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Articolo 149 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario

Dispositivo dell'art. 149 bis Codice di procedura civile

(1)L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (2).

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Note

(1) Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(2) Le parole "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni" sono state inserite dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Spiegazione dell'art. 149 bis Codice di procedura civile

La presente norma è stata introdotta per la prima volta dall’art. 4 del D.l. n. 193/2009 (conv. nella Legge n.24/2010), in materia di digitalizzazione della giustizia e successivamente è stata modificata con il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Riforma Cartabia).
Per effetto di quest’ultima riforma si è voluto dare attuazione alla delega sull'implementazione del processo civile telematico, disponendo la notifica via posta elettronica certificata anche per gli atti notificatori tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario (come il pignoramento presso terzi) con norma che semplifica anche l'introduzione del processo esecutivo.

E’ stato tuttavia previsto che le norme contenute nel suddetto art. 4 del D.l. n. 193/2009, tra cui quella in esame, potranno trovare concreta attuazione solo con l’adozione dei decreti attuativi da parte del Ministero della giustizia; solo da quel momento tutte le comunicazioni alle parti previste dal comma 1 dell’art. 170 nonché quelle da effettuarsi al CTU ex art. 192cpc comma 1 potranno effettuarsi per via telematica.

Sempre da quel momento tutte le notificazioni, salvo che vi sia un espresso divieto di legge, potranno eseguirsi a mezzo posta elettronica, facendo uso di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Indubbiamente, l’uso generalizzato di tale modalità di notifica non potrà che ridurre notevolmente i tempi processuali, oltre che dare maggiore certezza al procedimento di notifica rispetto a quello che attualmente viene espletato a mezzo posta ordinaria.

Il comma 2 di questa norma dispone che la notificazione venga fatta all’indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, accessibili alle pubbliche amministrazioni.
A tal proposito nessun problema può insorgere per le notifiche da effettuare al procuratore costituito o per le notifiche da effettuare alle società, considerato che queste ultime devono in ogni caso essere munite di un indirizzo PEC da comunicare al Registro delle Imprese.

Per quanto concerne le parti private, per le quali invece può porsi il problema della regolarità della notifica telematica, va detto che ex art. 3 bis del D.lgs. n. 82/2005, introdotto dal comma 1 dell’art. 4 D.l. n. 179/2012 (convertito a sua volta dalla Legge n. 221/2012), ogni cittadino potrà comunicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo PEC, il quale acquisterà valore di domicilio digitale.

La norma prevede che anche in caso di notifica telematica, l’ufficiale giudiziario che vi provvede dovrà sempre redigere una relata di notifica, nella quale il luogo di notificazione sarà sostituito dall’indirizzo PEC del destinatario.
La notifica, infine, si intende perfezionata nel momento in cui il gestore renderà disponibile il documento elettronico nella casella PEC del destinatario.
Infatti, è previsto che al documento informatico o alla copia informatica del documento cartaceo debbano essere allegate le ricevute di invio e di avvenuta consegna.

A quel punto l’ufficiale giudiziario potrà restituire alla parte istante l’atto notificato con i relativi allegati, e per la restituzione può anche avvalersi delle modalità telematiche.

Con le modifiche apportate dalla Riforma Cartabia non si è ritenuto necessario modificare il comma terzo, in materia di tempo delle notificazioni, considerata l’esistenza, all’art. 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, di una specifica disposizione sul perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’avvocato, la quale è stata ritenuta compatibile con quanto previsto per le notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario.
In particolare, la norma da ultimo citata prevede un diverso tempo della notificazione per il notificante e per il destinatario, dettato da esigenze legate ai termini e alle conseguenti decadenze in cui incorre la parte.

Massime relative all'art. 149 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 39970/2021

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico" ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 22/09/2017).

Cass. civ. n. 20214/2021

Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/09/2019).

Cass. civ. n. 28829/2020

In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 puo` avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilita` dell'atto e la finalita` della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalita` di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/05/2018).

Cass. civ. n. 29851/2019

In caso di notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi sulla propria casella PEC, pur chiaramente imputabile al destinatario, impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 e ss. c.p.c., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 16, comma 6, ult. parte, del d.l. n. 179 del 2012, come conv. e mod., prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a seguito di notifica (o comunicazione) effettuata dalla Cancelleria, atteso che la notifica trasmessa a mezzo PEC dal difensore si perfeziona unicamente al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

Cass. civ. n. 14140/2019

In materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 201, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, la notificazione dell'atto di appello va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

Cass. civ. n. 23620/2018

In materia di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del "domicilio digitale", previsto dall'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui all'art. 6 bis del d.l.vo n. 82 del 2005, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest'ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al d.m. 21 febbraio 2011 n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia.

Cass. civ. n. 21445/2018

In tema di notificazione con modalità telematiche, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21,00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, della l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7,00 del giorno successivo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per il quale era stata richiesta la notifica con modalità telematiche l'ultimo giorno utile oltre le ore 21,00).

Cass. civ. n. 20947/2018

In tema di notificazione di una sentenza a mezzo pec, la mancata indicazione da parte della cancelleria, nell'oggetto del messaggio, della natura dell'atto notificato, non produce l'inesistenza della notificazione, poiché è onere della parte aprire le comunicazioni di cancelleria che pervengono all'indirizzo di posta elettronica certificata ed esaminarne il contenuto, analogamente a quanto avviene in relazione ad ogni plico contenente un atto giudiziario pervenuto a mezzo posta o recapitato dall'ufficiale giudiziario, per la cui notificazione non è ipotizzabile l'invalidità o l'inefficacia qualora su di esso non risulti alcuna annotazione in ordine alla specifica natura dell'atto contenuto al suo interno.

Cass. civ. n. 17022/2018

In tema notificazioni con modalità telematica, l'onere di indicare nell'atto notificato in corso di procedimento l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo della causa, previsto a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio, dagli artt. 3-bis, comma 6, e 11 della l. n. 53 del 1994, assolve al fine di consentire l'univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione; ne consegue che, ove l'atto contenga elementi altrettanto univoci, quali - nel caso del controricorso o nel ricorso incidentale per cassazione - gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potrà essere dichiarata nulla, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., avendo comunque raggiunto il suo scopo.

Cass. civ. n. 14818/2018

In tema di notificazione con modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 bis della l. n. 53 del 1994, la mancata indicazione del nome del relativo file all'interno dell'attestazione di conformità della copia informatica dell'atto processuale notificato, richiesta dall'art. 19 ter, comma 1, delle Specifiche tecniche del PCT del 16.4.2014, costituisce una mera irregolarità non riconducibile alle nullità contemplate nell'art. 11 della l. n. 53 cit. che, peraltro, ove pure ritenuta ricorrente, sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella specie, veniva in rilievo la notificazione di un controricorso a cui il ricorrente aveva replicato con le memorie ex art. 380 bis. 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 14042/2018

In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo PEC, la violazione di specifiche tecniche dettate in ragione della configurazione del sistema informatico non comporta l'invalidità della notifica, ove non vengano in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo.

Cass. civ. n. 13224/2018

La notificazione con modalità telematica, ai sensi degli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994, deve essere eseguita a pena di nullità presso l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, quale domicilio digitale qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa; ne consegue che non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel Reginde e comunque non risultante dai pubblici elenchi, ancorché indicato dal difensore nell'atto processuale.

Cass. civ. n. 30765/2017

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico.

Cass. civ. n. 20625/2017

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo).

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relative all'articolo 149 bis Codice di procedura civile

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Luigi D. P. chiede
mercoledì 22/02/2017 - Lombardia
“L'art.149 bis cpc dà valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.
é valida fatta dal legale al posto dell'UG?
La pec non viene letta dal destinatario perché manca l'avviso al destinatario che una pec é stata "consegnata in casella" . Il mittente questo avviso lo riceve.
Ritengo prova diabolica in capo al destinatario la dimostrazione di non aver letto la pec per mancato avviso di ricevimento.
Spero abbiate i serbo valide argomentazioni in difesa del destinatario in caso di Pec inviata da un legale come notifica o da un UG.
grazie
Luigi ANONIMO”
Consulenza legale i 27/02/2017
Comunicazione e notificazione costituiscono elementi necessari e imprescindibili del processo, poiché sono volti a portare a conoscenza dei destinatari eventi concernenti fatti processuali, assicurando la corretta instaurazione e mantenimento del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.
In particolare, la comunicazione serve a rendere succintamente noti alcuni fatti ovvero l’avvenuta emissione di provvedimenti da parte del giudice, mentre la notificazione svolge la funzione di portare gli atti nella conoscibilità del destinatario.

La validità ed efficacia della notifica sono subordinate all’osservanza, da parte dell’ufficiale giudiziario (organo generalmente deputato ad effettuarla), delle regole dettate dal codice di procedura civile; costituisce principio generale quello secondo cui l’ufficiale giudiziario non ha l’obbligo di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, ma solo di accertarsi che l’atto entri effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario, verificandosi in questo caso una presunzione assoluta di conoscenza.

La forma tipica primaria e principale di notifica degli atti processuali stabilita dal codice di procedura civile consiste nella materiale consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario “a mani del destinatario”.
Tuttavia, per sollevare l’ufficiale giudiziario dall’incombenza di notifiche per loro natura eccessivamente gravose (per esempio le notifiche da eseguirsi fuori dal comune nel cui territorio è incardinato l’ufficio), l’art. 149 cpc prevede che, in mancanza di espresso divieto della legge, la notifica possa eseguirsi anche per mezzo del servizio postale.

Un intervento normativo significativo in relazione ai mezzi utilizzabili per le notifiche nel processo civile è costituito dalla Legge 21/1/1994, n. 53 (recante “Facoltà di notificazioni di atti civili amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”); essa appare importante perché attribuisce all’avvocato la facoltà di notificare, senza l’ausilio dell’ufficiale giudiziario, direttamente alla controparte gli atti processuali civili.
A tale dettato normativo ha poi fatto seguito, per quello che qui ci interessa, il DPR 123 del 2001 (c.d. regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, in quello amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti), il quale ha introdotto il cosiddetto ”Processo telematico” o meglio la digitalizzazione del processo, mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, finalizzate a creare fascicoli informatici con atti redatti in forma digitale e sottoscritti con firma digitale.
Il citato Regolamento prevede tra l’altro che la notificazione degli atti processuali contenuti su supporto informatico e sottoscritti con firma digitale possa avvenire per via telematica secondo specifica modalità e che, in particolare, tale attività, ai sensi dell’art.2 comma 2, possa essere effettuata attraverso il sistema informatico civile.

Ai nostri fini particolare rilevanza assume il nuovo art. 149 bis del cpc., norma che abilita l’ufficiale giudiziario alla notificazione tramite posta elettronica certificata.
Ma l’impiego della Pec è stato esteso anche alla notifica in proprio da parte degli avvocati disciplinata dalla predetta legge 53/94: la posta elettronica certificata così potrà essere utilizzata in aggiunta alla consueta modalità di notificazione a mezzo posta o diretta, se compiuta tra avvocati, procedendo con le modalità previste dall’art. 149 bis cpc, sopra citato, giacché compatibili.

A questo punto il problema che si pone è quello di individuare gli indirizzi PEC utilizzabili per le notifiche da parte degli avvocati autorizzati, ed a tal fine si deve esaminare l’art. 3 bis della legge 53/1994, il quale precisa che le notifiche si possono eseguire soltanto tramite indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi; gli elenchi utilizzabili ai fini delle notifiche sono indicati dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 e sono i seguenti:
  • domicili digitali dei cittadini inseriti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 4 D.L. 179/2012);
  • elenco degli indirizzi PEC delle P.A. formato dal Ministero della Giustizia (art. 16, comma 12, D.L. 179/2012);
  • INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti) di cui all'art. 6-bis CAD;
  • elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 16 D.L. 185/2008;
  • REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici) del processo telematico.
Affinché la notifica possa perfezionarsi, le norme in vigore nel nostro ordinamento (art. 3 bis Legge 53/94) dispongono che, dal lato del mittente, il gestore di posta elettronica certificata utilizzato fornisca la ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata.
Dal lato del destinatario, invece, la medesima norma richiede la fornitura della ricevuta di avvenuta consegna, la quale dà al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica quindi il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
Le norme vigenti prevedono che la ricevuta di avvenuta consegna sia rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.

Tutto ciò vale, come espressamente dispone il primo comma dell’art. 149 bis cpc, “se non è fatto espresso divieto dalla legge”.

Ora, nel corpo del quesito, ed in particolare nelle osservazioni che lo accompagnano, si legge che il destinatario è venuto a conoscenza degli atti che gli sono stati notificati a mezzo PEC soltanto dalla scoperta del blocco del conto corrente.
Ciò è del tutto inammissibile, in quanto, se in virtù della normativa sopra richiamata rientra nei poteri dell’avvocato utilizzare la PEC per la notifica del decreto ingiuntivo e del precetto, sempre previa verifica che il destinatario della notifica rientri tra i soggetti prima elencati, è del tutto escluso che di tale mezzo di notificazione ci si possa avvalere per l’atto di pignoramento del conto corrente, trattandosi di atto che rientra nella competenza esclusiva del funzionario UNEP (cfr. in tal senso art. 492co. 1° c.p.c.).
Conseguenza ne è che la notifica così effettuata sarà da considerare non tanto nulla, bensì inesistente, ed in quanto tale sarà da ritenere illegittimo il correlativo blocco del conto corrente.

A questo punto si ritiene possa essere in qualche modo di ausilio una ricostruzione di quello che è il frastagliato quadro normativo relativo alla possibilità di notificare tramite PEC ex L. 53/94, sulla cui base sono state svolte le superiori considerazione e che può essere così riepilogato:
- decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 (regole tecniche “PCT”) articolo 18: “notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati”;
- legge n. 183/11: l’art. 25, comma 3, modifica la L. 53/94 introducendo la posta elettronica certificata come ulteriore mezzo per effettuare la notifica in proprio;
- decreto legge 179/12 convertito con la legge 221/12: gli articoli 16 ter e 16 quater (introdotti dall'articolo 1, comma 19, della legge 228/12) indicano i requisiti e il procedimento da seguire per notificare in proprio tramite PEC;
- legge 228/12: introduce, con l’articolo 1 comma 19, nella legge 221/12 gli articoli 16 ter e 16 quater e dispone che le modifiche apportate alla legge 53/94 entreranno in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia di modifica delle regole tecniche (art. 18) del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44;
- decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48: regolamento recante modifiche all’art.18 del DM n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanate in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
- specifiche tecniche 16 aprile 2014, previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2014, entrate in vigore il 15 maggio 2014, con le quali si consentiva il deposito telematico degli atti notificati ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 bis della legge 53/94;
- decreto legge 90/14 e legge di conversione n. 114/14: vengono apportate ulteriori e significative modifiche alla L. 53/94;
- decreto legge 83/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno 2015.
Come si vede, sono ben otto i provvedimenti che, dal 2011 ad oggi, hanno interessato la legge 53/94 con ciò dimostrandosi, ancora una volta, la pesante e pericolosa frammentazione normativa cui fa seguito la difficile e complicata interpretazione.