Obbligo del conservatore dei registri immobiliari per l'iscrizione di ipoteca legale dell'alienante e del condividente
Sanzione dell'obbligo che hanno, per l'ipoteca legale della moglie il marito ed il notaio, e, per l'ipoteca legale dell'alienante e del condividente il conservatore dei registri immobiliari è, in ogni caso, il risarcimento dei danni, oltre una pena pecuniaria estensibile fino a lire tremila per il marito e per il notaio.
Si è discusso se qui si è di fronte ad una responsabilità contrattuale o extracontrattuale La soluzione della questione è importantissima per le conseguenze che ne derivano rispetto all'onere della prova. Infatti, se si tratta di responsabilità contrattuale, per ottenere il risarcimento dei danni dal creditore basta provare l'esistenza dell'obbligo e il suo mancato adempimento : è l'inadempiente che deve provare, per liberarsi dalla responsabilità, che l'inadempimento dipende da una causa estranea, a lui non imputabile (art. 1218). Se, invece, si ritiene che trattasi di responsabilità extracontrattuale l'onere della prova dell'inadempimento e della colpa dell'inadempiente è a carico di chi pretende il risarcimento.
Non può dubitarsi che qui si tratta di responsabilità contrattuale perchè esiste un titolo preesistente che obbliga all'adempimento in forza dell'art. 1294, il marito ed il notaio sono tenuti solidalmente. Essi devono provare che l'iscrizione non fu eseguita per una causa a loro non imputabile (art. 1218) o che il danno non esiste, provando, ad esempio, che anche quando l'iscrizione fosse stata presa in tempo sarebbe riuscita inutile perchè il valore dei beni, sui quali doveva accendersi, era assorbito da precedenti iscrizioni.