(massima n. 1)
Qualora il pignoramento mobiliare abbia raggiunto gli scopi essenziali cui è destinato, con la scelta e l'apprensione del bene da parte dell'ufficiale giudiziario, e la formazione del relativo processo verbale, il debitore esecutato che abbia avuto conoscenza dell'atto, non è legittimato a dolersi, con opposizione agli atti esecutivi, dell'omissione dell'intimazione di cui all'art. 492 c.p.c. (ingiunzione di astenersi da atti rivolti a sottrarre alla garanzia del credito il bene staggito), né dell'eventuale erronea adozione della forma del pignoramento diretto, anziché di quello presso il terzo possessore, in quanto gli indicati vizi procedurali non incidono sulla validità del pignoramento, e non sono tali da ledere specifici interessi del debitore medesimo.