Nel momento in cui viene depositato l’atto di
pignoramento eseguito dall’
ufficiale giudiziario, il
cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione, in cui vengono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dallo stesso cancelliere, dall’ufficiale giudiziario, oltre agli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il fascicolo che si viene a formare è simile a quello che l’
art. 168 del c.p.c. prevede per il processo di cognizione, con la sola differenza che, non essendo previsti nel processo esecutivo i fascicoli di parte, nel fascicolo dell’esecuzione vengono inseriti anche gli atti di parte.
In caso di esecuzione immobiliare, la
nota di trascrizione dell’atto di pignoramento potrà essere inserita anche in un momento successivo, ossia nel momento in cui il Conservatore del
registri immobiliari l’abbia restituita al
creditore procedente o all’ufficiale giudiziario (se è quest’ultimo a curare la trascrizione).
In coerenza con la spinta all’informatizzazione della giustizia civile, anche questa norma è stata modificata dalla Riforma Cartabia, prevedendosi, oltre all’obbligo per il cancelliere di procedere alla formazione del fascicolo dell’esecuzione, anche che tale fascicolo debba ora essere “telematico”.
In conformità alle diverse forme espropriative, il verbale o l’atto di pignoramento verranno resi disponibili al cancelliere per la formazione del fascicolo a seconda delle specifiche norme codicistiche applicabili.
In particolare, il riferimento va fatto all’ultimo comma dell’
art. 518 del c.p.c. per l’espropriazione mobiliare presso il debitore, all’
art. 543 del c.p.c. ultimo comma per l’espropriazione presso terzi ed all’
art. 557 del c.p.c. ultimo comma per l’espropriazione immobiliare.
Alla formazione del fascicolo telematico farà seguito la presentazione dello stesso al
Presidente del Tribunale ai fini della nomina del Giudice dell’esecuzione e della prosecuzione del procedimento esecutivo.
Considerato che il fascicolo sarà unicamente telematico, sarà ovviamente precluso al creditore procedente di depositare il
titolo esecutivo in originale, con la conseguenza che si è reso necessario anche riadattare il secondo comma di questa norma.
In particolare, è stata eliminata la facoltà per il creditore, previa autorizzazione del presidente del Tribunale o del giudice dell'esecuzione, di depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, fermo restando l’obbligo di presentare l’originale allorquando il Giudice dell’Esecuzione lo richieda.
Secondo la nuova formulazione della norma si prevede invece l’obbligo per il creditore di “
presentare l’originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità o la copia autenticata dal cancelliere o dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ogni richiesta del giudice”; in mancanza di tale richiesta di presentazione, la procedura procederà regolarmente senza che il titolo in originale sia effettivamente acquisito nel fascicolo d’ufficio.
Si ritiene opportuno precisare che in tutti i casi in cui il titolo esecutivo sia di per sé in formato digitale, sarà lo stesso creditore a depositare in via telematica nel fascicolo l’originale del titolo esecutivo; pertanto, l’eventuale richiesta di presentazione del titolo esecutivo in originale o in copia autentica riguarderà, di fatto, i titoli esecutivi cartacei formati antecedentemente all’introduzione del processo telematico.
Per i titoli di formazione giudiziale, non vi è più alcuna differenza tra l’originale e la copia conforme estratta direttamente dal fascicolo telematico del procedimento nell’ambito del quale si è formato il titolo; deve anche precisarsi che il riferimento che la norma fa all’autentica da parte del cancelliere si riferisce evidentemente non al cancelliere del
giudizio di cognizione, bensì al cancelliere del medesimo ufficio facente capo al Giudice dell’Esecuzione.
Per concludere deve osservarsi che la norma in esame, nella sua nuova formulazione, non specifica in quali casi il Giudice dell’Esecuzione possa effettuare la richiesta di presentazione di cui al secondo comma; da ciò se ne può dedurre che tale richiesta possa avvenire a sua discrezione, come ad esempio nel caso di problematiche tecniche inerenti al documento digitale scansionato, sul presupposto dell’esistenza di un titolo originale in formato cartaceo.