Cass. civ. n. 24548/2014
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere a norma dell'art. 617 cod. proc. civ. Alla medesima irregolarità, da denunciare negli stessi modi, dà luogo la circostanza che il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.
Cass. civ. n. 6763/2014
La notificazione della sentenza, costituente titolo sia in favore del contendente vittorioso sia, per il capo di condanna alle spese, del procuratore distrattario, quando effettuata in una sola copia, unitamente al precetto intimato dal procuratore solo in nome (o nell'interesse) della parte assistita vittoriosa, non assolve alla funzione - che costituisce la "ratio" dell'art. 479 cod. proc. civ. - di assicurare al debitore la conoscenza sia del titolo, sia del credito per il quale si intende procedere, relativamente al credito per spese processuali, spettante al difensore, potendo riferirsi la notificazione esclusivamente al soggetto in nome (o nell'interesse) del quale è stato intimato il precetto e alla statuizione di condanna in favore dello stesso soggetto. Ne consegue la nullità del precetto di pagamento intimato dal procuratore distrattario senza la preventiva o contestuale notificazione di copia esecutiva della sentenza, costituente titolo di pagamento delle spese processuali in suo favore.
Cass. civ. n. 25638/2013
La denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Cass. civ. n. 6732/2011
Il termine per l'opposizione agli atti esecutivi per la mancata spedizione in forma esecutiva del titolo decorre esclusivamente dalla notifica di quest'ultimo e non da alcuno degli atti successivi. (Rigetta, Trib. Roma, 13/05/2005).
Cass. civ. n. 18363/2010
La morte del cliente, causando l'estinzione del mandato e la perdita dello "ius postulandi" in capo all'avvocato, priva quest'ultimo della legittimazione a domandare il rilascio della copia esecutiva di una sentenza. Nondimeno tale vizio resta sanato ove, una volta che la copia esecutiva sia stata comunque rilasciata, gli eredi del defunto incarichino il medesimo avvocato di intraprendere l'esecuzione, così manifestando implicitamente la volontà di ratificare l'operato del legale.
Cass. civ. n. 13069/2007
La denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Cass. civ. n. 16262/2005
In materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'"an" dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva. Alla stregua di tale criterio, va qualificata come opposizione all'esecuzione, e non come opposizione agli atti esecutivi, l'opposizione proposta contro l'atto di precetto, con cui si contesti la esecutività, nella parte relativa alla condanna alle spese, di una sentenza di rigetto della domanda oggetto del giudizio.
Cass. civ. n. 586/1999
L'irregolarità di un titolo esecutivo notificato costituita dalla sua mancata spedizione in forma esecutiva non può legittimamente pronunciarsi, giusta disposto dell'art. 156, comma terzo c.p.c., se l'atto abbia, comunque, raggiunto lo scopo cui era destinato, il che avviene tutte le volte in cui, insieme con il precetto, il creditore abbia notificato sia la sentenza di primo grado costituente titolo esecutivo, sia la sentenza di secondo grado dichiarativa dell'inammissibilità del relativo appello, spedendo (erroneamente) quest'ultima (e non la sentenza di primo grado) in forma esecutiva, poiché il debitore è, in tal caso, del tutto consapevole, sulla base del complesso degli atti notificati, che l'appello è stato rigettato, e che la sentenza di primo grado è la sola pronuncia di condanna di cui viene richiesto l'adempimento, e sulla cui base sarà, in caso contrario, iniziata l'espropriazione forzata minacciata.
Cass. civ. n. 1625/1998
Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.p.c.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.p.c.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 att. c.p.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 legge 4 gennaio 1968, n. 14).
Cass. civ. n. 9902/1996
Per il disposto dell'art. 339 comma terzo c.p.c., nel testo di cui all'art. 5 legge 30 luglio 1984, n. 399, le sentenze del Conciliatore sono ricorribili per Cassazione quali sentenze pronunciate in unico grado e, quindi, esecutive di diritto ai sensi dell'art. 373 c.p.c. Pertanto è esclusa la necessità di un provvedimento giudiziale che attribuisca alla sentenza l'esecutività e che per l'apposizione della formula esecutiva debbano ricorrere delle condizioni richieste nel caso di sentenze appellabili (dichiarazione di provvisoria esecuzione; notificazione della sentenza).
Cass. civ. n. 9195/1995
Il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione, salva la possibilità, per l'esecutato, di contestarne in giudizio la validità e l'efficacia mediante opposizione. Ne consegue che l'esecuzione forzata promossa dal cessionario di un credito non deve essere preceduta dalla notifica, al debitore, del negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente e il cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso ed attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato al cedente anziché al cessionario del debitore.
Cass. civ. n. 4040/1993
La sentenza che pronuncia condanna a favore del danneggiato per le indennità spettanti a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990 e della L. 26 febbraio 1977, n. 39 è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 5 bis della citata legge n. 39, senza che sia necessario che la provvisoria esecutività sia dichiarata nel provvedimento, tal che può essere rilasciata in copia esecutiva dal cancelliere a seguito del riscontro del tenore di tale titolo anche se privo della clausola che ne autorizza la provvisoria esecuzione.
Cass. civ. n. 610/1981
L'art. 2909 c.c. estende l'efficacia soggettiva del giudicato a tutti gli aventi causa (per fatto posteriore alla domanda) delle parti fra le quali fu emessa la sentenza, comprendendo in essi i successori a titolo universale e a titolo particolare, a causa di morte o per atto tra vivi. Tale estensione riguarda non solo il giudicato sostanziale, ma anche la legittimazione a chiedere e ad ottenere il rilascio della copia in forma esecutiva e ad eseguire la sentenza, con la conseguenza che, passata in giudicato la sentenza emessa fra le parti originarie del rapporto controverso, anche l'avente causa a titolo particolare della parte vincitrice non è tenuto, né legittimato a riproporre l'azione di condanna verso l'altra parte, così come non può promuovere un'azione di accertamento della propria legittimazione ad eseguire la sentenza medesima.
Cass. civ. n. 1040/1977
L'ordinanza, con la quale il pretore od il presidente del tribunale, in applicazione dell'art. 446 c.c., fissano un assegno provvisorio di alimenti, può essere posta in esecuzione nei confronti dell'obbligato solo previa notificazione al medesimo con la formula esecutiva, ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. Un esonero da detto adempimento, infatti, non è previsto da alcuna norma di legge, né può evincersi dalla natura del provvedimento, il quale mira esclusivamente a tutelare le esigenze dell'alimentando in corso di causa, e non ha carattere cautelare in senso proprio.
Cass. civ. n. 3535/1972
Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella a cui favore il titolo sia stato emesso, costituisce una mera irregolarità che non integra né comporta nullità o inefficacia del titolo stesso.
Cass. civ. n. 477/1971
L'indebita apposizione della formula esecutiva su una sentenza non ancora eseguibile costituisce una semplice irregolarità, che importa soltanto l'irrogazione di una pena pecuniaria a carico del funzionario che ha apposto la formula e non legittima per sé l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 1622/1970
La circostanza che la copia spedita in forma esecutiva del titolo esecutivo risulti rilasciata, anziché a favore dell'avente diritto, a favore di altro soggetto (nella specie, la copia munita della formula esecutiva risultava rilasciata a favore della curatela di un fallimento, anziché a favore del cessionario delle attività fallimentari, il quale era stato assistito in causa dallo stesso procuratore ad litem della curatela), costituisce una mera irregolarità, che deve essere fatta valere nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo medesimo.
Cass. civ. n. 599/1966
L'art. 475 c.p.c., come modificato dall'art. 6 della L. 19 giugno 1946, n. 1, non prescrive, a pena di nullità, l'intestazione «in nome della legge» nella copia del titolo spedita in forma esecutiva, né tale intestazione può considerarsi un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. La sua omissione, pertanto, dà luogo ad una semplice irregolarità formale, la quale non impedisce che la formula esecutiva produca ugualmente l'effetto di conferire efficacia esecutiva al titolo sul quale è apposta.
Cass. civ. n. 1786/1962
La spedizione della sentenza in forma esecutiva fuori dei casi preveduti dalla legge, e cioè fuori dalle ipotesi in cui ne sia stata concessa la esecuzione provvisoria ovvero siano decorsi i termini per proporre appello contro la medesima, non ne determina in alcun modo la nullità, ma può soltanto essere rilevata nel procedimento di esecuzione.