sede centrale e legale dell'ente pubblico debitore, anziché nelle sue sedi periferiche.

Cass. civ. n. 5591/2011

Nel regime dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, terzo comma, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa.

Cass. civ. n. 20634/2006

Se le condizioni di esistenza ed esigibilità della pretesa esecutiva non erano esistenti al momento della intimazione del precetto e per tale ragione il precetto, sia stato opposto, il creditore che voglia iniziare l'esecuzione sulla base della sopravvenienza di dette condizioni nel corso del giudizio di opposizione deve intimare un nuovo precetto, perché, se dà corso all'esecuzione sulla base del precetto opposto, si espone al rischio che il debitore proponga opposizione agli atti esecutivi contestando che l'esecuzione è iniziata senza la previa notifica del precetto, essendo la riferibilità del primo precetto a questa nuova esecuzione impedita dal fatto che esso non poteva contemplare (e fondarsi sul)le condizioni di esistenza ed esigibilità sopravvenute.

Cass. civ. n. 15378/2006

Poiché la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente alla eventuale mancata notificazione del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo.

Cass. civ. n. 6448/2003

In tema dì riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c., sicché la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento.

Cass. civ. n. 193/2003

In materia di esecuzione forzata, la nullità della notificazione del precetto eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in difetto dei relativi presupposti risulta sanata, in applicazione del principio del conseguimento dello scopo all'atto, dalla costituzione nel processo di esecuzione del debitore convenuto.

Cass. civ. n. 10569/2002

La consegna al destinatario della notificazione di copia della sentenza in forma esecutiva priva della relazione peritale richiamata in dispositivo, quale parte integrante del provvedimento stesso per l'individuazione dell'oggetto della decisione, non dà luogo ad un vizio della notificazione, in quanto la notifica della sentenza in forma esecutiva è sufficiente a soddisfare il disposto dell'art. 479 c.p.c.

Cass. civ. n. 7784/2001

In forza del principio secondo il quale l'esecuzione forzata deve essere normalmente preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479 c.p.c.), il chiamato in garanzia, nei confronti del quale sia stata accolta la domanda di garanzia relativa a tutte le somme dovute dal convenuto garantito in relazione al titolo fatto valere, deve tenere indenne quest'ultimo anche dalle spese che il creditore abbia affrontato per ottenere la soddisfazione coattiva del credito (e che il debitore principale è tenuto a rimborsargli), a meno che egli non abbia direttamente adempiuto nei confronti del creditore stesso a mente dell'art. 1180 c.c. prima della notifica del precetto, ovvero non abbia tempestivamente fornito la provvista al garantito, così ponendolo in condizione di soddisfare il proprio creditore senza alcun onere economico, sicché non può dirsi viziata da ultrapetizione la sentenza che condanni il chiamato in garanzia a rimborsare al chiamante anche le spese del precetto (peraltro solo eventuali) che questi debba rimborsare al proprio creditore, quand'anche non esplicitamente richieste.

Cass. civ. n. 6706/2001

È regola vigente nel codice di rito che le nullità formali, cioè derivanti dall'inosservanza delle forme prescritte per il compimento di un atto, si sanino se non sono dedotte dalla parte interessata nei tempi e nei modi previsti dalla legge, in particolare, per le nullità delle notificazioni l'art. 160 c.p.c. prevede la loro sanatoria con il raggiungimento dello scopo o se non sono dedotte dalla parte interessata in prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso. Pertanto, in caso di nullità della notifica del precetto (nella specie, perché notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio del debitore), questo è suscettibile di sanatoria se la nullità non è dedotta nei cinque giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto, dovendosi presumere che la stessa sia avvenuta con la notificazione del primo atto di esecuzione (pignoramento).

Cass. civ. n. 15083/2000

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. Né d'altro canto rileva che il locatore ometta di notificare al terzo detta sentenza di condanna e il precetto, conosciuti pertanto solo al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, essendo soltanto lui che può adempiere l'obbligo di restituire il bene al locatore.

Cass. civ. n. 13161/2000

Con riguardo alla esecuzione forzata di titoli giudiziali, ex art. 479 c.p.c., la notificazione del titolo esecutivo può avvenire separatamente dalla notificazione del precetto, oppure contestualmente a questa. Mentre nel secondo caso è richiesta la notificazione di un atto complesso, contenente il titolo esecutivo ed il precetto redatto di seguito al primo, nel primo l'atto di precetto deve contenere solo il riferimento all'avvenuta notificazione del titolo esecutivo.

Cass. civ. n. 11078/2000

Nel caso in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c., anche al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.; pertanto, ove la sentenza sia stata notificata personalmente in forma esecutiva per procedere alla esecuzione ai sensi dell'art. 479 c.p.c., tale notificazione è anche utile nel contempo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 7026/1999

La notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del precetto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto.

Cass. civ. n. 1930/1994

A norma dell'espresso disposto dell'art. 479 c.p.c. — secondo cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto ed il precetto può essere notificato insieme al titolo — ancorché sussista una pregiudizialità logica e cronologica del titolo rispetto al precetto, che sullo stesso si fonda, tuttavia non resta esclusa la possibilità della notifica contestuale di entrambi, costituendo in tal caso l'eventuale inserimento del titolo all'interno del foglio contenente il precetto una mera irregolarità formale non sanzionata da nullità.

Cass. civ. n. 8164/1991

La pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio ed, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti esecutivi, in tal modo instaurati innanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 c.p.c. Conseguentemente, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto.

Cass. civ. n. 3593/1990

Nel processo esecutivo per espropriazione forzata in base a cambiale, unico atto preliminare è la notifica al debitore del precetto, il quale deve contenere la trascrizione non necessariamente integrale del titolo di credito bensì la indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, con la conseguenza che la incompleta trascrizione del titolo nell'atto di precetto, tale da non consentire al debitore l'accertamento della legittima detenzione dello stesso da parte del creditore procedente, determina la nullità del precetto deducibile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. davanti al pretore, funzionalmente competente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 479 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Ivan F. chiede
giovedì 13/10/2016 - Emilia-Romagna
“Siamo stati condannati con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia P.Q.M.
- dichiara tenuti e condanna gli attori al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 10.000,00 oltre accessori come per legge.
Ora mi è arrivato il precetto con la richiesta di € 15.790,90 oltre alle spese di notifica.
- Capitale € 10.000,00
- competenze precetto € 225,00
- Cassa avvocati 4% € 470,35
- iva 22% su imponibile € 2.690,40
- Diritti di copia € 67,40
- Imposta di registro € 804,00
La condanna prevedeva € 10.000,00 oltre accessori come per legge, ma gli accessori sono tutti quelli elencati nel precetto ? quale somma debbo pagare ??”
Consulenza legale i 18/10/2016
Gli “accessori” in senso strettamente inteso sono solo gli importi corrispondenti all’IVA ed alla Cassa di Previdenza degli Avvocati, che vanno obbligatoriamente corrisposti.

Delle altre voci di spesa indicate in precetto, andrà, poi, sicuramente pagata anche l’imposta di registro: infatti, anche se - in linea teorica - trattasi di imposta posta a carico di entrambe le parti al 50%, nella prassi il pagamento “segue la soccombenza”, ovvero la parte che ha perso la causa paga l’imposta di registro della sentenza in quanto si ritiene che tale voce rientri nelle “spese di lite”.

Per quel che riguarda, infine, le rimanenti voci - relative alla redazione e stampa dell’atto di precetto da parte del legale e la richiesta delle copie autentiche della sentenza (titolo esecutivo) ai fini della notifica – si tratta di voci purtroppo legittimamente richieste, dal momento che la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto alla parte personalmente sono necessarie ai fini dell’esecuzione forzata nel caso di mancata ottemperanza al provvedimento del Giudice.

Va tuttavia correttamente evidenziato che, nella prassi, se la parte soccombente è seguita da un legale (ma dal quesito questo particolare non risulta), prima della notifica dell’atto di precetto (la cui predisposizione e notifica chiaramente comportano delle spese aggiuntive) l’avvocato della parte vittoriosa comunica al collega il conteggio esatto del dovuto in base alla sentenza, conteggio e totale che vengono comunicati alla parte soccombente dal proprio avvocato.

Se il debitore ha intenzione di pagare spontaneamente tale somma, non ci sarà bisogno di iniziare l’esecuzione e, di conseguenza, anche le spese del precetto saranno superflue ed evitabili; solamente qualora il debitore non adempia spontaneamente, il legale della parte vittoriosa procederà con la notifica del precetto e del titolo esecutivo, addebitando giustamente alla controparte queste ulteriori, ma necessarie, spese legali.