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Articolo 480 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Forma del precetto

Dispositivo dell'art. 480 Codice di procedura civile

Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata[603 2, 605] (1).

Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge (2). In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale (3). Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore (4).

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [16 ss., 26ss.]. In mancanza le opposizioni al precetto [615, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (5).

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (6).

Note

(1) La norma indica che il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti e della data della notifica del titolo esecutivo. Inoltre, il precetto deve contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo e l'avvertimento che, in mancanza di adempimento, si darà inizio all'esecuzione forzata. Il termine entro cui adempiere non può essere inferiore ai dieci giorni; invero, un termine diverso dai 10 gg. se inferiore, sarà come non assegnato.
Diversamente, la norma non prevede in maniera espressa la necessità di precisare l'ammontare del debito, anche se nella prassi viene di solito indicato. Nel caso in cui venga formulata la richiesta di una somma minore rispetto a quella prevista nel titolo non significa aver rinunciato alla differenza, che potrà essere richiesta successivamente. Normalmente, viene richiesta una somma maggiore rispetto a quella del titolo perché nel precetto saranno chieste le spese, gli interessi e così via.
(2) Si vedano art. 63 r.d. 14-12-1933, n. 1669 (Cambiale e vaglia cambiario); art. 55 r.d. 21-12-1933, n. 1736 (Assegno bancario e circolare).
(3) Di norma, le parti sono le stesse indicate nel titolo esecutivo e nel caso in cui si sia verificata un'ipotesi di successione (passiva o attiva) dovrà esserne indicata la causa (v. 475 e 477). Inoltre, è bene chiarire che l'indicazione della data di notifica del titolo esecutivo sarà necessaria solo se titolo e precetto siano stati notificati separatamente. Se la notifica è contestuale (v. 479 3) l'indicazione della data potrà essere omessa senza che si verifichi la nullità del precetto.
Invece, elemento imprescindibile che non può mancare è l'esatta indicazione degli estremi del titolo esecutivo, a pena di nullità del precetto. La trascrizione del titolo, richiesta nel caso di cambiale o di assegno, non deve essere necessariamente integrale (che si ottiene invece, con la fotocopia, munita di certificazione di conformità, dichiarata dall'ufficiale giudiziario, del titolo, seguita dall'atto di precetto). Infine, se nel precetto, oltre alla sorte capitale, si chiedono, appunto, le spese di protesto e del conto di ritorno sarà necessaria anche la trascrizione del protesto.
(4) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
(5) Secondo la norma in commento, l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio della parte istante non è prevista a pena di nullità, ma serve solo ad individuare il giudice competente per territorio che seguirà la imminente esecuzione forzata. Se nel precetto il creditore non inserisce le suddette indicazioni, la stessa norma stabilisce che le eventuali opposizioni a precetto saranno proposte nel luogo in cui quest'ultimo fu notificato (che potrebbe essere diverso da quello dell'esecuzione).
Inoltre, se il creditore ha omesso di indicare se intende avvalersi dell'esecuzione immobiliare o di quella mobiliare, si deve presumere che egli abbia inteso avvalersi della prima, se per es. abbia eletto domicilio nella cancelleria del tribunale.
(6) L'opinione dottrinale prevalente ritiene che il precetto non sia un vero atto processuale e quindi potrà essere sottoscritto o dal difensore o dalla parte personalmente. La procura rilasciata per il processo di cognizione non si estende anche al processo esecutivo, perché quest'ultimo non è un «ulteriore grado» del processo, ma un processo diverso. In ogni caso, il precetto, ex art. 125, può (non deve) contenere la procura che, se rilasciata in calce o a margine dello stesso, servirà per tutti gli atti esecutivi successivi.

Ratio Legis

Il precetto consiste nell'atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere l'obbligo che risulta dal titolo esecutivo entro il termine di dieci giorni. L'avvertimento contenuto nel precetto in base al quale si comunica al debitore che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata, di norma è assai generico, ossia lascia libera la scelta tra i vari tipi di esecuzione forzata, tranne che si tratti dell'esecuzione specifica, nel qual caso dovrà essere indicato l'oggetto della successiva esecuzione.

Spiegazione dell'art. 480 Codice di procedura civile

La norma in esame si apre dando sostanzialmente la definizione di precetto e disponendo che questo deve consistere in una intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo.
L’atto di precetto, infatti, è l’ultima intimazione che il creditore fa al proprio debitore, minacciando l'esecuzione forzata per il caso di persistente inadempimento.

Contrariamente a quanto stabilito con riferimento ad altri elementi del precetto, l'omissione di tale avvertimento non comporta nullità dell'atto di precetto, non essendo espressamente comminata dalla legge, né integrando un elemento essenziale del precetto che, nella sua sostanza, consiste in una intimazione ad adempiere.

Il termine che deve essere concesso al debitore per adempiere non può essere inferiore a dieci giorni, trascorso il quale il creditore può procedere ad esecuzione forzata.
Una deroga al rispetto del termine di dieci giorni per procedere ad esecuzione è prevista dall’art. 482 del c.p.c., il quale dispone che il Presidente del Tribunale competente per l’esecuzione o un giudice da lui delegato può autorizzare l’esecuzione immediata, con cauzione o senza, quando il creditore dia prova di pericolo nel ritardo per il soddisfacimento del suo credito.
L’autorizzazione viene data con decreto, il quale viene scritto in calce al precetto, per essere poi trascritto nella copia da notificare a cura dell’ufficiale giudiziario che procede alla notifica.

Poiché l'atto di precetto contiene un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore, con conseguente sua messa in mora, si dice che produce un effetto interruttivo a carattere istantaneo della prescrizione del relativo diritto di credito.

Il secondo comma individua ciò che il precetto deve contenere a pena di nullità, stabilendo che in esso devono essere indicate:
  1. le parti: di regola queste coincidono con quelle indicate nel titolo esecutivo, mentre qualora si verifichi un’ipotesi di successione, sia dal lato attivo che passivo, se ne dovrà indicare la causa.
  2. la data di notificazione del titolo esecutivo, se avvenuta separatamente. In caso di notifica contestuale di titolo e precetto, l’indicazione della data può essere omessa senza che ciò possa determinare nullità del precetto.
  3. la trascrizione integrale del titolo, quando richiesta dalla legge (ossia per cambiali, assegni e scritture private autenticate); in questo caso è richiesto che l’ufficiale giudiziario, prima di procedere alla notifica del precetto, certifichi di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
In caso di assegni e cambiali, ai fini della trascrizione si allega al precetto la fotocopia del titolo, munita di certificazione di conformità da parte dell’ufficiale giudiziario che si occuperà della notifica del precetto (va precisato che se nel precetto, oltre alla sorte capitale, si chiedono anche le spese di protesto e del conto di ritorno, sarà anche necessaria la trascrizione del protesto).

Non è prevista in maniera espressa la necessità che venga precisato l’ammontare del debito, anche se nella prassi ciò viene fatto regolarmente, in quanto l'atto di precetto ha proprio la finalità di attualizzare, dal punto di vista oggettivo, il diritto da tutelare esecutivamente, precisando la somma dovuta, ed in particolare indicando gli interessi e le spese successive alla formazione del titolo.

Elemento imprescindibile, che non può assolutamente mancare a pena di nullità, è l’esatta indicazione degli estremi del titolo esecutivo.

A seguito della modifica apportata a tale norma dall’art. 13, comma 1 lett. a) del D.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, sempre il secondo comma dispone che il precetto deve anche contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Ulteriori elementi che deve contenere l’atto di precetto, ma questa volta non a pena di nullità, sono la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
Tale indicazione serve soltanto ad individuare il giudice competente per territorio; in loro mancanza, la stessa norma stabilisce che le eventuali opposizioni a precetto saranno proposte nel luogo in cui quest’ultimo è stato notificato, che potrebbe anche essere diverso dal luogo dell’esecuzione, mentre le notificazioni alla parte istante verranno fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

L’atto di precetto, infine, deve essere sottoscritto ex art. 125 del c.p.c., ossia dalla parte personalmente o dal suo procuratore; trattandosi di un atto di parte e non di un vero e proprio atto processuale, non occorre che sia sottoscritto dal difensore della parte.

Inoltre, lo stesso può e non deve contenere la procura che, se rilasciata in calce o a margine di tale atto, servirà per tutti gli atti esecutivi successivi.
Al processo esecutivo, infatti, non si estende la procura rilasciata per il processo di cognizione, in quanto non si tratta di un ulteriore grado di quel processo, ma di un processo diverso.

Massime relative all'art. 480 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6833/2021

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la cartella di pagamento ovvero l'intimazione di pagamento di cui rispettivamente agli artt. 20 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, notificate all'obbligato, hanno funzione assimilabile al precetto di cui all'art. 480 c.p.c., preannunciando esse l'azione esecutiva cd. esattoriale, e le relative contestazioni vanno proposte dinanzi al giudice ordinario, nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. Ove tuttavia il debitore abbia per errore proposto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata dinanzi al giudice tributario e il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito da alcuno, né rilevato d'ufficio dal giudice, la pronuncia di questi nel merito determina, in mancanza di impugnazione, la formazione del giudicato implicito sul punto, senza tuttavia trasformare la natura del rapporto obbligatorio, che resta privatistica; ne deriva che, in tal caso, la proposizione dell'opposizione alla cartella di pagamento, ovvero all'intimazione di pagamento, per quanto avanzata dinanzi al giudice tributario, resta sottratta al termine perentorio di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostanziandosi essa - sempre che sia proposta prima del perfezionamento del pignoramento - in una opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/06/2012).

Cass. civ. n. 20356/2020

Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 13430/2020

In tema di opposizione a precetto, il debitore che, dopo avere erroneamente adìto il giudice del luogo in cui il creditore ha compiuto l'elezione di domicilio cd. anomala (siccome priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, quindi, non vincolante ai fini della determinazione del giudice competente a decidere), ne abbia chiesto ed ottenuto la declaratoria di incompetenza territoriale, non può ritenersi parte vittoriosa, in quanto la suddetta declaratoria non è una pronuncia a lui favorevole, ma costituisce una sanzione rispetto alla sua errata iniziativa processuale; ne consegue che la condanna dell'opponente alle spese di lite va ritenuta corretta, non incidendo sulla sua posizione di soccombente la circostanza che l'eccezione di incompetenza sia stata da lui sollevata. (Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 11/12/2018).

Cass. civ. n. 31226/2019

Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 19105/2018

La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva. (Nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata).

Cass. civ. n. 24291/2017

La nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui.

Cass. civ. n. 18759/2017

Il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, sicché, in applicazione dell'art. 107, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959 (recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari), può essere notificato, a richiesta di parte ed a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali.

Cass. civ. n. 12173/2016

In tema di mutuo edilizio, in caso di subentro nella posizione del mutuatario a seguito di accollo la notifica dell'atto di precetto va eseguita ex art. 480 c.p.c. nei confronti dell'accollante personalmente ex artt. 137 ss. c.p.c., ossia nel suo indirizzo di residenza ovvero nel domicilio eletto nell'atto di accollo, ma non nel domicilio suppletivo indicato dal mutuatario originario nel contratto di mutuo, giacché, diversamente da quanto previsto in tema di mutuo fondiario, l'elezione di domicilio compiuta da quest'ultimo non produce effetti nei confronti dell'accollante, che subentra nelle sole obbligazioni sostanziali del precedente mutuatario e non nell'intera posizione.

Cass. civ. n. 25433/2014

L'omessa indicazione del titolo esecutivo azionato non determina la nullità del precetto ai sensi dell'art. 480, secondo comma, cod. proc. civ., quando l'esigenza di individuazione del titolo risulti comunque soddisfatta attraverso altri elementi contenuti nel precetto stesso, la cui positiva valutazione da parte del giudice di merito - insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata - può essere utilmente ancorata al successivo comportamento del debitore (consistente, nelle specie, nel pronto pagamento dell'importo precettato).

Cass. civ. n. 22510/2014

Nell'espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 cod. proc. civ., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 cod. proc. civ., producendosi una nullità equivalente a quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 19738/2014

Il precetto non è un atto diretto alla instaurazione di un giudizio, né del processo esecutivo, sicché interrompe la prescrizione senza effetti permanenti ed il carattere solo istantaneo dell'efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la sua notificazione, l'intimato abbia proposto opposizione. Ove, peraltro, il creditore opposto, nel costituirsi, chieda il rigetto dell'opposizione o, comunque, formuli una domanda tendente all'affermazione del proprio diritto di procedere all'esecuzione, si realizza un'attività processuale rilevante ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Cass. civ. n. 14495/2013

In caso di notificazione del precetto eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente, la conseguente nullità, in impedendo il perseguimento delle finalità del precetto stesso, è da considerarsi sanata in forza dell'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Cass. civ. n. 13038/2013

Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'art. 480 cod. proc. civ. sicché, ove tale notificazione sia eseguita da un ufficiale giudiziario territorialmente incompetente la conseguente nullità, non impedendo il perseguimento delle finalità del precetto, è sanata dall'avvenuta proposizione, da parte dell'intimato, dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ..

Cass. civ. n. 4008/2013

L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla.

Cass. civ. n. 3656/2013

In tema di espropriazione forzata, l'intimazione ad adempiere l'obbligazione pecuniaria risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, ai sensi dell'art. 480, primo comma, c.p.c., deve riferirsi ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto, risultando lo stesso precetto soltanto in tal caso idoneo a consentire, nel termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., il regolare inizio del processo per espropriazione col pignoramento.

Cass. civ. n. 2160/2013

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

Cass. civ. n. 25861/2011

La disciplina relativa al luogo di notifica, fissata dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c., si riferisce unicamente alle notifiche dell'eventuale opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e dei conseguenti atti endoprocessuali, mentre la notificazione della sentenza, che abbia definito il giudizio introdotto da tale opposizione al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, segue la regola generale di cui, alternativamente, agli artt. 285 e 170 c.p.c., per la parte costituita mediante procuratore o personalmente, o all'art. 292 c.p.c., per il contumace. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha negato la tardività dell'appello, eccepita sulla ritenuta efficacia, ai fini sollecitatori dell'impugnazione, della notifica della sentenza di primo grado del giudizio di opposizione a precetto effettuata presso la cancelleria nei confronti dell'intimante contumace, stante la compressione del diritto di difesa di quest'ultimo e l'ingiustificata disparità di trattamento, rispetto al contumace nel processo ordinario di cognizione, che deriverebbero dall'estensione, a tali fini, della portata dell'art. 480, terzo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 15901/2011

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. - come individuata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 480 del 2005 - richiede che l'opposizione a precetto debba essere notificata dal debitore presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto dal creditore, e solo in mancanza di tali indicazioni possa essere notificata nel luogo in cui il precetto sia stato notificato, presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione. Ne consegue che la notificazione dell'opposizione eseguita presso la cancelleria nonostante l'avvenuta elezione di domicilio da parte del creditore procedente, ne determina l'involontaria contumacia, e la successiva notificazione della sentenza nel medesimo luogo deve ritenersi radicalmente inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, atteso che a tal fine la sentenza avrebbe dovuto essere notificata alla parte creditrice personalmente.

Cass. civ. n. 13219/2010

Il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma terzo, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Cass. civ. n. 12540/2009

Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata (come individuata dalla Corte cost. nella sentenza n. 480 del 2005), l'art. 480, comma terzo, c.p.c. consente al debitore di notificare l'opposizione all'esecuzione nel luogo in cui gli è stato notificato il precetto soltanto nel caso in cui il creditore non abbia eletto domicilio o indicato la residenza in altro luogo, perché in tale ipotesi la notifica dell'atto di opposizione, ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione nel luogo di esecuzione, va effettuata nel luogo indicato dal creditore e non nella cancelleria, diversamente potendo il creditore opposto ignorare l'intervenuta opposizione, in violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost.

Cass. civ. n. 28627/2008

In tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 91, comma secondo, c.p.c.), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento; ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma primo, c.p.c. (principio reso dalla S.C. in materia di opposizione a precetto, avanti al giudice di pace, per le spese connesse alle attività di redazione dell'atto e a quelle professionali del legale necessarie alla sua notificazione).

Cass. civ. n. 5515/2008

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.

Cass. civ. n. 20658/2007

Nel processo esecutivo (nel caso di specie, pignoramento presso terzi), a differenza che nel processo di cognizione, il creditore procedente o intervenuto ha l'onere di produrre il titolo esecutivo, ma non anche di provare l'esatto ammontare degli accessori cui ha diritto sulle somme per cui si procede, spettando al giudice dell'esecuzione, in caso rilevi l'erroneità del calcolo predisposto dalla parte, individuare anche con l'ausilio di una consulenza tecnica il corretto ammontare delle somme da assegnare al creditore a titolo di interessi e rivalutazione. (Nella specie, trattandosi di credito di lavoro, il giudice avrebbe dovuto provvedervi d'ufficio anche ai sensi dell'art. 429 c.p.c.).

Cass. civ. n. 12230/2007

Il precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi che permettano l'esatta identificazione del titolo esecutivo, in quanto requisito formale indispensabile perché il precetto stesso possa raggiungere lo scopo, che è quello di assegnare al debitore un termine per adempiere l'obbligo risultante dal titolo dispositivo e di preannunciare, per il caso di mancato adempimento, l'esercizio dell'azione esecutiva. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi, perché non era indicata la data di notificazione del titolo e non era possibile comprendere, a causa dell'inserimento di voci non previste in sentenza, a quale titolo l'intimante avesse fatto riferimento).

Cass. civ. n. 10835/2007

Non sussiste il vizio di omessa trascrizione, nella copia del precetto notificata allo intimato, del decreto che, ai sensi dell'art. 482 c.p.c., autorizza l'esecuzione immediata, qualora tra l'atto di precetto e la notifica venga inserita la copia integrale del provvedimento autorizzatorio, diventando con essi un corpo unico e supplendo, così, alla relativa trascrizione. Né la notifica di detta copia può essere inficiata dalla mancanza di timbro congiunzione.

Cass. civ. n. 4649/2006

Nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la mancata menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo — per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479 c.p.c. — la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso. Pertanto, il giudice dell'esecuzione non può rilevare d'ufficio la mancanza, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva e la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il conseguente provvedimento di improcedibilità della procedura mobiliare.

Cass. civ. n. 3998/2006

Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.

Cass. civ. n. 5621/2005

La norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata la facoltà di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell'esecuzione. L'opposizione promossa dal debitore avanti al giudice del luogo ove la notificazione del precetto è avvenuta comporta, peraltro, l'implicita contestazione della dichiarazione di residenza o dell'elezione di domicilio compiuta dal creditore, cui, a pena di relativa inefficacia, incombe in tal caso dimostrare che è quivi possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

Cass. civ. n. 5168/2005

In tema di esecuzione forzata promossa in forza di titolo cambiario o di assegno, l'obbligo della trascrizione del titolo di credito, derivante dalle precise indicazioni degli artt. 480, secondo comma, c.p.c., 63, terzo comma, R.D. n. 1669 del 1933 e 55, terzo comma, R.D. n. 1736 del 1933, non consente equipollenti. Ne consegue che esso non può ritenersi soddisfatto dalla conoscenza che la parte intimata con il precetto possa averne avuto altrimenti, ancorché in conseguenza della notificazione di un precedente precetto.

Cass. civ. n. 1063/2005

Alla elezione di domicilio contenuta nel precetto (a norma e per l'effetto di cui all'art. 480, comma terzo, c.p.c.) notificato unitamente alla sentenza o al provvedimento di liquidazione dei compensi all'avvocato non può essere ricondotto l'effetto di cui all'art. 330, comma primo, c.p.c., che consegue, invece, unicamente all'elezione di domicilio contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, atteso che il luogo indicato con l'elezione di domicilio rimane esclusivamente connesso all'introduzione del processo di esecuzione e non del giudizio di merito, nell'ambito del quale soltanto può e deve operare l'impugnazione della decisione giudiziaria, anche se, nel frattempo, questa venga utilizzata quale titolo legittimante all'esecuzione forzata.

Cass. civ. n. 19512/2003

Il creditore dell'amministrazione pubblica, fornito di titolo esecutivo, ha l'onere di notificare il precetto, atto di natura non processuale, direttamente all'ufficio amministrativo debitore, ai sensi degli artt. 480, ultimo comma, e 144 c.p.c., e non presso l'Avvocatura dello Stato, ex art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, norma inapplicabile in quanto attinente esclusivamente agli atti giudiziali (né l'invalidità della notificazione può ritenersi sanabile ex art. 156 c.p.c., concernente soltanto gli atti del processo). Ne consegue che il precetto notificato presso l'Avvocatura dello Stato, cioè a soggetto diverso dal suo destinatario, deve ritenersi del tutto inefficace — in quanto non conoscibile da quest'ultimo — e, quindi, inidoneo anche al fine dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 del codice civile.

Cass. civ. n. 15861/2003

La notifica dell'opposizione a precetto da eseguirsi in cancelleria, a norma dell'art. 480 c.p.c., in caso di mancata elezione di domicilio da parte dell'intimante nel comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, deve essere fatta al difensore e non alla parte personalmente, stante il carattere generale della regola dettata dall'art. 170 c.p.c., secondo cui dopo la costituzione in giudizio le notificazioni e le comunicazioni si fanno al difensore costituito, e senza che il riferimento dell'art. 480 cit. alla «parte istante», quale destinataria dell'atto di opposizione, possa costituire una deroga a tale principio con riguardo alla notifica del medesimo atto.

Cass. civ. n. 5368/2003

La mancanza di procura, rispetto al precetto notificato in nome del creditore da un suo rappresentante, non dà luogo ad una nullità rilevabile d'ufficio, non trattandosi di vizio relativo ad un atto del processo da compiersi necessariamente da parte del difensore, bensì ad una nullità per violazione di norma processuale (art. 480, quarto comma, c.p.c.) mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 11170/2002

Il precetto, il quale è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute. Più in generale, va aggiunto che, il giudice che condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale, già contenuto nella legge.

Cass. civ. n. 13395/2001

È nulla la notificazione della citazione per opposizione del terzo all'esecuzione forzata e di quella dell'esecutato per impignorabilità dei beni, eseguita nelle forme previste dall'art. 480 c.p.c., in quanto il testuale riferimento, in esso contenuto, alle «opposizioni al precetto» indica che si tratta di una forma di notificazione speciale che serve a radicare la competenza territoriale limitatamente all'opposizione al precetto. Pertanto, la notifica degli atti sopracitati va effettuata con le forme statuite dall'art. 330 c.p.c.

Cass. civ. n. 10288/2001

Il principio per cui la competenza per territorio a decidere sull'opposizione a precetto spetta al giudice del luogo dell'esecuzione dovendo considerarsi come tale, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, il luogo in cui il precetto è stato notificato (art. 480, terzo comma) non opera quando nel precetto il creditore dichiara di eleggere domicilio in un dato comune, radicandone, in tal caso, le competenze del giudice che abbia sede in questo comune, sempre che si tratti dello stesso giudice che sarà competente per l'esecuzione in ragione del luogo in cui si trovano le cose del debitore da sottoporre a sequestro.

Cass. civ. n. 9292/2001

L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore; quando manchi la sottoscrizione, l'atto è affetto da nullità insanabile e l'opposizione è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica; la nullità è, invece, sanabile quando il precetto è sottoscritto da difensore non munito di procura al momento della notifica e la denuncia del relativo vizio dà luogo ad opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 9365/2000

Il precetto è sottoscritto dalla parte o dal difensore munito di procura. La procura al difensore da parte del creditore può essere conferita anche dopo la notificazione del precetto al debitore, ma, ove venga proposta opposizione al precetto, la stessa dev'essere conferita in tempo utile per poter essere depositata nel giudizio d'opposizione.

Cass. civ. n. 7505/1999

La norma dell'art. 480, terzo comma, c.p.c., attribuisce alla parte che intende promuovere l'esecuzione forzata una facoltà, che consiste nel dichiarare la propria residenza o nell'eleggere domicilio, ma, nel contempo le impone un onere, che consiste nello scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Ne deriva che, in tema di esecuzione per espropriazione, se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente, non possiede beni od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso. Nel relativo giudizio è onere del creditore dimostrare che nel comune in cui egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore.

Cass. civ. n. 4706/1999

In tema di impugnazioni, deve escludersi che, la disciplina relativa al luogo di notifica fissata dal terzo comma dell'art. 480 c.p.c. riguardi anche la notifica della sentenza che definisce il processo di opposizione al precetto, previsto dall'art. 615 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine breve per le impugnazioni.

Cass. civ. n. 3072/1998

La notificazione dell'atto di precetto a due intimati in una sola copia non determina un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma di nullità della stessa, sanabile dall'opposizione dell'intimato, per essere stato raggiunto lo scopo cui l'atto era destinato.

Cass. civ. n. 9873/1997

È valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (art. 480 c.p.c.), perché la ratifica del dominus è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.

Cass. civ. n. 6880/1997

Se il debitore propone opposizione a precetto dinanzi ad un giudice del luogo di sua residenza, anziché del luogo in cui il creditore ha eletto il domicilio (art. 480, terzo comma, c.p.c.), e questi si limita ad eccepire l'incompetenza per materia del giudice adito, non si pone alcun problema di prova della coincidenza del luogo di elezione di domicilio (effettuata nell'atto di precetto) con quello di esistenza dei beni da sottoporre ad esecuzione; viceversa qualora l'opposto eccepisca la incompetenza per territorio del giudice del luogo di residenza dell'opponente (luogo di notificazione del precetto) per avere egli eletto altrove domicilio con l'atto di precetto, allora ha l'onere di provare che in detto luogo vi siano beni da sottoporre a pignoramento.

Cass. civ. n. 4475/1995

La mancata trascrizione del titolo esecutivo nel precetto intimato in base a cambiale, non determina la giuridica inesistenza del precetto, ma solo la sua nullità, deducibile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dell'atto.

Cass. civ. n. 10591/1993

Il creditore che, nel giudizio di opposizione a precetto, eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice del luogo di notifica del precetto, sostenendo di avere indicato un diverso luogo di residenza o di avere eletto domicilio in altro luogo e, conseguentemente, invocando il criterio di collegamento previsto dalla prima parte del terzo comma dell'art. 480 c.p.c., ha anche l'onere - in presenza della relativa contestazione da parte del debitore - di provare che nel luogo da lui prescelto con l'atto di precetto vi siano beni da sottoporre a pignoramento, essendo, questa una essenziale condizione per radicare la competenza del giudice nel luogo della residenza indicata o del domicilio eletto.

Cass. civ. n. 7394/1992

L'opposizione proposta per far valere un vizio del precetto tipologicamente riconducibile alla categoria della inesistenza o nullità insanabile (quale quello della mancata sottoscrizione della parte o di difensore munito di procura valida) è proponibile anche dopo il termine di cinque giorni dalla notifica dell'atto.

Cass. civ. n. 8624/1991

Non costituisce causa di nullità del precetto la fissazione di un termine ad adempiere minore di dieci giorni, fermo restando che, salva specifica autorizzazione, l'esecuzione non può essere iniziata se non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del precetto stesso.

Cass. civ. n. 8043/1991

Il precetto, pur rientrando fra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'art. 125 c.p.c., non costituisce atto introduttivo di un giudizio, bensì un atto preliminare stragiudiziale, per cui, ove sottoscritto da un procuratore legale che non sia munito di procura in calce al precetto stesso, questo è affetto da nullità senza che la procura possa essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto a norma del secondo comma dell'art. 125 cit., esulando l'atto di precetto dalla previsione di tale normativa.

Cass. civ. n. 6544/1990

Il principio che il precetto non essendo un atto giudiziale, bensì un atto preliminare, ancorché necessario, del processo esecutivo, può essere sottoscritto dalla sola parte o anche da un suo rappresentante sostanziale, senza che allo stesso si applichino le disposizioni sulla rappresentanza negli atti processuali, ivi comprese quelle che prescrivono che il conferimento della procura deve, di regola, precedere l'atto al quale si riferisce, trova applicazione anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione immediata e di pignoramento mobiliare, il quale può essere richiesto all'ufficiale giudiziario anche solo verbalmente dalla parte o da persona dalla stessa incaricata.

Cass. civ. n. 6234/1986

Il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480 terzo comma c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.

Cass. civ. n. 2409/1986

Perché la nullità della notifica del precetto — lo scopo del quale è di costituire in mora il debitore ai fini esecutivi, con la prefissione di un termine entro il quale è consentito il volontario adempimento dell'obbligazione indicata nel titolo — resti sanata dall'opposizione dell'intimato, è necessario che il giudice accerti l'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto e cioè che al debitore sia stato assegnato un termine minimo di dieci giorni per adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo, senza che assuma rilievo la circostanza che lo stesso sia nella impossibilità di provvedere all'adempimento.

Cass. civ. n. 2895/1985

Dal confronto fra il secondo comma dell'art. 480 c.p.c. — secondo il quale il precetto deve contenere, tra l'altro, la trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando questa è richiesta dalla legge, ed inoltre, in tal caso, la certificazione dell'ufficiale giudiziario dell'esatta corrispondenza di detta trascrizione al titolo originale — ed il terzo comma dell'art. 63 del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 — secondo il quale il precetto cambiario deve contenere soltanto la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta — si evince che il precetto cambiario non esige, per la sua validità, la trascrizione integrale del diritto di credito, bastando invece l'indicazione degli elementi essenziali per la sua individuazione, e, conseguentemente, neppure la anzidetta certificazione dell'ufficiale giudiziario, essendo questa necessaria unicamente nel caso in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo. Questo principio di diritto è applicabile anche in ipotesi di precetto notificato sulla base di assegno bancario, essendo la formulazione dell'art. 55, terzo comma, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, sull'assegno identica a quella dell'art. 63, terzo comma, del R.D. 14 dicembre 1936, n. 1669, relativo alla cambiale.

Cass. civ. n. 1072/1981

L'inefficacia del precetto, derivante da una sua irregolarità formale, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma dev'essere fatta valere dal debitore interessato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro cinque giorni dalla sua notificazione.

Cass. civ. n. 4225/1975

L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente (nella specie, erano stati indicati la data di emanazione e di deposito della sentenza, nonché i nomi delle parti nei cui confronti quest'ultima è stata emanata).

Cass. civ. n. 2287/1966

Qualora il precetto sia sottoscritto dal difensore, non è necessario che la procura gli sia rilasciata prima della notificazione dell'atto, potendo, invece, secondo l'espresso dettato dal comma 2 dell'art. 125 c.p.c., essergli rilasciata anche posteriormente alla costituzione della parte rappresentata; vale a dire, ove sia proposta opposizione al precetto, anteriormente alla costituzione del precettante nel processo di cognizione che ne consegue. Da ciò deriva che non è necessaria la trascrizione, nella copia notificata del precetto, della procura conferita al difensore, al fine di documentare il rilascio anteriore alla notificazione dell'atto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 480 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

W. F. &. P. chiede
lunedì 26/03/2018 - Lombardia
“O.C.C. per sovraindebitamento
Abbiamo predisposto ricorso all’O.C.C. per esdebitamento totale o parziale nell’interesse del nostro cliente.
Nel contempo viene notificato al cliente atto di precetto e poi pignoramento presso terzi (stipendio)
Come da obbligo di legge, nel precetto Viene ricordato che il precettato ha la possibilità e il diritto di ricorrere all’Organismo per la composizione.

Domanda:
Se si ritiene di aderire all’invito, come procedere?
In altre situazioni abbiamo notato che – ove ancora non esiste l’organismo e tale figura viene nominata di volta in volta dal Tribunale nella persona di un professionista in possesso dei requisiti, il Giudice delegato, su istanza della parte, emette provvedimento di sospensione delle azioni, pendente il ricorso O.C.C. e questo fino alla omologa e al rigetto.
Quando invece il ricorso Viene presentato direttamente all’O.C.C. perchè già operante , nessuno ritiene di avere titolo a tale provvedimento di sospensione e quindi il G.E. procede per la propria strada.
Cosa si deve fare e come?
E’ sufficiente inviare una PEC alla controparte e al G.E. oppure serve notifica a mezzo UNEP o cos’altro ?
La legge non ne fa menzione e gli operatori del diritto vanno a tentativi.”
Consulenza legale i 03/04/2018
La soluzione al problema che si pone deve indispensabilmente ricercarsi nella Legge n. 3/2012, con la quale è stato introdotto questo nuovo meccanismo di estinzione delle obbligazioni del soggetto indebitato.

Nel caso specifico, la situazione che si presenta è quella di un debitore che, avendo subito una procedura esecutiva, decide di accettare l’invito contenuto nell’atto di precetto di concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi.

Ora, come può leggersi al secondo comma dell’art. 480 c.p.c., per come da ultimo modificato dalla Legge 132/2015, al fine di raggiungere il suddetto accordo con i creditori, lo stesso debitore può, a sua scelta, avvalersi dell’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice.

Nel primo caso, che poi è quello che viene prospettato, occorrerà redigere un ricorso da depositare presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, così individuato ex art. 9 comma 1 Legge 3/2012.

Tale ricorso dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal debitore interessato e dal professionista appartenente all’Organismo di composizione della crisi prescelto; unitamente al ricorso, dovrà essere depositata la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui all’art. 9 comma 3 bis della Legge 3/2012, redatta con l’ausilio del Gestore della crisi appartenente all’O.C.C. a cui ci si è rivolti.

Nel ricorso, così redatto e depositato presso la cancelleria del Giudice come sopra individuato, dovrà chiedersi che il Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi previsti dagli artt. 7, 8 e 9 lella Legge 3/2012, voglia con decreto ex art. 10 comma 1 della medesima legge fissare udienza entro 60 giorni dalla data di deposito della proposta, disponendo ex art. 10 comma 2 Legge 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge.

Tale decreto, dovrà anche contenere l’ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sia divenuto esecutivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali ex art. 10 comma 2 Legge 3/2012.

E’ proprio quest’ultima norma appena citata a prevedere espressamente che il Giudice disponga, sotto pena della loro nullità, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, senza operare alcuna distinzione in relazione alle forme con cui il debitore ha inizialmente manifestato la volontà di aderire all’accordo di composizione della crisi, ossia se avvalendosi di un O.C.C. già esistente ed operante ovvero di un professionista scelto dal Giudice presso cui il ricorso viene presentato.

Per quanto concerne le concrete modalità per portare tale decreto (con relativo ordine di sospensione) a conoscenza del creditore che ha agito in executivis nonché del Giudice dell’esecuzione innanzi al quale pende il procedimento esecutivo, si ritiene che, nel silenzio della legge, lo strumento più sicuro, oltre che più adatto allo scopo, sia quello della notifica a mezzo dell’Ufficio NEP addetto al Tribunale innanzi al quale è stato presentato il ricorso, seguito dal deposito della copia del medesimo decreto nel fascicolo telematico della procedura esecutiva pendente.

Del resto, si tenga conto del fatto che l’effetto principale della domanda di adesione ad una proposta di accordo di composizione della crisi è proprio quello di ottenere la sospensione di qualsivoglia azione intrapresa dal creditore o dai creditori e che possa arrecare un pregiudizio al patrimonio del debitore.

A tale scopo, infatti, il decreto del Giudice e, quindi, l’intera procedura nel corso della quale viene fissata l’udienza di omologazione dell’accordo di composizione della crisi con i creditori, costituisce al contempo sia uno strumento per garantire la parità dei creditori medesimi, impedendo che alcuni possano acquisire una posizione di vantaggio rispetto ad altri, sia una importante opportunità per il debitore di protezione temporanea del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare da eventuali azioni intraprese dai creditori.

Inoltre, il suddetto potere di sospensione non può neppure ritenersi soggetto al potere discrezionale dei Giudice, il quale è tenuto soltanto a determinare gli effetti sanciti dall’art. 10 comma 2 lett. C), effetti che diventeranno definitivi soltanto con l’omologazione.

Sotto tale profilo può dirsi che il decreto del Giudice può essere equiparato a tutti gli effetti ad un atto di pignoramento, che come tale va appunto notificato a mezzo funzionario UNEP territorialmente competente e depositato telematicamente nella Cancelleria del Giudice dell’esecuzione.