Formalità particolari per la trascrizione degli acquisti a causa di morte
Particolari documenti devono essere presentati allorché si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte.
L'atto di accettazione dell'eredità perché possa essere trascritto deve compendiarsi nella dichiarazione del chiamato, contenuta in atto pubblico o in scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
La legge si preoccupa anche dell'ipotesi in cui l'acquisto risulti tacitamente da atti incompatibili con una volontà contraria : la trascrizione può essere richiesta quando tali atti implicanti accettazione tacita risultino ancor qui da sentenza o atto avente il carattere della autenticità.
Poiché l'
art. 649 del c.c. dispone che il legato si acquista senza bisogno di accettazione, l'art.
2648 prescrive ai fini della trascrizione la presentazione di un estratto autentico del testamento. D'altronde in ogni caso, ove si tratti di successione testamentaria devesi presentare copia o estratto autentico del testamento (
art. 2660 del c.c.).
Oltre all'atto di cui all'art. 2648, chi domanda la trascrizione deve presentare il certificato di morte del
de cuius e la solita nota in doppio originale. In tale nota devono essere contenute varie indicazioni, e precisamente : nome, paternità, domicilio o residenza dell'erede o legatario e del defunto, con la data di morte e l'indicazione del vincolo che univa l'avente causa al
de cuius (ove si tratti di successione devoluta
ex lege : quindi anche la quota spettante al chiamato). Ove si tratti di successione devoluta per testamento, occorreranno le indicazioni relative alla forma e alla data di esso e nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o l'ha in deposito. Inoltre occorrono le indicazioni che già l'art. 2659 prescrive in generale per ciò che attiene alla natura e situazione dei beni ; nonché le determinazioni che accedano alla disposizione testamentaria.
Nel caso che alla stessa successione siano chiamate più persone e una di queste trascriva con le modalità su indicate il suo proprio acquisto, l'art.
2661 dispensa gli altri chiamati dal presentare il certificato di morte.
Del pari costoro potranno esimersi dal presentare, anche se richiesto per quel dato acquisto, estratto o copia del testamento, allorché il primo che trascrisse già produsse la copia dell'intero testamento. Nella nota di trascrizione dovrà contenersi menzione della trascrizione dal primo eseguita e, nel caso che il successivo chiamato chieda la trascrizione in un diverso ufficio, dovrà altresì presentarsi il certificato di quella prima trascrizione.
L'art. 2662 provvede al caso che l'acquisto
mortis causa di chi domanda la trascrizione dipenda da morte, rinuncia, assenza, indegnità, incapacità di altro chiamato. Si deve far menzione nella nota di tale ragione giustificativa dell'acquisto. In caso di morte o di rinuncia bisogna altresì presentare un documento che comprovi il fatto. Tale documento non è richiesto nelle ipotesi diverse : ma è sancita all'uopo una responsabilità per danni del richiedente che abbia fatto una dichiarazione non conforme a verità. È previsto il caso che una delle suddette ragioni di impedimento si constati dopo la trascrizione
. e che tale
ragione risulti da un documento che abbia gli estremi della autenticità : in tal caso potrà procedersi all'annotazione a margine della trascrizione