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Articolo 2834 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Dispositivo dell'art. 2834 Codice Civile

(1)Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente [216 c.p.c.], da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente [229 disp. att.](2).

Note

(1) L'articolo è stato così modificato dall'art. 4, L. 21 gennaio 1983, n. 22 (Disciplina della responsabilità dei conservatori immobiliari).
(2) Nell'ipotesi in cui si verifichi una rinuncia all'ipoteca da parte del condividente o dell'alienante, la quale sia evidente in forza di un atto pubblico oppure di una scrittura privata autenticata, gli obblighi formali del conservatore decadono. Lo stesso accade qualora sia l'atto posto in essere per effettuare la trascrizione a fornire i dati necessari, che possono essere espliciti o altresì desunti dal conservatore.
Escluse queste circostanze eccezionali, l'orientamento dottrinale maggioritario ritiene che, in caso di inosservanza delle prescrizioni sancite dalla norma, nasca un'obbligazione di risarcimento danni in capo al conservatore medesimo.

Ratio Legis

La norma, prevedendo un'ipotesi di iscrizione d'ufficio dell'ipoteca, ottiene l'obiettivo di una deresponsabilizzazione del conservatore riguardo agli eventuali danni che possono discendere dalla mancata iscrizione.

Spiegazione dell'art. 2834 Codice Civile

Obbligo del conservatore dei registri immobiliari per l'iscrizione di ipoteca legale dell'alienante e del condividente

Sanzione dell'obbligo che hanno, per l'ipoteca legale della moglie il marito ed il notaio, e, per l'ipoteca legale dell'alienante e del con­dividente il conservatore dei registri immobiliari è, in ogni caso, il risarcimento dei danni, oltre una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila per il marito e per il notaio.

Si è discusso se qui si è di fronte ad una responsabilità contrattuale o extracontrattuale La soluzione della questione è importantissima per le conseguenze che ne derivano rispetto all'onere della prova. Infatti, se si tratta di responsabilità contrattuale, per ottenere il ri­sarcimento dei danni dal creditore basta provare l'esistenza dell'obbligo e il suo mancato adempimento : è l'inadempiente che deve provare, per liberarsi dalla responsabilità, che l'inadempimento dipende da una causa estranea, a lui non imputabile (art. 1218). Se, invece, si ritiene che trattasi di responsabilità extracontrattuale l'onere della prova del­l'inadempimento e della colpa dell'inadempiente è a carico di chi pre­tende il risarcimento.

Non può dubitarsi che qui si tratta di responsabilità contrattuale perchè esiste un titolo preesistente che obbliga all'adempimento in forza dell'art. 1294, il marito ed il notaio sono tenuti soli­dalmente. Essi devono provare che l'iscrizione non fu eseguita per una causa a loro non imputabile (art. 1218) o che il danno non esiste, provando, ad esempio, che anche quando l'iscrizione fosse stata presa in tempo sarebbe riuscita inutile perchè il valore dei beni, sui quali do­veva accendersi, era assorbito da precedenti iscrizioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1156 L'obbligo del conservatore dei registri immobiliari di eseguire d'ufficio l'iscrizione, circoscritto dal codice del 1865 (art. 1985) all'ipoteca legale dell'alienante, è esteso (art. 2834 del c.c.) all'ipoteca legale del condividente, in coerenza alla disposizione dell'art. 2650 del c.c., terzo comma, che assimila, sotto il profilo della loro efficacia, le due forme d'ipoteca legale. Completando la norma del codice anteriore, ho aggiunto che all'iscrizione non si fa luogo non solo quando da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata risulti che gli obblighi sono stati adempiuti, ma anche quando risulti che vi è stata rinuncia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2834 Codice Civile

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Tonino chiede
venerdģ 03/12/2010

“Il conservatore rifiuta la registrazione di un atto di cessione dei diritti su immobile contro pagamento del corrispettivo che l'alienante dichiara di avere ricevuto poichè l'atto è privo della dichiarazione dell'alienate della rinuncia all'ipoteca legale. Si precisa che l'atto di cui trattasi, sottoscritto dal cedente con firma autenticata presso il consolato italiano negli usa riporta testualmente "il cedente dichiara di aver ricevuto l'importo pattuito". Non si comprende quindi a quali rischi si espone il conservatore. Considerato che gli obblighi sono stati adempiuti ritengo la richiesta del conservatore priva di fondamento. Mi potete fornire chiarimenti.
Grazie”

Consulenza legale i 10/12/2010

Secondo l’art. 2808 del c.c. l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
L’ipoteca legale ai sensi dell’art. 2817 del c.c. compete tra l’altro all’alienante sopra gli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione. Inoltre, ex art. 2834 del c.c. sono previste delle regole per l’iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante: il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente. Quindi la norma prevede due alternative 1) la dichiarazione dell’alienante della rinuncia all'ipoteca legale; 2) la dichiarazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo all’alienante, entrambe portate da un atto pubblico o da una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Ai sensi dell’art. 2703 del c.c. sussiste una presunzione per cui si considera riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e tale dichiarazione, in cui si sostanzia l'autenticazione della firma, può essere rilasciata anche dall'autorità consolare italiana, titolare di competenze notarili ai sensi dell'art. 19 d.P. R. 5 gennaio 1967 n. 200, ma non è utilmente surrogabile dal mero visto che il console si sia limitato ad apporre in calce all'atto, in quanto tale visto produce il limitato effetto di conferire certezza alla data del documento, ma non anche all'identità di chi lo ha sottoscritto (Cassazione civile , sez. I, 30 settembre 2005, n. 19214).
Il conservatore dei registri immobiliari deve effettuare tale ulteriore controllo, non potendo negare la trascrizione di un atto che rispetti i sopra riportati parametri legislativi.