Che cosa significa "Sequestro (processo civile)"?
È lo strumento con cui una parte chiede la tutela provvisoria ed immediata di un suo diritto, che il sequestro ha il compito di garantire ed assicurare. Il codice di rito disciplina due tipi di sequestro, quello giudiziario (v. 670 c.p.c.) e quello conservativo (v. 671 c.p.c.).
Il sequestro giudiziario può avere ad oggetto beni, mobili o immobili (c.d. sequestro di beni) ovvero documenti, libri, registri o comunque cose che possono servire nel giudizio come mezzi di prova o di informazione (c.d. sequestro di prove). Nel primo caso il giudice può autorizzarlo quando sia controversa la proprietà od il possesso del bene ed è opportuno (c.d. periculum in mora) provvedere alla custodia od alla gestione temporanea dello stesso. Nel secondo caso, invece, il sequestro può essere disposto allorquando sia controverso il diritto alla esibizione od alla comunicazione dei suddetti documenti, ed è opportuno (c.d. periculum in mora) provvedere alla loro custodia temporanea.
Il sequestro conservativo, invece, è autorizzato sui beni mobili e immobili del debitore o sulle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, ad istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Esso tende, in sostanza, ad assicurare la garanzia generica, di cui all'art. 2740 c.c. sui beni del debitore stesso contro il pericolo di sottrazioni e alterazioni; in un certo senso, può parlarsi di anticipazione del pignoramento, tanto è vero che nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte in pignoramento (v. 686 I comma, c.p.c.). Legittimato a richiedere tale provvedimento al giudice è colui che si pretende creditore; e ciò anche se il credito che egli vanta sia illiquido ed inesigibile. Quando ha ad oggetto beni immobili, il sequestro conservativo assolve alla funzione, oltre che di garantire il credito e di assicurare la realizzazione di questo, anche di garantire la cosa sequestrata attraverso il vincolo della indisponibilità, nonostante che la proprietà di essa figuri intestata ad un terzo. La sua esecuzione avviene nelle forme proprie del pignoramento presso il debitore o presso il terzo (v. 678 c.p.c.). Il sequestro conservativo determina l'inefficacia nei confronti del creditore procedente degli atti di disposizione aventi ad oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento, a norma dell'art. 2906 c.c. (v. 491 c.p.c.).
Diversamente, nel caso di alienazione o sottrazione dei beni assoggettati al vincolo del sequestro giudiziario, la legge non commina l'inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti, per cui le conseguenze giuridiche che discendono dalla eventuale violazione del vincolo devono essere unicamente ricondotte alle responsabilità, anche e soprattutto di natura penale, incombenti sulla persona del custode (c.p. 334).
In ambito costituzionale (art. 21 Cost.) costituisce una misura cautelare preventiva e repressiva avverso illeciti commessi a mezzo stampa, onde impedirne la diffusione. Vi è in materia una riserva di legge, oltre che di giurisdizione (ossia previo atto motivato dell'Autorità Giudiziaria, con successiva convalida).
Il sequestro giudiziario può avere ad oggetto beni, mobili o immobili (c.d. sequestro di beni) ovvero documenti, libri, registri o comunque cose che possono servire nel giudizio come mezzi di prova o di informazione (c.d. sequestro di prove). Nel primo caso il giudice può autorizzarlo quando sia controversa la proprietà od il possesso del bene ed è opportuno (c.d. periculum in mora) provvedere alla custodia od alla gestione temporanea dello stesso. Nel secondo caso, invece, il sequestro può essere disposto allorquando sia controverso il diritto alla esibizione od alla comunicazione dei suddetti documenti, ed è opportuno (c.d. periculum in mora) provvedere alla loro custodia temporanea.
Il sequestro conservativo, invece, è autorizzato sui beni mobili e immobili del debitore o sulle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, ad istanza del creditore che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito. Esso tende, in sostanza, ad assicurare la garanzia generica, di cui all'art. 2740 c.c. sui beni del debitore stesso contro il pericolo di sottrazioni e alterazioni; in un certo senso, può parlarsi di anticipazione del pignoramento, tanto è vero che nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte in pignoramento (v. 686 I comma, c.p.c.). Legittimato a richiedere tale provvedimento al giudice è colui che si pretende creditore; e ciò anche se il credito che egli vanta sia illiquido ed inesigibile. Quando ha ad oggetto beni immobili, il sequestro conservativo assolve alla funzione, oltre che di garantire il credito e di assicurare la realizzazione di questo, anche di garantire la cosa sequestrata attraverso il vincolo della indisponibilità, nonostante che la proprietà di essa figuri intestata ad un terzo. La sua esecuzione avviene nelle forme proprie del pignoramento presso il debitore o presso il terzo (v. 678 c.p.c.). Il sequestro conservativo determina l'inefficacia nei confronti del creditore procedente degli atti di disposizione aventi ad oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento, a norma dell'art. 2906 c.c. (v. 491 c.p.c.).
Diversamente, nel caso di alienazione o sottrazione dei beni assoggettati al vincolo del sequestro giudiziario, la legge non commina l'inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti, per cui le conseguenze giuridiche che discendono dalla eventuale violazione del vincolo devono essere unicamente ricondotte alle responsabilità, anche e soprattutto di natura penale, incombenti sulla persona del custode (c.p. 334).
In ambito costituzionale (art. 21 Cost.) costituisce una misura cautelare preventiva e repressiva avverso illeciti commessi a mezzo stampa, onde impedirne la diffusione. Vi è in materia una riserva di legge, oltre che di giurisdizione (ossia previo atto motivato dell'Autorità Giudiziaria, con successiva convalida).