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Articolo 121 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.

Dispositivo dell'art. 121 Codice di procedura civile

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate(1), possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [disp. att. 46]. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico(2)(3)(4).

Note

(1) La norma in commento sancisce il principio della libertà delle forme degli atti processuali, che va in ogni caso conciliato con l'indirizzo generale del legislatore che difficilmente lascia indeterminati la forma ed il contenuto dei singoli atti, disciplinandone accuratamente i modelli ed il contenuto minimo (art.125).
(2) Visto che il codice di rito nella maggior parte dei casi determina precisamente la forma ed il contenuto degli atti, l'opinione dottrinale prevalente ritiene che il principio della libertà delle forme si specifichi in quello della congruità delle forme allo scopo dell'atto, principio generale nella disciplina degli atti processuali (art.131,II comma) nonché norma di chiusura e di salvezza per la validità degli atti stessi (art.156,II e III comma).
(3) Un tipico esempio delle regole canoniche in tema di forma gli atti è rappresentato dall'obbligo di redigere i processi verbali e gli altri atti giudiziari in carattere chiaro e facilmente leggibile, evitando spazi in bianco ed alterazioni o abrasioni. Eventuali aggiunte, soppressioni o modificazioni vanno fatte in calce all'atto, con nota di richiamo interlineando la parte soppressa o modificata, per mantenerla comunque leggibile.
(4) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") il quale ha contestualmente disposto anche la modifica della rubrica della norma.

Ratio Legis

Con l'articolo in esame, il legislatore ha sancito il c.d. principio della c.d. strumentalità della forma, in virtù del quale è necessario che la forma sia idonea allo scopo per cui l'atto è stato predisposto dalla legge. Pertanto, nel caso in cui nulla è normativamente previsto in relazione alla forma di un atto, quest'ultimo sarà, comunque, valido se ha raggiunto il suo fine. La norma in tal modo interpretata, può essere considerata come limite al degenerarsi di quel fenomeno denominato formalismo, tendente a soffocare la sostanza del diritto in ossequio alla più stretta osservanza della forma, assolutamente fine a se stessa.

Spiegazione dell'art. 121 Codice di procedura civile

Il codice di procedura civile non contiene una definizione di atto processuale, e per tale ragione è stata la dottrina a preoccuparsi di dare di esso un’esatta definizione.

Due sono i requisiti essenziali a cui fare riferimento per individuare un atto processuale.
Il primo è il suo inserimento nella serie effettuale del procedimento: si tratta di un criterio denominato, appunto, effettuale, in quanto presta la sua attenzione all’effetto prodotto dall’atto (se l’atto è in grado di produrre conseguenze sul processo, allora è meritevole di essere designato con la nozione di atto processuale).

L’altro elemento a cui occorre fare riferimento per individuare un atto processuale è di tipo soggettivo ed è dato dal fatto che lo stesso deve promanare da un soggetto partecipe attivo del processo, ossia dalle parti, dal giudice o da qualche ausiliario di giustizia (solo chi riveste una determinata posizione all’interno di un procedimento può essere l’autore di atti processuali).
Non possono pertanto definirsi atti processuali quelli compiuti dalle parti fuori dal processo o gli atti compiuti da persone estranee al procedimento.

Gli elementi che caratterizzano l’atto processuale sono il contenuto e la forma.
Il primo non è altro che il pensiero del suo autore manifestato all’esterno.
La forma, invece, rappresenta la manifestazione dell’atto in un comportamento esteriore oggettivamente individuabile, e si fa consistere sia nel procedimento necessario per porre in essere un determinato atto (c.d. forma in senso stretto) sia nella necessità che l’atto contenga alcuni elementi essenziali per essere ricondotto ad una determinata tipologia.

In relazione alla forma, il nostro ordinamento ha adottato il generale principio di obbligatorietà delle forme legali, in forza del quale è stato previsto, per la maggior parte degli atti, il rispetto di una forma determinata.
Il rispetto della particolare forma richiesta consentirà all’atto di essere valido ed efficace, e dunque di essere in grado di produrre i suoi effetti all’interno del processo.

Ciò spiega il precetto contenuto nella norma in esame, in cui è detto che, soltanto se la legge non richiede forma determinate, l’atto potrà essere compiuto nella forma più idonea al raggiungimento del suo scopo; si tratta del c.d. principio di libertà delle forme, al quale non può che riconoscersi capacità applicativa marginale e residuale.

In tema di forme degli atti processuali, occorre richiamare anche l’art. 46 delle disp. att. c.p.c., il quale detta le regole di redazione dell’atto processuale, che hanno come fondamentale obiettivo quello di garantire la chiarezza ed intelligibilità degli atti (non è tuttavia prevista alcuna sanzione per il caso di violazione di tale disposizione).

Anche la norma in esame è stata oggetto di modifiche per effetto della Riforma Cartabia, avendo il legislatore della Riforma voluto introdurre nel processo civile il principio di sinteticità degli atti, soprattutto in considerazione dello sviluppo e del consolidamento del processo civile telematico, il quale richiede nuove e più agili modalità di consultazione e gestione degli atti processuali (si tenga conto che questi dovranno essere letti tramite video, sia dalle parti che dai giudici).
Per tale ragione l’art. 121 c.p.c. è stato modificato con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte, principi ormai immanenti nel processo civile e fatti propri nel corso degli anni dalla stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sz. V sent. 30.04.2020 n. 8424; Cass. civ. Sez. V ord. 21.03.2019 n. 8009; Cass. civ. SS.UU. 17.01.2017 n. 964; Cass. civ. Sez. II sent. 20.10.2016 n. 21297; Cass. civ. Sez. lavoro sent. 06.08.2014 n. 17698).

Quest’ultima, in diverse occasioni, ha avuto modo di osservare come il principio di sinteticità degli atti processuali è stato già introdotto nel nostro ordinamento giuridico per effetto del secondo comma dell’art. 3 del codice del processo amministrativo, ed esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile in quanto funzionale a garantire il principio di ragionevole durata del processo (costituzionalizzato all’[[111cst]]) e quello di leale collaborazione tra le parti e tra queste ed il giudice.

Massime relative all'art. 121 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27026/2008

In tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola «giuro » atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art. 156 c.p.c., non è prevista dagli artt. 238 e 239 c.p.c., sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art. 156, terzo comma, c.p.c. (Fattispecie relativa all'attestazione, nel verbale di prestazione negativa del giuramento decisorio deferito sull'intervenuto recesso del lavoratore per dimissioni, dell'affermazione «nego » anziché l'affermazione solenne «giuro e giurando nego » in controversia in cui l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era diretto, di obbligare il dichiarante ad affermare/negare le circostanze dedotte nei capitoli dell'avversario e ad assumersi piena responsabilità, a tutti gli effetti di legge, della propria dichiarazione ).

Cass. civ. n. 9507/1997

La disposizione dell'art. 113 c.p.p., relativa alla «ricostituzione di atti» — applicabile per analogia al rito civile, nel quale mancano specifiche norme che disciplinino la materia — prevede l'emissione di un provvedimento di natura amministrativa (o ordinatoria), assolutamente privo di contenuto decisorio, che non realizza una statuizione sostitutiva di quella già contenuta nel provvedimento mancante, bensì interviene a riprodurlo nella sua materialità e secondo il decisum che a quell'atto già apparteneva. Ne consegue che: a) il provvedimento di ricostituzione è sottratto ad ogni autonoma impugnazione, essendo modificabile e revocabile dallo stesso giudice che l'ha emesso, ed essendo ammissibile la riproposizione di un'istanza di ricostituzione originariamente respinta; b) l'eventuale impugnazione va, quindi, diretta nei confronti del provvedimento rinnovato (nella specie, una sentenza andata smarrita presso l'Ufficio del Registro) con il quale il provvedimento di ricostituzione finisce con il fare corpo unico; c) il giudice che deve emettere il provvedimento di ricostituzione è il medesimo organo giurisdizionale che emise l'atto mancante (senza necessità di identità fisica tra la persona o le persone che parteciparono alla sua emanazione e quelle che pongono in essere il provvedimento di ricostituzione); d) il giudice, per dare concreta attuazione alla ricostituzione, è libero di dettarne i modi tendenti alla ricerca di ogni elemento utile per ricostruire fedelmente l'originario contenuto dell'atto mancante, sia nella sua veste formale, sia nel suo contenuto decisorio.

Cass. civ. n. 2325/1992

Per il principio della libertà di forme vigente nel nostro sistema processuale, che consente alle parti di proporre le loro domande, difese ed eccezioni senza l'osservanza di particolari formulari, deve aversi riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, tal ché deve ritenersi che l'eccezione con la quale il responsabile di un sinistro derivante dalla circolazione stradale oppone di non essere obbligato a corrispondere il risarcimento del danno, per esservi tenuto l'assicuratore, con lui convenuto nel medesimo processo dal danneggiato, contiene una inequivoca domanda di garanzia nei confronti del predetto assicuratore.

Cass. civ. n. 1606/1972

Negli atti processuali la volontà non ha lo stesso rilievo che negli atti di diritto sostanziale, in quanto la struttura del processo, nel quale domina l'attività dell'organo giurisdizionale, condiziona l'autonomia delle parti, vincolando gli effetti della loro attività entro schemi tipici prestabiliti, di guisa che gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, spiegano i loro effetti secondo le modalità che a ciascun tipo la legge riconnette, senza che sia normalmente ammissibile una divergenza della manifestazione rispetto all'intenzione dell'agente.

Cass. civ. n. 1978/1963

Poiché la legge non richiede alcuna determinata forma per l'attestazione, da parte del cancelliere, della restituzione del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio ai sensi del secondo comma dell'art. 169 c.p.c., tale attestazione, in virtù del principio sancito dall'art. 121 c.p.c., deve ritenersi un atto a forma libera, e può quindi essere compiuto in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del suo scopo. (Nella specie, il cancelliere aveva apposto sul fascicolo di parte un timbro a calendario e la propria firma).

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