(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato, previsto dall'art. 492, comma 3, c.p.c., volto a renderlo edotto delle modalitā e dei termini per potere sostituire ai crediti pignorati una somma di danaro, č elemento essenziale di ogni atto di pignoramento, a prescindere dalla forma particolare che rivesta in ragione della natura del bene pignorato, con la conseguenza che esso deve essere contenuto anche nell'atto notificato personalmente al debitore ai sensi dell'art. 543 c.p.c.. L'omissione di tale avvertimento non costituisce causa di nullitā, in difetto di siffatta espressa sanzione, e, tuttavia, trattandosi di elemento previsto nell'interesse del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento, produce la diversa conseguenza di precludere l'assegnazione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., che, se egualmente disposta, é opponibile ex art. 617 cod. proc., a meno che l'interesse in questione del debitore, non garantito all'atto del pignoramento, sia comunque soddisfatto in corso di procedura, con atto del creditore - come nella specie - o con provvedimento del giudice, tempestivamente idonei a soddisfare la predetta esigenza informativa.