Che cosa significa "Sospensione (processo esecutivo)"?
È un temporaneo arresto della procedura esecutiva o dell'esecutività del titolo, al fine di attendere che vengano assunte determinate decisioni indispensabili per conoscere se il diritto del creditore sia o meno realmente sussistente oppure l'esito di un giudizio con il quale si contestano le modalità dell'esecuzione. La sospensione può essere disposta:
- dalla legge (art. 295, art. 601 c.p.c.);
- dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, che può sospenderne l'efficacia in attesa che venga deciso il gravame (es., artt. 283-351);
- con provvedimento del giudice dell'esecuzione in caso di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo;
- su istanza delle parti, ai sensi dell'art. 624 bis del c.p.c.
- dalla legge (art. 295, art. 601 c.p.c.);
- dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, che può sospenderne l'efficacia in attesa che venga deciso il gravame (es., artt. 283-351);
- con provvedimento del giudice dell'esecuzione in caso di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo;
- su istanza delle parti, ai sensi dell'art. 624 bis del c.p.c.