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Articolo 26 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Foro dell'esecuzione forzata

Dispositivo dell'art. 26 Codice di procedura civile

Per l'esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano (1). Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21 . [Per l'espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore (2).]

Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (3).

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [1182 c.c.] (4).

Note

(1) L'articolo in commento indica quale foro generale per l'esecuzione su beni mobili o immobili, il forum rei sitae il luogo in cui si trovano le cose oggetto della procedura esecutiva, sia per la procedura espropriativa che per l'esecuzione per consegna o rilascio.
(2) In merito all'espropriazione dei crediti presso i terzi (oggi regolata dall'art. 26 bis), si precisava che la competenza spettava al giudice del luogo di residenza del debitore. Si tratta di un'eccezione alla regola di cui al primo comma e si ritiene che la norma si applichi anche all'esecuzione forzata su cose mobili che si trovino presso un soggetto diverso dal debitore.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Si veda l’art. 19, comma 6 del medesimo D.L. 132/2014.
(4) In merito all'esecuzione degli obblighi di fare e non fare vale la regola del forum destinatae solutionis, e cioè il luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Questo rappresenta un'altra eccezione alla regola generale fissata nel primo comma è stabilita per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare. Inoltre, è bene precisare che nel caso in cui l'esecuzione debba avvenire in più circoscrizioni, il creditore può scegliere fra i diversi giudici competenti.

Brocardi

Forum executionis

Spiegazione dell'art. 26 Codice di procedura civile

La presente norma disciplina i criteri di ripartizione della competenza territoriale per i procedimenti in materia di esecuzione forzata, adottando un criterio di specialità fondato in generale sul luogo dell’esecuzione.
Trattasi di foro inderogabile, non suscettibile di modifica neppure a seguito di accordo tra le parti, e ciò per come è dato desumere dall’art. 28 del c.p.c. (per tale ragione non può assumere alcuna rilevanza l’elezione di domicilio in altro foro fatta dal creditore procedente nell’atto di precetto).

L’espropriazione di beni mobili e immobili
A tale forma di espropriazione è dedicato il primo comma della norma, il quale individua quale giudice competente quello del luogo in cui si trovano i beni.
Può accadere che i beni immobili oggetto di esecuzione non siano interamente ricompresi nella circoscrizione di un solo Tribunale; in questo caso l’individuazione del giudice competente deve effettuarsi in base ai criteri stabiliti dall’art. 21 del c.p.c..
La giurisprudenza ha individuato la ratio di tale disposizione nell’intento di sottoporre la procedura di espropriazione immobiliare alla direzione ed al controllo di un solo giudice.

L’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
E’ disciplinata dal secondo comma della norma, introdotto dal D.l. 12.09.2014 n. 132, convertito dalla Legge 10.11.2014 n. 162.
La competenza per l’esecuzione avente ad oggetto tali beni viene attribuita al giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
L’introduzione di tale speciale competenza risulta strettamente connessa con l’introduzione di un’espropriazione ad hoc per tali beni, prevista dall’art. 521 bis del c.p.c. (rubricato, appunto, “Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”).

L’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare
Per questa tipologia di procedure esecutive viene adottato il criterio del c.d. forum destinatae solutionis, il che significa che la competenza spetta al giudice del luogo in cui l’obbligo deve essere adempiuto.
Qualora si tratti di opera da compiere nel territorio di più circoscrizioni, viene lasciata al creditore procedente la facoltà di scegliere tra i diversi giudici competenti, e ciò in considerazione del fatto che non vi è alcuna norma che ponga limitazioni di tale tipo.
Particolare attenzione merita il caso dell’attuazione coattiva del diritto di visita attribuito con la sentenza di separazione o di divorzio al coniuge non affidatario della prole minorenne; a tal riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che debbano seguirsi le forme dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, cosi che la competenza va attribuita, quale giudice dell’esecuzione, al giudice del luogo in cui l’obbligo deve essere adempiuto (coincidente, poi, con il luogo di residenza del minore).

Massime relative all'art. 26 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 8780/2016

Nell'espropriazione di crediti presso terzi, qualora il terzo sia un istituto bancario, la competenza per territorio va individuata, in alternativa, con riferimento al luogo della sua sede, ovvero in base al luogo in cui detto istituto risulti avere la filiale, la succursale o l'agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 3615/2013

La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione dei crediti è di natura inderogabile ed appartiene, con riguardo all'espropriazione forzata dei crediti, al tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato e quindi, nel caso di espropriazione nei confronti di ente territoriale ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al tribunale del luogo di residenza del soggetto che ne sia tesoriere, non rilevando - ai fini dell'individuazione di diverso giudice - il contenuto della dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ. da soggetto diverso dal tesoriere indicato erroneamente come terzo pignorato e come tale destinatario della notificazione dell'atto di pignoramento. (Cassa e decide nel merito, Trib. Ariano Irpino, 03/03/2011).

Cass. civ. n. 28515/2011

In relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare l'impossibilità di eseguire l'ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito ed invece qualificata come azione volta a determinare le modalità di esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione, anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro, l'art. 26, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale, per l'esecuzione forzata di obbligo di fare e di non fare, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla "sede materiale" dell'esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore è stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l'effetto utile della sentenza, essendo irrilevante lo scopo di accertare l'impossibilità di eseguire la sentenza e non già di darvi attuazione, dal momento che rileva la finalità dell'azione, volta a determinare l'ambito di precettività del "dictum" del giudice e la sua concreta esigibilità.

Cass. civ. n. 11180/2008

Quando si procede ad esecuzione forzata nelle forme di cui agli artt. 543 e segg. c.p.c. di un credito derivante da rapporto di lavoro intrattenuto con un concessionario di un pubblico servizio (nel caso di specie la società Poste Italiane, derivante dalla trasformazione dell'Ente Poste Italiane ), il giudice dell'esecuzione competente per territorio va individuato in via esclusiva e non alternativa rispetto a quello della sede del concessionario nel tribunale del luogo ove trovasi l'ufficio della società da cui il debitore dipende, dovendosi applicare la regola desumibile dagli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, da leggere alla luce della sentenza n. 231 del 1994 della Corte costituzionale.

Cass. civ. n. 15579/2000

Nell'espropriazione presso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare.

Cass. civ. n. 9495/2000

Foro territorialmente competente nella procedura di espropriazione forzata presso terzi, relativamente ai crediti per prestazioni pensionistiche del soggetto esecutato nei confronti di un ente pubblico previdenziale, è esclusivamente quello dell'ubicazione dell'ufficio competente per l'erogazione della pensione (e non, neanche in via alternativa, quello della sede legale dell'ente), in base a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, interpretato alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 1994, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 3 del medesimo decreto. (Fattispecie relativa a pignoramento di credito pensionistico di ex dipendente di un'Unità sanitaria locale nei confronti dell'Inpdap, subentrato al Ministero del Tesoro, Direzione generale Istituti di previdenza - Cpdel).

Cass. civ. n. 7630/2000

In tema di espropriazione forzata di crediti, il pignoramento di assegni a carico dell'Inps (ente ricompreso tra le amministrazioni contemplate nell'art. 4 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante disposizioni sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni), siano essi stipendi, pensioni o assegni assimilati, deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'istituto che ne cura la gestione, con conseguente individuazione del giudice territorialmente competente con riferimento alla stessa, a condizione che si tratti di assegni dovuti per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi dipendenti all'ente erogatore, secondo quanto dispone l'art. 1 del citato D.P.R., radicandosi la competenza territoriale, nel caso di pensioni dovute ad altro titolo, nel luogo ove l'istituto ha sede, in applicazione dell'art. 26, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 1803/2000

Nell'ipotesi in cui l'Inps debba rendere la dichiarazione di terzo di cui all'art. 543 c.p.c., dovendosi eseguire il pignoramento non presso la sede legale dell'istituto, ma presso la sede bancaria che cura la gestione dello specifico rapporto retributivo da cui sorge il credito pignorando, la competenza territoriale va individuata con riferimento all'anzidetta sede.

Cass. civ. n. 1758/2000

In materia di espropriazione forzata di crediti, la norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 180 del 1950, sul sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi di dipendenti da pubbliche amministrazioni, secondo cui il pignoramento — si tratti di stipendi, pensioni o assegni assimilati — deve essere eseguito presso la sede territoriale dell'Istituto che ne cura la gestione, è riferibile — stante la specialità della normativa citata, rispetto alla disciplina del codice di rito, e la sua conseguente assoggettabilità a criteri di stretta interpretazione — alle sole pensioni ed assegni di dipendenti da pubbliche amministrazioni e quindi non anche alle pensioni erogate dagli enti previdenziali alla generalità degli assicurati. Ove siano in questione queste ultime, trova pertanto applicazione la regola generale secondo cui è competente per l'esecuzione — anche ai fini della citazione del terzo perché renda la prescritta dichiarazione — a norma degli artt. 26 e 543, secondo comma n. 4, c.p.c., il giudice del luogo di residenza del terzo debitore, regola che, nel caso di terzo avente natura di persona giuridica, si specifica in quella che attribuisce rilevanza al foro della sede della stessa, in eventuale concorrenza con il foro del luogo in cui la persona giuridica abbia uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, secondo il criterio desumibile dall'art. 19, primo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 11251/1999

In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo e quarto comma, c.p.c.) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente, a norma dell'art. 19, primo comma, c.p.c., di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la competenza del pretore del luogo della filiale di istituto di credito nei cui confronti il debitore esecutato vantava un credito, rilevando che ai fini della competenza non rileva l'eccezione con cui si contesti la possibilità di pignorare un credito dell'Inps verso la filiale di istituto bancario avente sede al di fuori della circoscrizione del giudice che abbia emesso il provvedimento a fondamento dell'esecuzione).

Cass. civ. n. 612/1997

A seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato prima in ente autonomo — ex legge n. 210 del 1985 — e poi in società per azioni concessionaria del servizio ferroviario, per l'esecuzione di sequestri e pignoramenti di redditi dei dipendenti non trova più applicazione l'art. 3 D.P.R. n. 180 del 1950 — implicitamente abrogato, — bensì il successivo art. 4 dello stesso decreto che si riferisce ad aziende ed enti diversi dall'amministrazione dello Stato; ne consegue che sequestri e pignoramenti dei redditi dei dipendenti si eseguono presso l'amministrazione che conferisce i relativi assegni mensili e che — ex art. 26 c.p.c. — il foro dell'espropriazione forzata va individuato nel luogo ove ha sede la suddetta amministrazione, terzo debitore.

Cass. civ. n. 2692/1996

In tema di competenza territoriale per l'espropriazione forzata di crediti lavorativi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo (nella specie, Anas), la declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 1994, determina l'applicabilità del criterio generale fissato dall'art. 26 c.p.c., con la consequenziale competenza del pretore del luogo in cui si trova l'organo o l'ufficio tenuto ad erogare il trattamento retributivo.

Cass. civ. n. 8027/1990

Ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare è competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto), la competenza in ordine all'istanza di determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del trasferimento del lavoratore, e del suo diritto alla reintegrazione nel posto originariamente occupato, spetta al pretore del luogo in cui tale posto è ubicato, essendo al riguardo irrilevante l'organizzazione interna dell'ente datore di lavoro.

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